Il 10 ottobre 2013, l’Agenzia Entrate prevede una sostituzione graduale del vecchio modello utilizzato per la comunicazione periodica delle operazioni black list, con il nuovo modello di spesometro.
L’amministrazione, infatti, ha reso noto che gli operatori potranno continuare a usare, in alternativa alla nuova modulistica, il vecchio modello approvato con provvedimento del 28 maggio 2010, per comunicare le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2013.
Le prime date da ricordare, perché sarà ritenuto valido esclusivamente il modello nuovo, sono dunque il 28 febbraio 2014 per gli operatori mensili (per le operazioni registrate a gennaio 2014) e il 30 aprile 2014 per gli operatori trimestrali (per le operazioni del primo trimestre 2014).
Periodicità e scadenze originarie – Fatta eccezione per la nuova veste grafica del modello (che implicherà la compilazione del quadro BL), restano invariati periodicità della comunicazione (mensile o trimestrale) e le scadenze, previsti agli artt. 2 e 3 del D.M. 30 marzo 2010.
Ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 30 marzo 2010, il modello di comunicazione è presentato per via telematica entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento. L’articolo 2 del medesimo D.M. individua i criteri di determinazione del periodo di riferimento, ossia del periodo in cui comprendere le operazioni, effettuate con operatori black list, rilevanti ai fini della comunicazione. In particolare, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro, il periodo di riferimento è trimestrale.
Ai fini della determinazione dell’ammontare totale delle operazioni, in base all’art. 2, co. 5, del D.M. 30 marzo 2010, occorre fare riferimento ai quattro trimestri che compongono l’anno solare.
Già con la Circolare n. 53/E/2010, l’Agenzia aveva chiarito che, tenuto conto della finalità dell'adempimento (contrasto all’ evasione e alla frode fiscale), il momento rilevante per determinare il periodo in cui comprendere le operazioni da segnalare coincide, in generale, con la data di registrazione nei registri Iva, o se precedente o alternativa, nelle scritture contabili obbligatorie, delle operazioni realizzate .
Al fine di stabilire la periodicità (mensile o trimestrale) della presentazione del modello, si deve tener conto delle cessioni di beni ovvero delle prestazioni di servizi registrate nei quattro trimestri precedenti nei registri IVA (se precedente, rileva la annotazione nelle scritture contabili obbligatorie).
IL NUOVO QUADRO BL:
Nel quadro BL è possibile comunicare tre tipologie di operazioni;
va quindi specificato, barrando l’apposita casella, se si tratta di:
- Operazioni con paesi con fiscalità privilegiata (black-list);
- Operazioni con soggetti non residenti in forma aggregata;
- Acquisti di servizi da non residenti in forma aggregata.
Per la comunicazione delle operazioni effettuate con controparti residenti in Paesi della c.d. black list, nel vigore degli artt. 2 e 3 del D.M. 30/03/2010, va indicato, nel frontespizio, il periodo di riferimento (mensile o trimestrale):
- per i mensili che decidono di utilizzare il modello dalle operazioni di ottobre 2013 (invio entro il 30.11.2013): ANNO : 2013; MESE: 10.
- per i trimestrali che decidono di utilizzare il modello dalle operazioni del 4° trimestre 2013 (invio entro il 31.01.2014): ANNO: 2013; MESE: T4.
La comunicazione con dati aggregati consente di comunicare nel quadro BL (righi da BL003 a BL008) l’importo complessivo delle operazioni attive e passive imponibili, non imponibili ed esenti, delle operazioni non soggette ad IVA e delle note di variazione riferite a transazioni svolte con il medesimo operatore senza la necessità di dettagliarne gli importi per singola fattura emessa o ricevuta.
In questo caso il quadro BL si compone di tanti moduli quanti sono gli operatori black list con cui il soggetto avrà intrattenuto transazioni.
In relazione a tale tipologia di operazioni sono da indicare le seguenti informazioni
per ciascuna controparte:
– Cognome, Nome, Data di nascita, Comune e Stato estero di nascita della controparte persona fisica. La Provincia estera di nascita è rappresentata dalla sigla ‘EE’;
– Denominazione/ragione sociale, città estera della sede legale, Stato e indirizzo estero della sede legale per la controparte persona giuridica;
– il Codice identificativo IVA della controparte (tale dato non è obbligatorio).
Va poi indicato l'importo complessivo delle operazioni messe in atto, distinte tra attive e passive. E con riferimento alle operazioni attive e, in sequenza, alle operazioni passive, distinte in cessioni di beni e prestazioni di servizi vanno inseriti:
– l’importo e l’imposta complessivi delle operazioni imponibili, non imponibili.
In definitiva,
Il nuovo modello risulta decisamente più snello rispetto al precedente, dal momento che è ora possibile inserire nello stesso rigo e cumulativamente l'importo complessivo delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti.
Un consiglio è, dunque, quello di utilizzare il nuovo modello già dalle operazioni registrate dal 1° ottobre 2013 e di non attendere il nuovo anno solare per il passaggio allo spesometro.
Liste dei Paesi Black List devono essere considerate congiuntamente e a prescindere dalla condizione soggettiva dell’operatore economico.
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