A partire dal 2012, gli imprenditori, individuali e collettivi, devono comunicare i dati anagrafici dei soci o dei familiari che hanno ricevuto in godimento i beni dell’impresa (articolo 2, comma 36-sexiesdecies del Dl n. 138/2011). La comunicazione può essere effettuata in alternativa anche dai soci o familiari dell’imprenditore.
Le modalità e termini per l’adempimento, dapprima contenuti nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2011, sono state riviste, in un’ottica di semplificazione, con il provvedimento del 2 agosto 2013.
Chi è obbligato alla comunicazione
L’obbligo di comunicazione sussiste per i seguenti soggetti residenti in Italia: imprenditore individuale, società di persone, società di capitali, società cooperative, stabili organizzazioni di società non residenti, enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale. Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le “società semplici”.
Cosa comunicare
Vanno comunicati all’Anagrafe tributaria i dati dei soci - comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente - e dei familiari dell'imprenditore, che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, qualora ci sia una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento. L’obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in anni precedenti, qualora ne permanga l’utilizzo in quello di riferimento della comunicazione.
La comunicazione deve essere effettuata per i beni concessi in godimento dall'impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.
I beni oggetto di applicazione I beni dell’impresa oggetto di applicazione degli adempimenti in esame, sono:
- i beni strumentali;
- i beni-merce;
- gli immobili-patrimonio (es.: unità immobiliari);
tenendo in considerazione che:
•per l’imprenditore individuale
si devono considerano inerenti all’impresa, quelli di cui all’art. 65 del Tuir, vale a dire i beni riportati:
- nel libro degli inventari, per le imprese in contabilità ordinaria;
- nel libro dei beni ammortizzabili, per le imprese in
contabilità semplificata;
•per le società
(di persone e di capitali), si devono prendere in c
onsiderazione tutti i beni a esse
appartenenti;
•per le società di fatto,
assumono rilevanza:
-i beni-merce;
-i beni strumentali, compresi quelli iscritti in pubblici registri a nome dei soci e utilizzati esclusivamente come strumentali per l’esercizio dell’impresa (in concreto, si tratta di tutti i beni di cui l’impresa risulta aver conseguito la disponibilità, posseduti in proprietà o in relazione ad un diritto reale o detenuti in locazione , anche finanziaria, noleggiati o ricevuti in comodato.
N.B.:
si devono ritenere “esclusi” dalla disciplina i beni rientranti nella categoria “altro” del tracciato record contenuto nell’allegato tecnico al provvedimento che hanno un valore non superiore a 3.000 euro, al netto dell’Iva applicata.
Inoltre, è anche opportuno segnalare che l’Agenzia delle entrate, con la circolare 15 giugno 2012, n. 24/E, coerentemente con quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 novembre 2011, ha puntualizzato che si devono ritenere.
Esclusi dall’ambito oggettivo di applicazione della norma:
- i beni di società e di enti privati di tipo associati vo che svolgono attività commerciale, residenti o meno in Italia, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
- gli alloggi delle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci, atteso che lo scopo mutualistico di tali cooperative con sistemi proprio nell’assegnare in godimento ai soci le abitazioni a condizioni migliori di quelle del libero mercato.
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