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giovedì 3 luglio 2014

INCENTIVI FISCALI PER CHI INVESTE IN START UP INNOVATIVE

Nell’ambito delle misure a sostegno delle start-up innovative, contenute nella sezione IX del decreto-legge n. 179 del 2012 si sottolinea come, per rafforzare la crescita e la propensione all’investimento in imprese start-up innovative, sia “prioritario cercare di creare un clima favorevole al loro sviluppo, aumentando la loro capacità di attrazione dei capitali privati, anche grazie alla leva fiscale”.
iL d.l. N 179 del 2012, l’articolo 29 introduce un’agevolazione fiscale ai fini delle imposte sui redditi in favore dei soggetti che effettuano investimenti nel capitale sociale di imprese start-up innovative.
Al fine di contribuire sia alla costituzione che allo sviluppo di nuove imprese innovative, la predetta disposizione prevede che i soggetti che investono nel capitale sociale di  una o più start-up innovative – direttamente ovvero indirettamente per il tramite di organismi di  investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente nelle predette  start–up innovative – possono abbattere il proprio   carico   fiscale   di   un   importo   pari    ad   una   determinata   percentuale dell’investimento effettuato.

In particolare, i commi da 1 a 3 dell’articolo 29 disciplinano le modalità di fruizione dell’agevolazione sotto forma di detrazione, in favore degli investitori “soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche” (“soggetti IRPEF”); mentre i successivi commi 4, 5 e 6 riconoscono una deduzione agli investitori “soggetti all’imposta sul reddito delle società” (“soggetti IRES”). L’agevolazione spetta, pertanto, esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi e non opera ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

COME:
L’investimento, in una o più start-up innovative, può essere effettuato direttamente dall’investitore ovvero, come previsto dall’articolo 2, comma 2, del decreto attuativo, indirettamente per il tramite di intermediari “qualificati”: organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative, così come definiti, rispettivamente, alle lettere e) ed f) del comma 2 dell’articolo 1 del decreto attuativo.
Ai sensi della citata lettera e), per “organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in start-up innovative” (di seguito “OICR”) si intendono i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 che “al termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell’anno in cui è effettuato l’investimento agevolato, detengono azioni o quote di start-up innovative di valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo degli investimenti in strumenti finanziari risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso dell’anzidetto periodo di imposta”.
Con riferimento alla individuazione delle “altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative” (di seguito “società intermediarie”), ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 1 del decreto attuativo, occorre verificare parimenti che, al termine del periodo di imposta in corso alla data in cui è effettuato l’investimento, la società di capitali detenga azioni o quote di start-up innovative, classificate nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie, in misura pari ad almeno il 70 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie iscritte nel bilancio relativo al medesimo esercizio.

EFFICACIA TEMPORALE

Sotto il profilo temporale, l’articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012, così come modificato dall’articolo 9, comma 16-ter, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, prevede l’applicazione dell’agevolazione “per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016” per i
soggetti IRPEF (comma 1) e, “per i periodi di imposta 2013, 2014, 2015 e 2016” per i soggetti IRES (comma 4). Il citato comma 16-ter dell’articolo 9, novellando l’articolo 29 del decretolegge n. 179 del 2012 ha, infatti, esteso anche al 2016 le agevolazioni fiscali, in favore degli investitori nel capitale sociale di imprese start-up innovative, previste per le annualità 2013, 2014 e 2015.
Il decreto attuativo, all’articolo 2, prevede che le agevolazioni si applicano per gli investimenti agevolati in una o più start-up innovative effettuati “nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2012”.

INVESTIMENTO AGEVOLATO

Nello specifico, l’articolo 3 del citato decreto attuativo stabilisce che le agevolazioni si applicano esclusivamente ai conferimenti in denaro, effettuati sia in sede di costituzione della start-up innovativa sia in sede di aumento del capitale sociale di una start-up già costituita.
Come chiarito dalla relazione illustrativa, l’esclusione dall’agevolazione dei conferimenti diversi da quelli in denaro trova la propria ratio “a presidio dell’effettività del capitale sociale assicurato dai conferimenti in denaro, nonché al fine di evitare che le difficoltà valutative intrinseche ad ogni conferimento di natura diversa possano ingenerare incertezze e contestazioni nella determinazione del beneficio”.
Inoltre, per espressa previsione normativa, sono agevolati solo i conferimenti iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo delle azioni o quote della start-up innovativa.
Non possono, pertanto, essere agevolati i conferimenti in denaro a fondo perduto iscritti in altre voci del patrimonio netto, diverse dal capitale sociale e dalla riserva da sovraprezzo.
In caso di investimento indiretto per il tramite di altre società di capitali, si precisa che sono agevolati i conferimenti in denaro che determinano una effettiva capitalizzazione anche della società intermediaria.
Sono, pertanto, agevolati i conferimenti in denaro a fronte dei quali sia la start-up innovativa che la società intermediaria, in sede di costituzione o in sede di aumento del capitale sociale, rilevano un incremento della voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo delle proprie azioni o quote.
Considerato che ai sensi della norma primaria viene agevolata la “somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative” (commi 1 e 4 dell’articolo 29) e che, solo successivamente alla decisione di autorizzazione della Commissione europea, l’articolo 3, comma 1, del decreto attuativo ha posto la condizione dell’iscrizione dei conferimenti alla voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo delle società intermediarie, si precisa che qualora queste ultime – nelle more della pubblicazione del decreto attuativo – abbiano iscritto le somme ricevute dagli investitori in altre riserve patrimoniali, le stesse devono procedere ad aumentare il capitale sociale mediante imputazione di tale riserve entro il 31 dicembre 2014, al fine di consentire al soggetto conferente di poter beneficiare dell’agevolazione sulle somme conferite.

MECCANISMO APPLICATIVO

Considerata l’ampiezza della platea di soggetti ammessi a fruire degli incentivi all’investimento in start-up innovative, l’articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 ha previsto meccanismi di fruizione dell’agevolazione diversi a seconda della tipologia di investitori, distinguendo tra i “soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche” – che beneficiano di una “detrazione” di imposta – ed i “soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società” – per i quali l’agevolazione opera mediante una “deduzione” dal reddito complessivo. Le disposizioni riguardanti il meccanismo concreto di applicazione delle agevolazioni sono contenute nell’articolo 4 del decreto attuativo.
Quanto agli effetti derivanti dall’applicazione delle agevolazioni, e a prescindere dalla specifica modalità di fruizione, si evidenzia che la riduzione d’imposta in cui si sostanzia l’agevolazione, non avendo natura di componente positivo di reddito, non assume autonomo rilievo ai fini della determinazione del reddito stesso. Il beneficio, pertanto, è ininfluente ai fini dell’applicazione degli articoli 56, comma 2, 61, comma 1, 84 e 109, comma 5, del TUIR.

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