-Riassuntivamente
- la modifica dell’aliquota applicabile ai canoni concordati, nell’ipotesi di applicazione della cedolare secca (per il periodo 2014/2017 l’aliquota si abbassa dal 15% al 10%, con un notevole risparmio d’imposta);
- non viene modificata l’attuale disciplina del “bonus arredi”, a cui pertanto si continuerà ad applicare la doppia limitazione consistente, da un lato, al limite di spesa di 10.000,00 euro, e dall’altro al valore massimo dell’importo dei lavori sull’immobile.
Secondo quanto previsto dall’articolo 9 del D.L. n. 47/2014 per il quadriennio
2014-2017 l’aliquota applicabile nell’ipotesi di locazione a canone
concordato con opzione per la cedolare secca è pari al 10%.
Si evidenzia che i contratti concordati
sono i contratti stipulati ex art. 2, commi 3 e 8 della L. n. 431/1998,
relativi ad abitazioni ubicate nei Comuni di cui all’art. 1, comma 1,
lettere a) e b) del D.L. 30.12.1988 n. 551, convertito in L. 21.2.1989
n. 61, e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal
CIPE con apposite delibere. Si tratta, ad esempio, dei Comuni di Bari,
Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino
e Venezia, nonché dei Comuni confinanti con gli stessi, e degli altri
Comuni capoluogo di Provincia
Con
specifico riferimento ai contratti concordati, il richiamo dell’art. 2,
comma 3, e dell’art. 8 della L. n. 431/1998 dovrebbe consentire di
estendere l’applicabilità della cedolare secca:
- sia ai contratti aventi di durata minima di tre anni, con rinnovo automatico di ulteriori due anni alla scadenza, stipulati a norma dell’art. 2, comma 3, della L. n. 431/1998 (c.d. “3+2”);
- sia ai contratti di natura transitoria per la soddisfazione di particolari esigenze delle parti, stipulati a norma dell’art. 2, comma 3 e comma 5, punto 1 della L. n. 431/1998;
- sia ai contratti di natura transitoria per la soddisfazione delle esigenze abitative di studenti universitari, stipulati ai sensi dell’art. 2, comma 3 e comma 5, punti 2 e 3 della L. n. 431/1998.
La seconda novità fiscale, come annunciato in premessa, riguarda il mancato stralcio
della disposizione introdotta con la legge di stabilità per il 2014 che
limitava la detrazioni delle spese per mobili e grandi elettrodomestici
alla spesa sostenuta per la ristrutturazione edilizia.
Per effetto dello stralcio della disposizione che eliminava il vincolo dal D.L. n. 47/2014 si deve ritenere applicabile, per il 2014, l’agevolazione sugli arredi entro i seguenti limiti:
- il contribuente deve sostenere una spesa di recupero edilizio, e l’agevolazione sugli arredi è ammessa nella misura massima delle spese sostenute per il recupero dell’immobile;
- l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici non può in ogni caso superare il massimale di 10.000,00 euro di spesa.
Anno 2013
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Anno 2014
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