
A seconda che il contribuente accetti o modifichi la dichiarazione proposta dall’Agenzia delle entrate, direttamente o tramite i soggetti di cui sopra, è previsto un diverso iter dei controlli documentali di cui all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché un diverso livello di responsabilità per Caf e professionisti abilitati che appongono il visto di conformità sul modello 730.
DESTINATARI:
coloro che:
- per l’anno di imposta 2014 sono titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g).
- per l’anno d’imposta 2013 hanno presentato il modello 730 oppure il modello Unico persone fisiche o il modello Unico Mini, pur avendo i requisiti per presentare il modello 730. La dichiarazione precompilata viene predisposta anche per i contribuenti che per l’anno d’imposta 2013, oltre a presentare il modello 730, hanno presentato il modello Unico persone fisiche con i soli quadri RM, RT e/o RW.
Il 730 precompilato la questione della dichiarazione congiunta:
Se i coniugi hanno presentato il modello 730/2014 in forma congiunta, sono predisposte due distinte dichiarazioni 730 precompilate, una per ciascun coniuge che abbia i requisiti per rientrare nella platea dei destinatari della dichiarazione precompilata. Se i coniugi intendono presentare la dichiarazione 730 precompilata in forma congiunta devono rivolgersi al sostituto che presta assistenza fiscale, al CAF o al professionista abilitato.
PER CHI NON E’ STATO PREDISPOSTO IL PRECOMPILATO
Il modello 730 precompilato non è predisposto, in linea generale, per i contribuenti che non risultano in possesso dei requisiti per la presentazione del modello 730 tra cui, in particolare, i contribuenti:
con partita Iva attiva almeno per un giorno nel corso dell’anno d’imposta 2014, ad eccezione dei produttori agricoli che si avvalgono del regime di esonero di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- per i quali sia noto al Sistema Informativo dell’Anagrafe tributaria il decesso alla data di elaborazione della dichiarazione precompilata.
INFORMAZIONI UTILIZZATE DALL’ADE PER LA COMPILAZIONE DEL PRECOMPILATO
Per l’elaborazione della dichiarazione 730 precompilata vengono utilizzati i dati relativi ai seguenti oneri detraibili e deducibili, che sono trasmessi entro il 28 febbraio dai soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, dalle imprese assicuratrici e dagli enti previdenziali, secondo quanto disposto al punto 3.2 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 23 febbraio 2015:
- quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
- premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
- contributi previdenziali e assistenziali.
L’articolo 3, comma 1, del decreto semplificazioni prevede anche l’obbligo di trasmissione dei contributi versati alle forme di previdenza complementare. Tuttavia, considerato quanto previsto al punto 3.2 del citato provvedimento 23 febbraio 2015 e tenuto conto del carattere sperimentale del progetto, le forme pensionistiche complementari non sono tenute a trasmettere la comunicazione prevista dal citato articolo 3 in relazione ai contributi versati nell’anno 2014 e, pertanto, tali informazioni non sono inserite nel modello 730 precompilato 2015 (a meno che non siano state indicate dal sostituto d’imposta nella Certificazione Unica trasmessa).
In particolare, sono inseriti nella dichiarazione precompilata i seguenti dati ricavati dall’annualità precedente:
- le eccedenze d’imposta risultanti dalla dichiarazione presentata per l’anno d’imposta 2013;
- i residui dei crediti d’imposta indicati nella dichiarazione presentata per l’anno d’imposta 2013;
- le rate annuali detraibili relative ad oneri sostenuti in anni precedenti, per i quali è prevista la possibilità di rateizzare la detrazione, ad esempio per le spese mediche di ammontare superiore a un determinato importo, oppure l’obbligo di suddividere la detrazione in più rate annuali, ad esempio nel caso di spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per interventi di risparmio energetico o per l’arredo degli immobili ristrutturati;
l’eventuale maggior credito derivante dalla liquidazione automatizzata, effettuata ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, relativa alla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (vedi quesito 4.4).
Per quanto riguarda i dati dei terreni e dei fabbricati, in linea generale, vengono inseriti nella dichiarazione precompilata i dati presenti della dichiarazione dell’anno precedente, integrati tenendo conto delle eventuali variazioni, risultanti dalla banca dati catastale e dagli atti del registro, intercorse sui diritti reali (ad esempio compravendite e successioni) e sull’utilizzo degli immobili (ad esempio locazione e comodato). Vengono, altresì, utilizzate altre informazioni presenti nella banca dati dell’Anagrafe tributaria, quali ad esempio i versamenti e le compensazioni effettuate con il modello F24.
ACCESSO ALLA DICHIARAZIONE
È prevista la possibilità, per il contribuente, di accedere direttamente all’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle entrate riservata alla dichiarazione precompilata, previo inserimento delle credenziali Fisconline rilasciate dalla stessa Agenzia delle entrate o tramite la Carta Nazionale dei Servizi.
L’abilitazione al servizio telematico Fisconline (password e PIN) può essere richiesta:
a) online, accedendo al sito internet dell’Agenzia;
b) presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate, anche tramite soggetto appositamente delegato;
c) per telefono.
Infine, per agevolare coloro che non dispongono delle credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate, è prevista la possibilità di accedere direttamente all’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle entrate riservata alla dichiarazione precompilata, anche tramite il portale dell’INPS, utilizzando le credenziali dispositive rilasciate dall’INPS.
ACCESSO PROFESSIONISTI O CAF ABILITATI
Il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, il Caf o il professionista abilitato devono preventivamente acquisire dallo stesso contribuente un’apposita delega, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante.
Il sostituto d’imposta, il Caf o il professionista abilitato annotano giornalmente in un apposito registro cronologico, che può essere tenuto anche in formato elettronico, le deleghe acquisite, con indicazione del numero progressivo e della data della delega, del codice fiscale e dei dati anagrafici del delegante, degli estremi del documento di identità del delegante.
Per l’annotazione delle deleghe acquisite possono essere utilizzati più registri (ad esempio in relazione alle diverse sedi del Caf). In tal caso, il numero della delega indicato nella richiesta di accesso alla dichiarazione precompilata deve contenere anche il codice che identifica il registro cronologico nel quale la delega è stata annotata.
La data di registrazione della delega deve essere uguale o successiva alla data di conferimento indicata nella delega stessa e comunque antecedente rispetto al momento della richiesta della dichiarazione precompilata.
Il sostituto d’imposta, il Caf o il professionista abilitato individuano altresì uno o più soggetti responsabili per la gestione delle suddette deleghe, ai quali si rivolgerà l’Agenzia delle entrate nelle successive attività di controllo.
I Caf e i professionisti conservano le deleghe ricevute, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera d-bis, del decreto n. 164 del 1999, fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione cui si riferiscono.
LE TAPPE
A partire dal 15 aprile il contribuente può visualizzare e stampare la propria dichiarazione nell’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Dalla stessa data i sostituti d’imposta, i Caf e i professionisti abilitati possono richiedere l’accesso alla dichiarazione precompilata dei contribuenti dai quali hanno ricevuto specifica delega.
A partire dal 1° maggio il contribuente può accettare o modificare la dichiarazione e trasmetterla via web all’Agenzia delle entrate.
Dalla stessa data i sostituti d’imposta, i Caf e i professionisti abilitati possono trasmettere i modelli 730 precompilati accettati o modificati.
In tutti i casi il termine per la trasmissione telematica della dichiarazione precompilata all’Agenzia delle entrate è il 7 luglio.
È sempre possibile, per i contribuenti in possesso dei requisiti per la presentazione del modello 730, presentare tale dichiarazione con le ordinarie modalità, anche in forma congiunta. Il termine per la presentazione del 730 ordinario è lo stesso previsto per il modello 730 precompilato (7 luglio).
I CONTROLLI
Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata direttamente o tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, senza modifiche ovvero con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta:
- non si effettua il controllo documentale ai sensi dell’articolo 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973 sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali);
- non si applica il controllo preventivo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d'imposta.
LE SANZIONI:
In base a quanto disposto dall’articolo 6 del decreto semplificazioni, se dalle verifiche emerge l’apposizione di un visto di conformità infedele, ad esempio in caso di non corretto riscontro della documentazione giustificativa di spese che danno diritto a detrazioni o deduzioni che si rivelino in tutto o in parte non spettanti, i Caf e i professionisti abilitati sono direttamente tenuti al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente. In tal modo viene salvaguardato il legittimo affidamento dei cittadini che si rivolgono ad operatori specializzati circa la definitività del loro rapporto con il Fisco. La responsabilità degli intermediari è però esclusa nel caso in cui l’infedeltà del visto sia stata determinata da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente, ad esempio nel caso in cui questi abbia presentato un documento contraffatto per poter beneficiare di una detrazione d’imposta.
Il Caf e il professionista che dopo l’invio della dichiarazione riscontrano errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele sulla dichiarazione, devono avvisare il contribuente al fine di procedere all’elaborazione e trasmissione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione rettificativa, entro il 10 novembre dell’anno in cui è stata prestata l’assistenza. il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, il Caf e il professionista possono comunicare entro la stessa data all’Agenzia delle entrate i dati rettificati.
In entrambi i casi, la responsabilità del Caf o del professionista è limitata al pagamento dell’importo corrispondente alla sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente, sanzione che può essere ridotta nella misura prevista dall’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 se il versamento è effettuato entro la medesima data del 10 novembre.
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