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lunedì 5 maggio 2014

IL DL n. 47: CEDOLARE SECCA E BONUS ARREDI.

# Ricordando i punti principali del D.L.n.47 del 28/03/2014: 

-Riassuntivamente
  • la modifica dell’aliquota applicabile ai canoni concordati, nell’ipotesi di applicazione della cedolare secca (per il periodo 2014/2017 l’aliquota si abbassa dal 15% al 10%, con un notevole risparmio d’imposta);
  • non viene modificata l’attuale disciplina del “bonus arredi”, a cui pertanto si continuerà ad applicare la doppia limitazione consistente, da un lato, al limite di spesa di 10.000,00 euro, e dall’altro al valore massimo dell’importo dei lavori sull’immobile.

Secondo quanto previsto dall’articolo 9 del D.L. n. 47/2014 per il quadriennio 2014-2017 l’aliquota applicabile nell’ipotesi di locazione a canone concordato con opzione per la cedolare secca è pari al 10%. 

Si evidenzia che i contratti concordati sono i contratti stipulati ex art. 2, commi 3 e 8 della L. n. 431/1998, relativi ad abitazioni ubicate nei Comuni di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e b) del D.L. 30.12.1988 n. 551, convertito in L. 21.2.1989 n. 61, e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere. Si tratta, ad esempio, dei Comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché dei Comuni confinanti con gli stessi, e degli altri Comuni capoluogo di Provincia
Con specifico riferimento ai contratti concordati, il richiamo dell’art. 2, comma 3, e dell’art. 8 della L. n. 431/1998 dovrebbe consentire di estendere l’applicabilità della cedolare secca:

  • sia ai contratti aventi di durata minima di tre anni, con rinnovo automatico di ulteriori due anni alla scadenza, stipulati a norma dell’art. 2, comma 3, della L. n. 431/1998 (c.d. “3+2”);
  • sia ai contratti di natura transitoria per la soddisfazione di particolari esigenze delle parti, stipulati a norma dell’art. 2, comma 3 e comma 5, punto 1 della L. n. 431/1998;
  • sia ai contratti di natura transitoria per la soddisfazione delle esigenze abitative di studenti universitari, stipulati ai sensi dell’art. 2, comma 3 e comma 5, punti 2 e 3 della L. n. 431/1998.
La seconda novità fiscale, come annunciato in premessa, riguarda il mancato stralcio della disposizione introdotta con la legge di stabilità per il 2014 che limitava la detrazioni delle spese per mobili e grandi elettrodomestici alla spesa sostenuta per la ristrutturazione edilizia.
Per effetto dello stralcio della disposizione che eliminava il vincolo dal D.L. n. 47/2014 si deve ritenere applicabile, per il 2014, l’agevolazione sugli arredi entro i seguenti limiti:
  • il contribuente deve sostenere una spesa di recupero edilizio, e l’agevolazione sugli arredi è ammessa nella misura massima delle spese sostenute per il recupero dell’immobile;

  • l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici non può in ogni caso superare il massimale di 10.000,00 euro di spesa.

Anno 2013

Limite di spesa di 10.000,00 euro.


Anno 2014

Limite di spesa di 10.000,00 euro.


Limite di spesa massimo fissato all’importo della spesa per i lavori di recupero edilizio.

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