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giovedì 14 novembre 2013

I 60 GIORNI POST REDDITOMETRO

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In questi righi , possiamo ricordare  l’articolo 12 dello Statuto del Contribuente, soffermandoci sul termine dei 60 giorni destinati ai contribuenti, i quali, possono comunicare, entro tale periodo, osservazioni e richieste, valutate dagli Uffici impositori, prima dell'invio dell'avviso di accertamento. Tale avviso,  non può essere emanato prima della scadenza di tale termine salvo casi di particolare e motivata urgenza.

"comma 7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente puo' comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non puo' essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza."

Quindi il contribuente può presentare delle memorie difensive entro 60 giorni dalla chiusura delle operazioni di controllo.

 

Appurato tale fatto, ci focalizziamo su alcune sentenze e fatti passati:

Nel 2009 la Ctr Campana, rimandava alla consulta le questioni di urgenza (come si evince dall’art 12 dello s. del c.), tali da non rispettare il termine dei 60 giorni e quindi anticipare l’accertamento.

I fatti: “spetta alla Commissione tributaria valutare se esista l'inosservanza dell'obbligo motivazionale in relazione all'urgenza, ossia la doverosa motivazione per derogare il termine dei suddetti 60 giorni.”

 

Nel 2011 La Ctr di Brescia, esordisce, l’accertamento può essere nullo, nel momento in cui non vengono rispettati i 60 giorni dall’emissione del verbale ispettivo, considerando un interpretazione meramente letterale della norma.

I fatti: “dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro 60 giorni osservazioni e richieste.

A questo punto potevamo chiederci e se il verbale ispettivo non viene redatto?  Tale verbale ispettivo è obbligatorio? L’ADE, in merito a ciò, lo ritiene applicabile solo ed esclusivamente per le verifiche in forma di accesso, quindi presso il contribuente.

 

Oggi,  considerato i nuovi strumenti messi a disposizione del Fisco, come il REDDITOMETRO, considerato uno strumento “diretto” , quindi dove non ci sono accessi e ispezioni ma soltanto presunzioni,  facciamo ricorso a una luminare e recente sentenza.

Lla sentenza Ctp Reggio Emilia n. 154/2/13 depositata il 25 ottobre 2013, ha ribaltato il filone  giurisprudenziale seguito e applicato sino a quel momento.

Il Contribuente in questione, ha avuto  un accertamento fondato sul redditometro, però quest’ultimo, ha impugnato gli atti rilevando, tra gli altri, la nullità per il mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'articolo 12, comma 7 dello Statuto del contribuente, considerato che l'ufficio ha emesso due avvisi di accertamento applicando, ai beni indici, i coefficienti del redditometro senza rispettare i termini previsti dall’art. 12 dell’ s.d c.

 

LA CTP ha accolto il ricorso fatto dal Contribuente, e ha chiarito che:

-      è necessario un preventivo contraddittorio per adeguare il risultato "statistico", alla realtà del contribuente (rispetto di un adeguato termine).

-      è opportuno l’invio di un questionario, che in casi di redditometro favorisce il dialogo e l'intesa tra fisco e cittadino”.

-      il termine previsto di 60 giorni rappresenta l'intervallo destinato a favorire la partecipazione del contribuente prima dell'emissione dell'atto.

-      le contestazioni devono essere fatte obbligatoriamente mediante un processo verbale, in assenza del quale l’accertamento è nullo.

IN CONCLUSIONE:

Anche per il redditometro valgono le regole dello Statuto del contribuente.

L'ufficio deve infatti emettere un processo verbale alla conclusione dell'istruttoria e deve attendere il termine dilatorio di 60 giorni. L'inosservanza comporta la nullità della pretesa.

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