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venerdì 22 novembre 2013

AGEVOLAZIONE PER IL RISPARMIO ENERGETICO E GLI ADEMPIMENTI DA CONSIDERARE



Per usufruire delle detrazioni Irpef o Ires del 55% o 65% se trattasi di spese sostenute dal 06/06/2013 al 31/12/2013 per i condomini, è necessario compiere una serie di adempimenti.

I Pagamenti:
 delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi devono essere effettuati mediante bonifico bancario o postale dal quale risultino la causale del versamento (detrazione del 55 o 65 per cento, ai sensi dell’articolo 1, comm, 344-347, della legge 27/12/2006, n296), inserire all’interno del bonifico il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita iva, o C.F. del soggetto a favore del qual il bonifico è effettuato, se nel corso del tempo ci sono  delle deroghe legislative, ciò non và a inficiare negativamente sul bonifico con causale effettuato secondo quanto sopra descritto.

Documenti:
Si deve acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato alla progettazione di edifici e impianti, che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti indicati agli articoli 6,7,8 e 9 del decreto del ministro dell’Economia e delle finanze del 19/02/2007. Nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione del produttore, anche per gli impianti di potenza nominale del focolare ovvero di potenza elettrica nominale non superiore a 100Kw, l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica o di produttori di pompe di calore ad alta efficienza.
Gli interventi che riguardano la qualificazione globale dell’edificio o la coibentazione di pareti globali, devono essere inviati all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, la scheda descrittiva dell’intervento (allegato E del decreto edifici), e l’attestato di prestazione energetica prodotto da un soggetto abilitato.
Non serve inviare l’attestato energetico redatto da un tecnico, ma va spedita soltanto la scheda descrittiva (allegato E) compilata anche da un singolo utente, quando:
-Per le caldaie a condensazione, le pompe di calore ad alta efficienza, gli impianti geotermici e di scaldacqua.
- Per i pannelli solari termici, però la scheda descrittiva da inviare è la F.
Se i lavori si trovano a cavallo tra due anni, entro il 90 giorno successivo al termine di ciascun periodo d’imposta, si deve inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, indicando l’ammontare di quanto ha pagato l’anno precedente. Tutte le ricevute e i documenti sopra descritti devono essere conservati ed esibiti in caso di controllo.

Sostituzione INFISSI:
Quando cambiamo gli infissi , è possibile usufruire della detrazione del 65 % se i nuovi infissi rispetto i requisiti di trasmittanza termica, previsti nell’allegato B al Dm 11/03/2008. Il tecnico abilitato deve certificare i requisiti di trasmittanza previsti dal decreto. Ovviamente si ricorda che per la sostituzione di infissi e finestre non è obbligatorio l’attestato di qualificazione/certificazione energetica dell’edificio, e per la scheda informativa dei lavori, può essere utilizzato il modello F del Dm 19/02/2007.
L’asseverazione e la descrizione devono essere inviati telematicamente entro 90 giorni dal termine dei lavori, e conservati in modo da esibirli in caso di controllo dell’ADE.

Abbinamento 50-65 per cento su interventi diversi:
Con la risoluzione 152/E/2007 è stato chiarito che nel caso in cui, sullo stesso fabbricato abitativo, siano eseguiti interventi di ristrutturazione, già agevolati ai fini del 36%-50%, che comprendono anche lavori diretti al risparmio energetico (es. sostituzione di infissi), il contribuente può scegliere, limitatamente a questi ultimi di applicare la detrazione del 65 %, a condizione che, per le relative spese, il contribuente non abbia già fruito della detrazione del 36-50%, e a condizione che nella fattura rilasciata al contribuente vengano individuate specificatamente le spese relative a uno o più interventi finalizzati al risparmio energetico, fermi restando in ogni caso tutti gli adempimenti previsti per l’una e l’altra agevolazione.
impresa socialeInfine, se si  è già raggiunto il limite massimo di spese rilevanti ai fini del 50%, è sempre possibile fruire del 65 % per la sostituzione degli infissi.


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