.jpg)
Caratteristiche del prodotto
Per operare correttamente con il prodotto GERICO 2014 è necessario:
- avere sull'hard disk circa 25 MB liberi
- disporre dell'ambiente di run-time JAVA (versione 1.7), indispensabile per assicurare il corretto funzionamento del prodotto disponibile ai link di seguito indicati;
- scaricare ed installare sul proprio personal computer l'applicazione GERICO 2014 per l'elaborazione degli studi di settore;
- per poter effettuare le stampe è necessario avere installato sul proprio personal computer un lettore di file in formato PDF, per esempio il prodotto gratuito Acrobat Reader.
Precisazioni
- Per coloro che utilizzano la funzione "Acquisizione Archivi Esterni", si consiglia di verificare sempre con attenzione l'esito dell'elaborazione. Tale informazione è riportata sulla finestra visualizzata a seguito dell'attivazione in corrispondenza della voce "VISUALIZZAZIONE FILE ESITO.TXT"
Problemi di installazione e di utilizzo del prodotto
È disponibile un servizio di assistenza telefonica al numero verde
800 279 107, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il
sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00.
Guida operativa all'utilizzo di GERICO 2014 (versione 1.0.0 del 15 maggio 2014)
Operazioni preliminari
Per visualizzare e stampare i file in formato PDF è necessario disporre di un software predisposto alla lettura di tale formato.
Ambiente Windows, Linux e Mac
Per eseguire il software è necessario utilizzare la Java Virtual Machine versione 1.7
Installazione con tecnologia JWS: istruzioni
L'applicazione, quando viene avviata per la prima volta, potrebbe
visualizzare la finestra di dialogo "Avviso di protezione" contenente
informazioni sul fornitore del software (Agenzia delle Entrate);
considerare "affidabile" il fornitore di software e selezionare il tasto
“Esegui” per continuare con l'installazione.
Dopo l’avvio, l'applicazione si connette al server Web per verificare
l'esistenza di una versione più recente del software e, in caso
positivo, procede all'eventuale aggiornamento. In tal modo l'utente ha
la garanzia di utilizzare sempre l'ultima versione dell'applicazione
senza dover eseguire complesse procedure di aggiornamento.
Per eseguire il software selezionare il link: GERICO 2014
Modalità di installazione tradizionale
Nel caso si riscontrassero difficoltà nell’utilizzo della nuova
tecnologia è possibile prelevare il prodotto secondo le modalità
tradizionali.
In tal caso sarà necessario effettuare il download del software,
procedere all’installazione e verificare periodicamente la presenza di
eventuali aggiornamenti.
Ricordiamo
che la TASI sostituisce l’IMU sulla prima casa e, per quanto riguarda
gli altri immobili, si somma all’IMU. Con la successiva tabella
riassumiamo le caratteristiche principali dei tributi locali che nel
2014 gravano sugli immobili:
Con il cosiddetto decreto Salva Roma restano valide tutte le disposizioni contenute nella legge istitutiva del tributo (Legge 27/12/201, n. 147), ma con alcune correzioni.
Nel 2014 i Comuni hanno la possibilità di aumentare le aliquote TASI fino allo 0,08% su prime case o altri immobili.
La misura dello 0,08% rappresenta l’aumento complessivo, fra prime e seconde case, che i Comuni possono deliberare. I Comuni non possono, quindi, aumentare di tale percentuale entrambe le aliquote.
Riguardo alle aliquote TASI, avremo, quindi: per la prima casa l’aliquota base è dello 0,1% e quella massima è dello 0,25%. Per il 2014 i Comuni possono alzarla di un ulteriore 0,08%, portandola allo 0,33%; per gli altri immobili la somma di TASI e IMU non può superare l’1,06%, ma per il 2014 i Comuni possono incrementarla di uno 0,08%, portando la tassazione all’1,14%.
Le delibere comunali devono essere pubblicate sul sito informatico del Ministero delle Finanze entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta. Il comune è tenuto pertanto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della
TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si dovranno applicare gli atti adottati per l'anno precedente.
Riguardo ai versamenti, il 16 giugno si effettua la prima rata di acconto IMU-TASI, pari al 50% dell’imposta, mentre il saldo si effettuerà entro il 16 dicembre.
Nei Comuni che non hanno deliberato nuove aliquote entro il prossimo 31 maggio:
• sulla prima casa, il versamento dell'imposta (TASI) sarà effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014;
• per gli altri immobili, il versamento della prima rata è effettuato utilizzando l'aliquota base della TASI (0,1%) a cui bisognerà sommare l’IMU (calcolata con le aliquote dello scorso anno); il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale.
Riguardo al versamento dell’acconto sugli altri immobili sono, però, attesi chiarimenti. I contribuenti, nei Comuni in cui già nel 2013 l’IMU sulle abitazione diverse dalla prima casa era all’1,06%, in mancanza di nuove delibere, rischiano di dover pagare un acconto basato su un’imposta totale calcolata applicando l’aliquota dell’1,16% (cioè 1,06 + 0,1), maggiore di quella prevista dalla Legge di Stabilità 2014 che stabiliva che la somma di TASI e IMU non potesse superare l’1,06%, innalzata all’1,14% dal decreto Salva Roma.
La TASI dovrà essere pagata tramite modello F24 o apposito bollettino di conto corrente postale. La risoluzione n. 46 del 24 aprile 2014 riporta i codici tributo da utilizzare per versare la TASI in F24.
I codici sono i seguenti:
“3958“: per abitazione principale e relative pertinenze,
“3959“: per fabbricati rurali ad uso strumentale,
“3960“: per aree fabbricabili,
“3961“: per altri fabbricati.
In caso di ravvedimento, unitamente all’imposta, è necessario versare anche interessi di mora e sanzioni. Per questo, ci sono specifici codici tributo (che possono essere utilizzati anche se il ravvedimento avviene in seguito a un controllo fiscale). Si tratta dei seguenti:
“3962 : per gli interessi,
“3963 : per le sanzioni. - See more at: http://www.caf.acli.it/news/news/imu-e-tasi.html#sthash.878IOmcU.dpuf
TRIBUTI IN VIGORE DAL 2014 | IMU 2°casa (Imposta Municipale Unica) |
TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) | TARI (Tariffa sui rifiuti) |
BASE DI CALCOLO | Base imponibile (rendita catastale rivalutata e incrementata di un coefficiente moltiplicatore) per aliquota: Minima 0,46% Base 0,76% Massima 1,061 |
Base imponibile (rendita catastale rivalutata e incrementata di un coefficiente moltiplicatore) per aliquota: Base 0,1% Massima 0,25%2 |
Metri quadrati calpestabili o quantità di rifiuti prodotti |
SOGGETTI PASSIVI |
Il proprietario o il titolare di un diritto reale |
Il proprietario: tra il 70 e il 90% del tributo L’affittuario: tra il 30 e il 10% del tributo |
Il soggetto che occupa effettivamente l’immobile |
Con il cosiddetto decreto Salva Roma restano valide tutte le disposizioni contenute nella legge istitutiva del tributo (Legge 27/12/201, n. 147), ma con alcune correzioni.
Nel 2014 i Comuni hanno la possibilità di aumentare le aliquote TASI fino allo 0,08% su prime case o altri immobili.
La misura dello 0,08% rappresenta l’aumento complessivo, fra prime e seconde case, che i Comuni possono deliberare. I Comuni non possono, quindi, aumentare di tale percentuale entrambe le aliquote.
Riguardo alle aliquote TASI, avremo, quindi: per la prima casa l’aliquota base è dello 0,1% e quella massima è dello 0,25%. Per il 2014 i Comuni possono alzarla di un ulteriore 0,08%, portandola allo 0,33%; per gli altri immobili la somma di TASI e IMU non può superare l’1,06%, ma per il 2014 i Comuni possono incrementarla di uno 0,08%, portando la tassazione all’1,14%.
Le delibere comunali devono essere pubblicate sul sito informatico del Ministero delle Finanze entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta. Il comune è tenuto pertanto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della
TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si dovranno applicare gli atti adottati per l'anno precedente.
Riguardo ai versamenti, il 16 giugno si effettua la prima rata di acconto IMU-TASI, pari al 50% dell’imposta, mentre il saldo si effettuerà entro il 16 dicembre.
Nei Comuni che non hanno deliberato nuove aliquote entro il prossimo 31 maggio:
• sulla prima casa, il versamento dell'imposta (TASI) sarà effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014;
• per gli altri immobili, il versamento della prima rata è effettuato utilizzando l'aliquota base della TASI (0,1%) a cui bisognerà sommare l’IMU (calcolata con le aliquote dello scorso anno); il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale.
Riguardo al versamento dell’acconto sugli altri immobili sono, però, attesi chiarimenti. I contribuenti, nei Comuni in cui già nel 2013 l’IMU sulle abitazione diverse dalla prima casa era all’1,06%, in mancanza di nuove delibere, rischiano di dover pagare un acconto basato su un’imposta totale calcolata applicando l’aliquota dell’1,16% (cioè 1,06 + 0,1), maggiore di quella prevista dalla Legge di Stabilità 2014 che stabiliva che la somma di TASI e IMU non potesse superare l’1,06%, innalzata all’1,14% dal decreto Salva Roma.
La TASI dovrà essere pagata tramite modello F24 o apposito bollettino di conto corrente postale. La risoluzione n. 46 del 24 aprile 2014 riporta i codici tributo da utilizzare per versare la TASI in F24.
I codici sono i seguenti:
“3958“: per abitazione principale e relative pertinenze,
“3959“: per fabbricati rurali ad uso strumentale,
“3960“: per aree fabbricabili,
“3961“: per altri fabbricati.
In caso di ravvedimento, unitamente all’imposta, è necessario versare anche interessi di mora e sanzioni. Per questo, ci sono specifici codici tributo (che possono essere utilizzati anche se il ravvedimento avviene in seguito a un controllo fiscale). Si tratta dei seguenti:
“3962 : per gli interessi,
“3963 : per le sanzioni. - See more at: http://www.caf.acli.it/news/news/imu-e-tasi.html#sthash.878IOmcU.dpuf
0 commenti:
Posta un commento