Il 16 di Dicembre dobbiamo fare i conti con una doppia tassazione riferita allo stesso oggetto (IL MATTONE).
Anche la prima casa è sotto la sferza della tassazione “tasiatica”, il tutto grazie agli sforzi “intellettualmente“ voluti dal governo Letta-Renziano. Da Gennaio hanno promesso che ci sarà una imposta unica che racchiuderà sia la Tasi che L’Imu (local tax)) attualmente all’esame dal Governo.
Il tax day, prevede che per quei comuni che non hanno deliberato entro il 10/09/2014 sulla normativa Tasi e sulla relativa aliquota, deve essere applicata l’aliquota minima dell’1 per mille, inoltre ricordo che ciò vale per la prima casa.
Per gli altri immobili bisogna considerare sempre la normativa comunale di riferimento e ricordarsi che la somma dell’aliquote imu e tasi non può superare il 10,6 per mille. Quindi è consigliabile, prima di procedere al calcolo, consultare le duplici delibere comunali, sia per la tasi che per l’imu.
Per l’Imu, bisogna ricordarsi alcune novità recenti:
- In caso di comodato, la rendita catastale deve essere al di sotto dei 500 euro e l’isee fino a 15000 euro, altrimenti non può essere applicato.
- Vi è l’esonero dei fabbricati rurali strumentali (tale esonero vale per l’imu e non per la tasi).
Il calcolo è praticamente lo stesso rispetto agli altri anni, la base imponibile è costituita dalla rendita catastale rivalutata del 5 % mentre per i terreni si considera il reddito dominicale rivalutato del 25 %, il tutto va moltiplicato per gli appositi coefficienti, es. 100, 80… Per l’imposta finale bisogna applicare a tale base imponibile l’aliquota prevista da ogni delibera comunale, per trovare il saldo, bisogna sottrarre l’acconto versato il mese di giugno.
Es. calcolo imu terreno: reddito dominicale=148 euro
La base imponibile è = (148+25%)*135=148*125*135=2497500
Mentre per le aree fabbricabili il prezzo fa riferimento a quello di mercato.
Attenzione anche alla con titolarità in base alle quote di possesso ripartite; ancora attenzione anche al periodo di possesso, quindi bisogna spalmare l’imposta considerando i mesi dell’effettivo possesso dell’abitazione o terreno.
Non si versa l’imposta se l’importo è inferiore a 12 euro (o importo minimo stabilito da ogni singolo Comune).
Per la Tasi
La base imponibile è calcolata con identica maniera rispetto a quella dell’Imu, cambiano le aliquote previste da ogni delibera Comunale.
Ci sono poi alcune varianti:
- Occorre verificare anche la quota che il Comune ha deciso di porre a carico del detentore, può variare da un minimo del 10 a un massimo del 30 %.
- Per i Comuni che non hanno deliberato nulla per la Tasi durante l’anno, occorrerà pagare l’imposta in un’unica soluzione il 16 Dicembre, utilizzando l’aliquota base 1 per mille, con il 10 % a carico del detentore.
Ricordo che se nel Comune l’aliquota imu è già al massimo, 10,6 per mille, nulla sarà dovuto per la Tasi. Se il Comune ha tutte le aliquote Imu al massimo, la Tasi dovrà essere pagata solo per le abitazioni principali non di lusso, ma senza alcuna detrazione.
ULTIMI DETTAGLI:
1. La legge di stabilità 2014 ha previsto la deducibilità parziale dal reddito d’impresa dell’Imu sui fabbricati strumentali, nella prima bozza la deducibilità era prevista per il 50 % successivamente discesa al 20 %.
2. E’ previsto un abbattimento del 50 % dell’imponibile per il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso Comune nel quale si trova l’immobile principale del proprietario. Per abitazione principale si fa riferimento al fatto che la persona fisica e i suoi familiari che posseggono l’abitazione ci vivano anche quindi dimorino abitualmente.
3. Per il comparto agricolo, i terreni non sono imponibile ai fini della Tasi mentre pagano l’Imu in base a determinati coefficienti questi ultimi distinti tra Coltivatori diretti o iap (75 dal 2014) tutti gli altri (135 ). Inoltre i fabbricati rurali strumentali sono esenti dall’imu, ma pagano la Tasi, come sopra evidenziato, in misura ridotta con un’aliquota massima dell’1 per mille.
Entrambi i tributi devono essere versati tramite il modello F24.
Dal 1/10/2014 se si effettuano compensazioni o gli importi sono superiori a 1000 euro bisogna utilizzare esclusivamente il canale telematico. La compensazione non è possibile se il credito vantato ha natura comunale. Solo se quest’ultimo è confermato dal Comune si può procedere alla compensazione.
di Giovanni Cella
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