
delle operazioni assimilate, dei servizi internazionali e delle operazioni
intracomunitarie, registrate nell’anno solare precedente o nei dodici mesi
precedenti e il relativo volume di affari, determinato a norma dell’art. 20 del
DPR n. 633/72, senza tener conto dei beni in transito o depositati in luoghi
soggetti a vigilanza doganale, sia superiore al 10%.
Gli operatori economici che effettuano operazioni con
l’estero possono acquistare beni e servizi senza dover corrispondere l’IVA ai
propri fornitori nell’ambito di un plafond che si sono costituiti. Lo prevede
l’articolo 8, primo comma, lettera c): “le cessioni, anche tramite commissionari,
di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili e le prestazioni di
servizi rese a soggetti che avendo effettuato cessioni all’esportazione od operazioni
intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite
commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell’imposta”.
Il decreto semplificazioni,
articolo 1 c. 1 del DL 746/83, ha modificato le regole in materia di
trasmissione delle dichiarazioni di intento per l’effettuazione di operazioni
in regime di non imponibilità iva ex art. 8, comma1, lett. C) del DPR 633/72.
Le nuove regole si
applicano da oggi, 12/02/2015, prevedendo gli obblighi per gli esportatori
abituali di emettere dichiarazioni di intento sulla base del nuovo modello
(provv 159678/2014) , da trasmettere sia al fornitore che all’Amministrazione
Finanziaria. Si veda il modello 19388 pubblicato ieri dall’Ade con le relative
istruzioni.
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