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giovedì 12 febbraio 2015

I Nuovi Obblighi per gli Esportatori Abituali





Si può dire che l’inizio del secondo mese dell’anno  complica la vita a tutti gli esportatori abituali, ricordando il concetto di esportatore abituale- Lo status di esportatore abituale si acquisisce quando la percentuale derivante dal rapporto tra  l’ammontare dei corrispettivi delle cessioni all’esportazione,
delle operazioni assimilate, dei servizi  internazionali e delle operazioni intracomunitarie, registrate nell’anno solare precedente o nei dodici mesi precedenti e il relativo volume di affari, determinato a norma dell’art. 20 del DPR n. 633/72, senza tener conto dei beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, sia superiore al 10%.
Gli operatori economici che effettuano operazioni con l’estero possono acquistare beni e servizi senza dover corrispondere l’IVA ai propri fornitori nell’ambito di un plafond che si sono costituiti. Lo prevede l’articolo 8, primo comma, lettera c): “le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili e le prestazioni di servizi rese a soggetti che avendo effettuato cessioni all’esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell’imposta”.



Il decreto semplificazioni, articolo 1 c. 1 del DL 746/83, ha modificato le regole in materia di trasmissione delle dichiarazioni di intento per l’effettuazione di operazioni in regime di non imponibilità iva ex art. 8, comma1, lett. C) del DPR 633/72.
Le nuove regole si applicano da oggi, 12/02/2015, prevedendo gli obblighi per gli esportatori abituali di emettere dichiarazioni di intento sulla base del nuovo modello (provv 159678/2014) , da trasmettere sia al fornitore che all’Amministrazione Finanziaria. Si veda il modello 19388 pubblicato ieri dall’Ade con le relative istruzioni.

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