L’azienda
che ha dei lavoratori alle sue dipendenze, è tenuta al versamento del premio
INAIL: l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie
professionali. Tale premio è totalmente a carico della ditta.
Il Calcolo
Il premio da versare all’INAIL si determina applicando alle retribuzioni imponibili dei lavoratori interessati il tasso comunicato dall’Istituto.
A norma dell’art. 181, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sull’importo ottenuto deve essere applicata un’addizionale in misura pari all’1%.
A norma dell’art. 181, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sull’importo ottenuto deve essere applicata un’addizionale in misura pari all’1%.
La Retribuzione Imponibile
La base imponibile per il calcolo dei contributi è costituita da tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro, con esclusione delle somme tassativamente indicate dalla legge.
In ogni caso le tariffe non possono essere applicate su retribuzioni inferiori a quelle minime giornaliere utili per il calcolo dei contributi previdenziali.
La retribuzione imponibile è determinata sulla base dei salari medi o convenzionali quando si tratti di categorie di lavoratori per cui si adotti questo sistema.
Se il lavoratore non percepisce retribuzione in misura fissa o comunque la stessa non sia accertabile si prende a base di calcolo la retribuzione valida ai fini della determinazione del minimale di legge per la liquidazione delle rendite INAIL.
In ogni caso le tariffe non possono essere applicate su retribuzioni inferiori a quelle minime giornaliere utili per il calcolo dei contributi previdenziali.
La retribuzione imponibile è determinata sulla base dei salari medi o convenzionali quando si tratti di categorie di lavoratori per cui si adotti questo sistema.
Se il lavoratore non percepisce retribuzione in misura fissa o comunque la stessa non sia accertabile si prende a base di calcolo la retribuzione valida ai fini della determinazione del minimale di legge per la liquidazione delle rendite INAIL.
La retribuzione annua imponibile dei lavoratori a part-time si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria tabellare, prevista dalla contrattazione di categoria per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno, per le ore complessivamente retribuite (considerando anche le mensilità aggiuntive) al lavoratore a tempo parziale.
La retribuzione tabellare comprende solo il minimo contrattuale con esclusione di ogni altro istituto economico: indennità di contingenza (anche se conglobata nella paga base), scatti di anzianità, eventuali emolumenti stabiliti dalla contrattazione territoriale, aziendale aziendale o individuale.
L’imponibile così determinato deve essere poi raffrontato con i minimali di retribuzione imponibile.
La retribuzione tabellare comprende solo il minimo contrattuale con esclusione di ogni altro istituto economico: indennità di contingenza (anche se conglobata nella paga base), scatti di anzianità, eventuali emolumenti stabiliti dalla contrattazione territoriale, aziendale aziendale o individuale.
L’imponibile così determinato deve essere poi raffrontato con i minimali di retribuzione imponibile.
In caso di mancato invio della dichiarazione delle retribuzioni entro i termini prescritti, l’INAIL può alternativamente:
- procedere direttamente all’accertamento delle retribuzioni;
- effettuare la liquidazione del premio dovuto, sia per la regolazione sia per la rata anticipata, in base al doppio delle retribuzioni presunte dell’ultimo periodo assicurativo.
- procedere direttamente all’accertamento delle retribuzioni;
- effettuare la liquidazione del premio dovuto, sia per la regolazione sia per la rata anticipata, in base al doppio delle retribuzioni presunte dell’ultimo periodo assicurativo.
Denuncia delle retribuzioni
Il datore di lavoro è obbligato a fornire all’INAIL le notizie relative alle retribuzioni che devono servire di base per la liquidazione dei premi di assicurazione ed a consentire agli incaricati dell’Istituto l’accesso nella sede aziendale, anche nelle ore di lavoro, per effettuare ogni accertamento utile per la valutazione del rischio.
Ogni anno il datore di lavoro deve comunicare all’INAIL, entro il termine del 16 febbraio (16 marzo se la denuncia è fatta su supporto magnetico o in via telematica) previsto per il pagamento della rata anticipata del premio e della regolazione del premio relativa al periodo assicurativo precedente, l’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte durante detto ultimo periodo.
Il datore di lavoro è obbligato a fornire all’INAIL le notizie relative alle retribuzioni che devono servire di base per la liquidazione dei premi di assicurazione ed a consentire agli incaricati dell’Istituto l’accesso nella sede aziendale, anche nelle ore di lavoro, per effettuare ogni accertamento utile per la valutazione del rischio.
Ogni anno il datore di lavoro deve comunicare all’INAIL, entro il termine del 16 febbraio (16 marzo se la denuncia è fatta su supporto magnetico o in via telematica) previsto per il pagamento della rata anticipata del premio e della regolazione del premio relativa al periodo assicurativo precedente, l’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte durante detto ultimo periodo.
Autoliquidazione
È il sistema istituito dall’INAIL per il pagamento del premio di assicurazione.
Per ciascuna posizione assicurativa, entro il 31 dicembre di ogni anno, l’Istituto comunica al datore di lavoro il tasso da applicare e le basi di calcolo per il conteggio dei premi e dei contributi associativi per la regolazione e per la rata e invia la modulistica per la dichiarazione delle retribuzioni effettivamente erogate
nell’anno.
Entro il 16 febbraio di ogni anno il datore di lavoro con la procedura di autoliquidazione:
- denuncia, per ogni posizione assicurativa, le retribuzioni relative ai soggetti assicurati nell’anno precedente;
- determina, sulla base delle retribuzioni denunciate, l’importo della regolazione del premio per l’anno precedente e calcola, sulla base delle stesse retribuzioni e degli altri elementi comunicati dall’Istituto, l’importo della rata anticipata per l’anno in corso;
- provvede, con un unico versamento, al pagamento del premio derivante dalla somma algebrica degli importi a titolo di regolazione e di rata, calcolati per ciascuna posizione assicurativa. Il premio può essere pagato in unica soluzione o ratealmente.
È il sistema istituito dall’INAIL per il pagamento del premio di assicurazione.
Per ciascuna posizione assicurativa, entro il 31 dicembre di ogni anno, l’Istituto comunica al datore di lavoro il tasso da applicare e le basi di calcolo per il conteggio dei premi e dei contributi associativi per la regolazione e per la rata e invia la modulistica per la dichiarazione delle retribuzioni effettivamente erogate
nell’anno.
Entro il 16 febbraio di ogni anno il datore di lavoro con la procedura di autoliquidazione:
- denuncia, per ogni posizione assicurativa, le retribuzioni relative ai soggetti assicurati nell’anno precedente;
- determina, sulla base delle retribuzioni denunciate, l’importo della regolazione del premio per l’anno precedente e calcola, sulla base delle stesse retribuzioni e degli altri elementi comunicati dall’Istituto, l’importo della rata anticipata per l’anno in corso;
- provvede, con un unico versamento, al pagamento del premio derivante dalla somma algebrica degli importi a titolo di regolazione e di rata, calcolati per ciascuna posizione assicurativa. Il premio può essere pagato in unica soluzione o ratealmente.
CALCOLO DEL PREMIO:
-
Sull’ammontare del premio (regolazione ed acconto) determinato secondo le modalità illustrate si applica una maggiorazione pari all’1% del premio destinato a finanziare alcune indennità messe a disposizione dall’istituto agli assicurati.
Esempio:
Impresa che ha all’attivo una sola P.A.T., con le seguenti caratteristiche:
-
Retribuzione erogate nel 2012: Euro 18.176,00
-
Rata Anticipata nel corso dell’anno 2012: Euro 605,15
-
Alla voce di rischio associata corrisponde un tasso (indicato nelle basi di calcolo) pari al 34 per mille.
-
Moltiplicando le retribuzioni erogate nel 2012: Euro 18.176,00 Per il Tasso: 34 per mille si ottiene il premio INAIL: Euro 617,98
-
Si aggiunge l’addizionale ANMIL (1%) Euro 6,18
-
PREMIO DOVUTO ANNO 2012: Euro 624,16
-
Rata Anticipata Versata: Euro 605,15
-
Regolazione Anno 2012: Euro 19,01
_______________________________ -
Retribuzioni Presunte 2013: Euro 18.176,00
-
Per il Tasso Anno 2013 (comunicato dall’INAIL): 28 per mille
-
Si ottiene la rata anticipata 2013: Euro 508,93
-
Si aggiunge l’addizionale ANMIL (1%): Euro 5,09
-
RATA ANTICIPATA DOVUTA ANNO 2013: Euro 514,02
-
Quindi entro il 16 febbraio 2013 il datore di lavoro deve effettuare un pagamento di Euro 533,03 (19,01 + 514,02).
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CALCOLO DEL PREMIO: (tenendo conto della proroga al 16/05/2014)
- Sull’ammontare del premio (regolazione ed acconto) determinato secondo le modalità illustrate si applica una maggiorazione pari all’1% del premio destinato a finanziare alcune indennità messe a disposizione dall’istituto agli assicurati.
Esempio:
Impresa che ha all’attivo una sola
P.A.T., con le seguenti caratteristiche:
- Retribuzione erogate nel 2013: Euro 18.176,00
- Rata Anticipata nel corso dell’anno 2013: Euro 605,15
- Alla voce di rischio associata corrisponde un tasso (indicato nelle basi di calcolo) pari al 34 per mille.
- Moltiplicando le retribuzioni erogate nel 2013: Euro 18.176,00 Per il Tasso: 34 per mille si ottiene il premio INAIL: Euro 617,98
- Si aggiunge l’addizionale ANMIL (1%) Euro 6,18
- PREMIO DOVUTO ANNO 2013: Euro 624,16
- Rata Anticipata Versata: Euro 605,15
- Regolazione Anno 2012: Euro 19,01
_______________________________
- Retribuzioni Presunte 2014: Euro 18.176,00
- Per il Tasso Anno 2014 (comunicato dall’INAIL): 28 per mille
- Si ottiene la rata anticipata 2014: Euro 508,93
- Si aggiunge l’addizionale ANMIL (1%): Euro 5,09
- RATA ANTICIPATA DOVUTA ANNO 2014: Euro 514,02
Quindi entro il 16 Maggio 2014 il datore di lavoro deve effettuare
un pagamento di Euro 533,03 (19,01 + 514,02).
CALCOLO DEL PREMIO:
-
Sull’ammontare del premio (regolazione ed acconto) determinato secondo le modalità illustrate si applica una maggiorazione pari all’1% del premio destinato a finanziare alcune indennità messe a disposizione dall’istituto agli assicurati.
Esempio:
Impresa che ha all’attivo una sola P.A.T., con le seguenti caratteristiche:
-
Retribuzione erogate nel 2012: Euro 18.176,00
-
Rata Anticipata nel corso dell’anno 2012: Euro 605,15
-
Alla voce di rischio associata corrisponde un tasso (indicato nelle basi di calcolo) pari al 34 per mille.
-
Moltiplicando le retribuzioni erogate nel 2012: Euro 18.176,00 Per il Tasso: 34 per mille si ottiene il premio INAIL: Euro 617,98
-
Si aggiunge l’addizionale ANMIL (1%) Euro 6,18
-
PREMIO DOVUTO ANNO 2012: Euro 624,16
-
Rata Anticipata Versata: Euro 605,15
-
Regolazione Anno 2012: Euro 19,01
_______________________________ -
Retribuzioni Presunte 2013: Euro 18.176,00
-
Per il Tasso Anno 2013 (comunicato dall’INAIL): 28 per mille
-
Si ottiene la rata anticipata 2013: Euro 508,93
-
Si aggiunge l’addizionale ANMIL (1%): Euro 5,09
-
RATA ANTICIPATA DOVUTA ANNO 2013: Euro 514,02
-
Quindi entro il 16 febbraio 2013 il datore di lavoro deve effettuare un pagamento di Euro 533,03 (19,01 + 514,02).
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La
scrittura da redigere in partita doppia è la seguente:
INAIL
c/premi anticipati
|
a
|
Banca
c/c
|
533.03
|
||
CALCOLO DEL PREMIO:
-
Sull’ammontare del premio (regolazione ed acconto) determinato secondo le modalità illustrate si applica una maggiorazione pari all’1% del premio destinato a finanziare alcune indennità messe a disposizione dall’istituto agli assicurati.
Esempio:
Impresa che ha all’attivo una sola P.A.T., con le seguenti caratteristiche:
-
Retribuzione erogate nel 2012: Euro 18.176,00
-
Rata Anticipata nel corso dell’anno 2012: Euro 605,15
-
Alla voce di rischio associata corrisponde un tasso (indicato nelle basi di calcolo) pari al 34 per mille.
-
Moltiplicando le retribuzioni erogate nel 2012: Euro 18.176,00 Per il Tasso: 34 per mille si ottiene il premio INAIL: Euro 617,98
-
Si aggiunge l’addizionale ANMIL (1%) Euro 6,18
-
PREMIO DOVUTO ANNO 2012: Euro 624,16
-
Rata Anticipata Versata: Euro 605,15
-
Regolazione Anno 2012: Euro 19,01
_______________________________ -
Retribuzioni Presunte 2013: Euro 18.176,00
-
Per il Tasso Anno 2013 (comunicato dall’INAIL): 28 per mille
-
Si ottiene la rata anticipata 2013: Euro 508,93
-
Si aggiunge l’addizionale ANMIL (1%): Euro 5,09
-
RATA ANTICIPATA DOVUTA ANNO 2013: Euro 514,02
-
Quindi entro il 16 febbraio 2013 il datore di lavoro deve effettuare un pagamento di Euro 533,03 (19,01 + 514,02).
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Se dal conguaglio l'impresa pagherà 1000 euro allora,
La
scrittura da redigere, al 31/12 dell’anno x, sarà la seguente:
Contributi
INAIL
|
a
|
Diversi
|
1.000
|
|
a
|
INAILc/premi anticipati
|
533.03
|
||
a
|
INAIL
c/premi da liquidare
|
466.97
|
LE NOVITA' 2014
fa seguito alla nota prot. 495 del 23.1.2014 per informare che nella
Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29.1.2014 è stato pubblicato il
decreto-legge n. 4, che all’articolo 2, comma 3 ha disposto:
Al fine di consentire la rapida applicazione della riduzione dei premi e dei contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dall'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'anno 2014, i termini di cui all'articolo 28, quarto comma, primo periodo, e all'articolo 44, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono differiti al 16 maggio 2014. Per i premi speciali di cui all'articolo 42 del medesimo decreto presidenziale, diversi dai premi speciali unitari artigiani, i termini per il pagamento antecedenti al 16 maggio 2014 sono differiti a tale data.
Con il primo periodo della disposizione è stata differita al 16 maggio 2014 l’autoliquidazione dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani e con il secondo periodo sono stati differiti alla stessa data i pagamenti di tutti gli altri premi speciali.
Pertanto, è confermato il differimento al 16 maggio 2014:
Al fine di consentire la rapida applicazione della riduzione dei premi e dei contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dall'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'anno 2014, i termini di cui all'articolo 28, quarto comma, primo periodo, e all'articolo 44, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono differiti al 16 maggio 2014. Per i premi speciali di cui all'articolo 42 del medesimo decreto presidenziale, diversi dai premi speciali unitari artigiani, i termini per il pagamento antecedenti al 16 maggio 2014 sono differiti a tale data.
Con il primo periodo della disposizione è stata differita al 16 maggio 2014 l’autoliquidazione dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani e con il secondo periodo sono stati differiti alla stessa data i pagamenti di tutti gli altri premi speciali.
Pertanto, è confermato il differimento al 16 maggio 2014:
- del
termine del 17 febbraio 2014 per il versamento tramite F24 e F24EP dei
premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani di
autoliquidazione 902014, sia per il pagamento in unica soluzione che per
il pagamento delle prime due rate ai sensi delle leggi 449/1997 e
144/1999, con le modalità già esposte nella nota del 23.1.2014;
- del termine del 17 marzo 2014 per la presentazione telematica delle
dichiarazioni delle retribuzioni 2013 tramite i servizi “Alpi online” e “Invio telematico dichiarazione salari”, per comunicare la volontà di avvalersi del pagamento rateale dei premi ai sensi delle leggi 449/1997 e 144/1999 e per chiedere la riduzione (per la regolazione 2014) prevista dall’art. 1, commi 780 e 781, della legge n. 296/2006 a favore delle imprese artigiane;
- dei termini con scadenza compresa tra il
16 febbraio e il 16 aprile 2014 per il pagamento dei premi speciali
anticipati per il 2014 relativi alle polizze scuole, apparecchi RX,
sostanze radioattive, pescatori, facchini nonché
barrocciai/vetturini/ippotrasportatori;
- del termine del 30 aprile 2014 per l’invio telematico degli elenchi relativi alla regolazione del primo trimestre 2014 delle polizze speciali facchini e delle polizze speciali barrocciai/vetturini/ippotrasportatori.
Di
seguito si forniscono le istruzioni operative per alcuni casi e
adempimenti particolari, anche in relazione alle richieste di
chiarimenti pervenute a seguito dell’emanazione del predetto decreto
legge.
A. Autocertificazione per la riduzione del premio dell’11,50% per il settore edile (art. 29, c. 2, dl 244/1995, art. 36-bis, c. 8, legge 248/2006 e dm 26.8.2013)
L’autocertificazione in questione deve essere trasmessa entro il 16 maggio 2014, via PEC alla sede Inail competente, contestualmente al pagamento del premio 902014 e quindi alla fruizione dell’agevolazione sul premio dovuto a titolo di regolazione 2013.
Si ricorda che la riduzione dell’11,50% per il settore edile, confermata per l’anno 2013 dal d.m. 26.8.2013, non si applica nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.
B. Cessazione di tutti i soggetti autonomi artigiani tra il 1° gennaio e 16 maggio dell'anno di rata (cessazione polizza artigiana)
Come
noto, in caso di cessazione dell’attività intervenuta tra il 1° gennaio
e la data di scadenza dell’autoliquidazione del 16 febbraio, per i
premi speciali unitari artigiani è ammessa l’autoliquidazione della rata
di premio anticipata rapportata al minor periodo di attività, anziché
in ragione d’anno1. Ad esempio, se l’attività è cessata a
gennaio il premio anticipato può essere versato in misura pari a un
dodicesimo di quello annuale, se invece l’attività é cessata a febbraio
il premio può essere pari a due dodicesimi di quello annuale.
In conseguenza del differimento al 16 maggio 2014 dell’autoliquidazione 902014, le imprese artigiane che dovessero cessare l’attività tra il 1° gennaio e il 16 maggio 2014 possono versare il premio anticipato a titolo di rata rapportato ai mesi di effettiva attività
esercitata nello stesso periodo. Se ad esempio l’attività cessa a maggio 2014, il premio potrà essere autoliquidato in misura pari a cinque dodicesimi del premio annuale.
Si ricorda che se l'artigiano ha lavorato anche per un solo giorno del mese, il premio è dovuto per tutto il mese.
In conseguenza del differimento al 16 maggio 2014 dell’autoliquidazione 902014, le imprese artigiane che dovessero cessare l’attività tra il 1° gennaio e il 16 maggio 2014 possono versare il premio anticipato a titolo di rata rapportato ai mesi di effettiva attività
esercitata nello stesso periodo. Se ad esempio l’attività cessa a maggio 2014, il premio potrà essere autoliquidato in misura pari a cinque dodicesimi del premio annuale.
Si ricorda che se l'artigiano ha lavorato anche per un solo giorno del mese, il premio è dovuto per tutto il mese.
C. Cessazione dell’attività in corso d’anno (cessazione codice ditta)
Ai
sensi dell’art. 28, comma 4, secondo periodo, in caso di cessazione
dell'attività assicurata nel corso dell'anno, la dichiarazione delle
retribuzioni effettivamente corrisposte dal 1° gennaio alla data di
cessazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del secondo mese
successivo alla cessazione stessa, contestualmente all'autoliquidazione
del premio dovuto a titolo di regolazione per detto periodo
assicurativo.
La determinazione del premio dovuto a titolo di
regolazione ovvero il conguaglio (sia a debito che a credito del
soggetto assicurante) presuppone che sia stato determinato il premio
dovuto a titolo di rata per lo stesso periodo.
Di conseguenza, in caso di cessazione a gennaio o a febbraio 2014, il termine per l’autoliquidazione del premio dovuto a titolo di regolazione 2014 e quello per la presentazione delle dichiarazioni retributive relative al minor periodo di attività non può che essere differito al 16 maggio 2014, data alla quale dovrà essere autoliquidato il premio di rata 2014; rimangono, invece, immutati i termini in caso di cessazione da marzo 2014 in poi.
Gli interessati, infatti, sono tenuti a presentare le dichiarazioni retributive 2014 e ad effettuare l’autoliquidazione del premio a titolo di regolazione entro il 16 del secondo mese successivo a quello di cessazione.
Per le cessazioni intervenute nel corso del mese di dicembre 2013, infine gli interessati dovranno inviare via PEC nei termini consueti la dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte dal 1° gennaio 2013 alla data di cessazione, e cioè entro il giorno 17 febbraio 20142, contestualmente all'autoliquidazione del premio dovuto a titolo di regolazione. Come specificato nella circolare n.1/2012 i servizi telematici
“ALPI online” e “Invio telematico dichiarazione salari” supportano, infatti, esclusivamente l’autoliquidazione dei codici ditta attivi.
Di conseguenza, in caso di cessazione a gennaio o a febbraio 2014, il termine per l’autoliquidazione del premio dovuto a titolo di regolazione 2014 e quello per la presentazione delle dichiarazioni retributive relative al minor periodo di attività non può che essere differito al 16 maggio 2014, data alla quale dovrà essere autoliquidato il premio di rata 2014; rimangono, invece, immutati i termini in caso di cessazione da marzo 2014 in poi.
Gli interessati, infatti, sono tenuti a presentare le dichiarazioni retributive 2014 e ad effettuare l’autoliquidazione del premio a titolo di regolazione entro il 16 del secondo mese successivo a quello di cessazione.
Per le cessazioni intervenute nel corso del mese di dicembre 2013, infine gli interessati dovranno inviare via PEC nei termini consueti la dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte dal 1° gennaio 2013 alla data di cessazione, e cioè entro il giorno 17 febbraio 20142, contestualmente all'autoliquidazione del premio dovuto a titolo di regolazione. Come specificato nella circolare n.1/2012 i servizi telematici
“ALPI online” e “Invio telematico dichiarazione salari” supportano, infatti, esclusivamente l’autoliquidazione dei codici ditta attivi.
D. Termine per l’invio delle comunicazioni motivate delle retribuzioni presunte
A seguito di un ulteriore approfondimento della materia ed un’attenta lettura del complesso delle disposizioni che regolano l’autoliquidazione dei premi, anche in un’ottica di semplificazione degli adempimenti, si perviene alla conclusione che il differimento del pagamento al 16 maggio produca i suoi effetti anche sul termine per la comunicazione motivata delle retribuzioni presunte per il 2014.
Come noto, infatti, ai sensi dell’art. 28, comma 6, dpr 1124/1965, il datore di lavoro che presume di erogare per l’anno di rata un importo di retribuzioni inferiori a quello corrisposto nell’anno precedente, deve inviare entro il 16 febbraio la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, indicando le minori retribuzioni per il calcolo della rata premio anticipata.
Le minori retribuzioni sono quantificate unitamente a quelle effettivamente corrisposte nell’anno precedente per ogni singola voce di rischio al momento del pagamento del premio e infatti il dpr 1124/1965 stabilisce lo stesso termine, sia per il pagamento che per la presentazione delle comunicazioni motivate delle retribuzioni presunte.
A modifica, pertanto, di quanto comunicato nella nota prot. 495 del 23.1.2014, per effetto dell’articolo 2, comma 3, del d.l. 4/2014, il termine massimo per la trasmissione delle comunicazioni motivate di riduzione delle retribuzioni presunte 2014, per le ragioni esposte, deve intendersi implicitamente differito al 16 maggio 2014, fermo restando che il relativo servizio in www.inail.it è già attivo.
E. Versamento dei premi per i lavoratori somministrati
I
premi relativi al 4° trimestre 2013 non sono interessati dal
differimento al 16 maggio 2014, pertanto le società di somministrazione
devono versare detti premi entro il 17 febbraio 2014.
Per il 2014 la riduzione prevista dalla legge 147/2013 si applica ai versamenti da effettuare:
Per il 2014 la riduzione prevista dalla legge 147/2013 si applica ai versamenti da effettuare:
- entro il 16 maggio 2014 per il trimestre gennaio/marzo 2014
- entro il 20 agosto 2014 per il trimestre aprile/giugno 2014
- entro il 17 novembre 2014 per il trimestre luglio/settembre 2014
- entro il 16 febbraio 2015 per il trimestre ottobre/dicembre 2014.
Si
fa riserva di comunicare le modalità di applicazione della riduzione
successivamente all’emanazione del decreto ministeriale, nonché gli
aggiornamenti al servizio “LInterinale”.
F. Addizionale per il Fondo vittime dell’amianto (determina del Presidente dell’Inail n.296 del 19.11.2013)
Si
anticipa che a decorrere dall’anno 2013 l’addizionale per il Fondo
amianto a carico delle imprese è fissata nella misura dell’1,17%, da
applicare sia al premio di regolazione 2013 sia al premio di rata 2014.
Il relativo decreto è in corso di emanazione.
G. Basi di calcolo premi 2013/2014
Pervengono numerose richieste di informazioni da parte degli intermediari in merito alle basi di calcolo del premio 902014.
Sul punto si anticipa che, successivamente all’emanazione decreto ministeriale che definirà i criteri per l’applicazione della riduzione prevista dall’articolo 1, comma 128 della legge 147/2013, saranno predisposte nuove “Basi di calcolo premi”, nelle quali sarà specificato se la riduzione spetta e in che misura, ai fini della determinazione del premio dovuto a titolo di rata 2014.
Le nuove Basi di calcolo saranno inviate ai soggetti assicuranti in tempo utile per la nuova scadenza del 16 maggio 2014 e saranno altresì disponibili per gli utenti con i servizi Visualizza basi di calcolo e Richiesta basi di calcolo.
In aggiunta a detti servizi, la Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni provvederà inoltre, come di consueto, a inviare via mail agli intermediari che ne faranno richiesta le basi di calcolo dei codici ditta in delega in formato “.txt”.
Si fa riserva di comunicare quando saranno disponibili le nuove basi di calcolo.
Sul punto si anticipa che, successivamente all’emanazione decreto ministeriale che definirà i criteri per l’applicazione della riduzione prevista dall’articolo 1, comma 128 della legge 147/2013, saranno predisposte nuove “Basi di calcolo premi”, nelle quali sarà specificato se la riduzione spetta e in che misura, ai fini della determinazione del premio dovuto a titolo di rata 2014.
Le nuove Basi di calcolo saranno inviate ai soggetti assicuranti in tempo utile per la nuova scadenza del 16 maggio 2014 e saranno altresì disponibili per gli utenti con i servizi Visualizza basi di calcolo e Richiesta basi di calcolo.
In aggiunta a detti servizi, la Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni provvederà inoltre, come di consueto, a inviare via mail agli intermediari che ne faranno richiesta le basi di calcolo dei codici ditta in delega in formato “.txt”.
Si fa riserva di comunicare quando saranno disponibili le nuove basi di calcolo.
H. Autoliquidazione dei soggetti assicuranti con inizio attività tra il 10 e il 31.12.2013
Come
noto, per i soggetti assicuranti che iniziano l’attività nel mese di
dicembre l’autoliquidazione è prevista per il 16 giugno (successivamente
ad una specifica elaborazione delle basi di calcolo, nella quale sono
considerati i codici ditta che non potevano essere inclusi nelle
ordinarie elaborazioni di novembre e dicembre non essendo registrati in
archivio).
Si anticipa che per quest’anno, in considerazione di quanto esposto al paragrafo G, ai soggetti assicuranti in discorso saranno inviate le nuove basi di calcolo in tempo utile per l’autoliquidazione al 16 maggio 2014.
Di conseguenza non si farà luogo alla c.d. autoliquidazione di giugno, non necessaria.
Si anticipa che per quest’anno, in considerazione di quanto esposto al paragrafo G, ai soggetti assicuranti in discorso saranno inviate le nuove basi di calcolo in tempo utile per l’autoliquidazione al 16 maggio 2014.
Di conseguenza non si farà luogo alla c.d. autoliquidazione di giugno, non necessaria.
I. Guida all’autoliquidazione
La Guida sarà pubblicata successivamente all’emanazione del decreto ministeriale.
Si
anticipa che saranno indicate le modalità di gestione di tutte le
riduzioni che interessano l’autoliquidazione, incluse quelle introdotte
dalla legge 92/2012 per cui sono stati previsti specifici codici, nonché
le modalità di calcolo dei premi con applicazione della riduzione di
cui alla legge 147/2013, anche in coesistenza con altre riduzioni.
Giovanni Cella
Giovanni Cella
CALCOLO DEL PREMIO:
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Sull’ammontare del premio (regolazione ed acconto) determinato secondo le modalità illustrate si applica una maggiorazione pari all’1% del premio destinato a finanziare alcune indennità messe a disposizione dall’istituto agli assicurati.
Esempio:
Impresa che ha all’attivo una sola P.A.T., con le seguenti caratteristiche:
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Retribuzione erogate nel 2012: Euro 18.176,00
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Rata Anticipata nel corso dell’anno 2012: Euro 605,15
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Alla voce di rischio associata corrisponde un tasso (indicato nelle basi di calcolo) pari al 34 per mille.
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Moltiplicando le retribuzioni erogate nel 2012: Euro 18.176,00 Per il Tasso: 34 per mille si ottiene il premio INAIL: Euro 617,98
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Si aggiunge l’addizionale ANMIL (1%) Euro 6,18
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PREMIO DOVUTO ANNO 2012: Euro 624,16
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Rata Anticipata Versata: Euro 605,15
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Regolazione Anno 2012: Euro 19,01
_______________________________ -
Retribuzioni Presunte 2013: Euro 18.176,00
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Per il Tasso Anno 2013 (comunicato dall’INAIL): 28 per mille
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Si ottiene la rata anticipata 2013: Euro 508,93
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Si aggiunge l’addizionale ANMIL (1%): Euro 5,09
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RATA ANTICIPATA DOVUTA ANNO 2013: Euro 514,02







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