L’ISTAT ha comunicato la variazione
percentuale nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli
operai e degli impiegati, verificatasi tra il periodo gennaio 2012 -
dicembre 2012 ed il periodo gennaio 2013 - dicembre 2013, pari al 1,10%.
Ai sensi dell’art. 7, comma 2, del
D.Lgs. n. 184/97 dispone che l’importo minimo settimanale della
retribuzione su cui calcolare il contributo volontario non può essere
inferiore a quello determinato ai sensi dell'art. 7, comma 1, della
legge n. 638/1983, e successive modificazioni.
Sulla base della variazione dell’indice ISTAT, pertanto, per l’anno 2014:
- la retribuzione minima settimanale è pari a € 200,35;
- la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% (art. 3 L. 438/92) è di € 46.031,00;
- il massimale di cui all’art. 2, comma 18, della Legge 335/1995, da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo, è di € 100.123,00.
Per l’anno 2014 non si è verificata
alcuna variazione dell’aliquota IVS dovuta al Fondo pensioni lavoratori
dipendenti rispetto all’anno 2013, che si conferma quindi pari al 32,37%. Conseguentemente, non sono variati i coefficienti di ripartizione dei contributi versati.
L’aliquota IVS relativa ai lavoratori
dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria con
decorrenza compresa entro il 31/12/1995, è confermata pari al 27,87% (allegato 1).
Nella tabella che segue si riportano -
per anno solare dal 2014 al 1997 - i minimali di retribuzione
settimanale, gli importi della prima fascia di retribuzione annuale
(tetto pensionabile), i massimali di cui all’art. 2, comma 18, della
Legge 335/1995 e le aliquote contributive IVS relative ai lavoratori
dipendenti non agricoli autorizzati dopo il 31/12/1995.
Anno | Retr. minima settimanale |
Prima fascia retribuzione annua |
Massimale art. 2 co.18, L. 335/95 |
Aliquota IVS |
2014 | € 200,35 | € 46.031,00 | € 100.123,00 | 32,37% |
2013 | € 198,17 | € 45.530,00 | € 99.034,00 | “ |
2012 | € 192,40 | € 44.204,00 | € 96.149,00 | 31,87% |
2011 | € 187,34 | € 43.042,00 | € 93.622,00 | “ |
2010 | € 184,39 | € 42.364,00 | € 92.147,00 | 31,37% |
2009 | € 183,10 | € 42.069,00 | € 91.507,00 | “ |
2008 | € 177,42 | € 40.765,00 | € 88.669,00 | 30,87% |
2007 | € 174,46 | € 40.083,00 | € 87.187,00 | “ |
2006 | € 171,03 | € 39.297,00 | € 85.478,00 | 30,07% |
2005 | € 168,17 | € 38.641,00 | € 84.049,00 | “ |
2004 | € 164,87 | € 37.883,00 | € 82.401,00 | 29,57% |
2003 | € 160,85 | € 36.959,00 | € 80.391,00 | “ |
2002 | € 157,08 | € 36.093,00 | € 78.507,00 | 29,07% |
2001 | £ 296.140 | £ 68.048.000 | £ 148.014.000 | “ |
2000 | £ 288.640 | £ 66.324.000 | £ 144.263.000 | 28,57% |
1999 | £ 284.100 | £ 65.280.000 | £ 141.991.000 | “ |
1998 | £ 279.080 | £ 64.126.000 | £ 139.480.000 | 28,17% |
1997 | £ 274.420 | £ 63.054.000 | £ 137.148.000 | 28,37% |
2. Contributi
volontari dovuti dagli iscritti nell’evidenza contabile separata del
FPLD e dagli iscritti al Fondo Volo e Fondo Dipendenti Ferrovie dello
Stato S.p.A.
Gli iscritti all’evidenza contabile
separata del FPLD (Autoferrotranvieri, Elettrici, Telefonici e dirigenti
ex INPDAI) e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. continuano
a versare la stessa aliquota vigente per la contribuzione obbligatoria,
pari al 33,00 %.
Per i prosecutori volontari nel Fondo
Volo restano invariate le aliquote contributive differenziate in
relazione alla data di iscrizione al Fondo, all’anzianità
complessivamente maturata, anche in gestioni diverse, al 31 dicembre
1995 e all’adesione ai fondi complementari:
- per i soggetti iscritti al Fondo con più di 18 anni di anzianità contributiva alla data del 31/12/1995, o anche con meno di 18 anni di anzianità contributiva se non hanno aderito ai fondi complementari, si conferma l’aliquota del 40,82%;
- per i soggetti iscritti al Fondo, con meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31/12/1995, che hanno aderito ai Fondi complementari, l’aliquota da applicare è pari al 37,70% (a seguito della riduzione prevista dall’art. 1 del D.Lgs.164/1997);
- per i soggetti iscritti al Fondo Volo dopo il 31/12/1995 e che risultino privi di anzianità contributiva in qualsivoglia gestione, come disposto con messaggio n. 21166 del 21 dicembre 2012, l’aliquota contributiva da applicare è quella prevista per gli iscritti obbligatori del FPLD (33,00%), maggiorata del contributo addizionale previsto dall’art. 1, comma 7, del D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 164 (5%), ed è pari al 38,00%.
Per individuare l’aliquota dovuta si
deve fare riferimento al codice “tipo lavoratore” indicato nelle denunce
annuali e/o mensili:
X3 = aliquota IVS del 40,82%
Y3 = aliquota IVS del 37,70%
Z3 = aliquota IVS del 38,00%
3. Contributi volontari dovuti dagli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex-IPOST)
Per l’anno 2014 non si è verificata
alcuna variazione dell’aliquota IVS dovuta dagli iscritti al Fondo
speciale Istituto Postelegrafonici rispetto all’anno 2013, che si
conferma quindi pari al 32,65%.
4. Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD
Si riportano di seguito le tabelle di
ripartizione dei contributi volontari versati nell’anno 2014, relative
ai soggetti - distinti per categoria – autorizzati con decorrenza
compresa entro il 31 dicembre 1995 ovvero con decorrenza successiva a
tale data.
CONTRIBUTI VOLONTARI (autorizzati entro il 31 dicembre 1995)
Decorrenza 1° gennaio 2014
CATEGORIE | ALIQUOTE % COEF. RIPARTO |
BASE | QUOTA PENSIONE | TOTALE IVS |
LAVORATORI DIPENDENTI non agricoli (esclusi domestici) |
Aliquota Coefficienti |
0,11% 0,003947 |
27,76% 0,996053 |
27,87% 1,000000 |
AGRICOLI DIPENDENTI | Aliquota Coefficienti |
0,11% 0,003915 |
27,99% 0,996085 |
28,10% 1,000000 |
PESCATORI soggetti alla legge 250/58 |
Aliquota Coefficienti |
0,11% 0,010506 |
10,365% 0,989494 |
10,47% 1,000000 |
LAVORATORI occupati in cantieri di lavoro |
Aliquota Coefficienti |
0,11% 0,010055 |
10,83% 0,989945 |
10,94% 1,000000 |
DOMESTICI | Aliquota Coefficienti |
0,1375% 0,010579 |
12,86% 0,989421 |
12,9975% 1,000000 |
CONTRIBUTI VOLONTARI (autorizzati dopo il 31 dicembre 1995)
Decorrenza 1° gennaio 2014
CATEGORIE | ALIQUOTE % COEF. RIPARTO |
BASE | QUOTA PENSIONE | TOTALE IVS |
LAVORATORI DIPENDENTI non agricoli (esclusi domestici) |
Aliquota Coefficienti |
0,11% 0,003398 |
32,26% 0,996602 |
32,37% 1,000000 |
AGRICOLI DIPENDENTI | Aliquota Coefficienti |
0,11% 0,003915 |
27,99% 0,996085 |
28,10% 1,000000 |
PESCATORI soggetti alla legge 250/58 |
Aliquota Coefficienti |
0,11% 0,007383 |
14,79% 0,992617 |
14,90% 1,000000 |
LAVORATORI occupati in cantieri di lavoro |
Aliquota Coefficienti |
0,11% 0,007550 |
14,46% 0,992450 |
14,57% 1,000000 |
DOMESTICI | Aliquota Coefficienti |
0,1375% 0,007890 |
17,29% 0,992110 |
17,4275% 1,000000 |
5. Artigiani e Commercianti
Il contributo dovuto dai soggetti
autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni degli Artigiani e
degli Esercenti attività commerciali viene determinato, come è noto,
secondo i criteri in vigore dal 1° luglio 1990, stabiliti dall’art. 3
della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modifiche e integrazioni
(v. circolare n. 96 del 2003).
La relativa contribuzione volontaria si
determina applicando le aliquote stabilite per il versamento dei
contributi obbligatori al reddito medio di ciascuna delle otto classi di
reddito previste dalla citata norma. La classe di reddito da attribuire
a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o
immediatamente inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti
negli ultimi 36 mesi di attività.
L’importo dei contributi volontari degli
artigiani e degli esercenti attività commerciali per il corrente anno
dovrà essere calcolato con le seguenti aliquote:
Artigiani | Commercianti | |
titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni | 22,20 % | 22,29 % |
collaboratori di età non superiore ai 21 anni | 19,20 % | 19,29 % |
Sulla base delle predette aliquote e dei
valori reddituali aggiornati, sono state predisposte le tabelle di
contribuzione che seguono, da applicare con effetto dal 1° gennaio 2014.
I valori sono stati definiti arrotondando all’unità di euro gli importi
dei redditi che delimitano le otto classi di contribuzione e gli
importi dei redditi medi imponibili, al centesimo di euro gli importi di
contribuzione mensile relativi alle predette classi.
ARTIGIANI
Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria
(Decorrenza 1/1/2014)
Classi di reddito
|
Reddito medio imponibile
|
Contribuzione mensile
|
||
22,20 % | 19,20 % | |||
1 | Fino a € 15.516 | 15.516 | 287,05 | 248,26 |
2 | da € 15.517a € 20.602 | 18.060 | 334,11 | 288,96 |
3 | da € 20.603 a € 25.688 | 23.146 | 428,20 | 370,34 |
4 | da € 25.689 a € 30.774 | 28.232 | 522,29 | 451,71 |
5 | da € 30.775 a € 35.860 | 33.318 | 616,38 | 533,09 |
6 | da € 35.861 a € 40.946 | 38.404 | 710,47 | 614,46 |
7 | da € 40.947 a € 46.030 | 43.489 | 804,55 | 695,82 |
8 | da € 46.031 | 46.031 | 851,57 | 736,50 |
COMMERCIANTI
Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria
(Decorrenza 01/01/2014)
Classi di reddito
|
Reddito medio imponibile
|
Contribuzione mensile
|
||
22,29% | 19,29% | |||
1 | Fino € 15.516 | 15.516 | 288,21 | 249,42 |
2 | da € 15.517 a € 20.602 | 18.060 | 335,46 | 290,31 |
3 | da € 20.603 a € 25.688 | 23.146 | 429,94 | 372,07 |
4 | da € 25.689 a € 30.774 | 28.232 | 524,41 | 453,86 |
5 | da € 30.775 a € 35.860 | 33.318 | 618,88 | 535,59 |
6 | da € 35.861 a € 40.946 | 38.404 | 713,35 | 617,34 |
7 | da € 40.947 a € 46.030 | 43.489 | 807,81 | 699,09 |
8 | da € 46.031 | 46.031 | 855,03 | 739,95 |
Si precisa che la classe di reddito da
attribuire è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente
inferiore alla media dei redditi sui quali sono stati versati i
contributi negli ultimi tre anni. Detta media va quindi rapportata ai
soli importi indicati sub "reddito medio imponibile".
6. Gestione separata
L’importo del contributo volontario
dovuto alla Gestione Separata deve essere determinato in base alle
disposizioni di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 184/1997, cioè applicando
all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione
precedente alla data della domanda, l’aliquota IVS di finanziamento
della Gestione.
Ai fini della determinazione del
contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente
l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela
previdenziale e non titolari di pensione pari, per l’anno 2014, al 27%
per i professionisti ed al 28% per i collaboratori e figure assimilate,
come peraltro indicato nella circolare n. 18 del 04/02/2014.
Poiché nel 2014 il minimale per
l’accredito contributivo è fissato in € 15.516,00, per il medesimo anno
l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione
separata non potrà essere inferiore a € 4.189,32 su base annua e €
349,11 su base mensile per quanto concerne i professionisti e a €
4.344,48 su base annua e € 362,04 su base mensile per quanto concerne
tutti gli altri iscritti.
Qualora il richiedente abbia
contribuzione sia come professionista e sia come collaboratore o
assimilato, al fine della determinazione della categoria da attribuire
quale prosecutore volontario, si dovrà fare riferimento a quanto
disposto dall’ art. 8, comma 10, del Decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432.
Al riguardo si rimanda a quanto in merito chiarito con la circolare n. 53 del 12 aprile 2006.
Poiché la contribuzione obbligatoria
viene accreditata su base mensile, anche il contributo volontario dovrà
essere calcolato per mese e poi versato per trimestri solari, alle
scadenze previste per la generalità dei soggetti autorizzati:
- 30 giugno 2014 | per il 1° trimestre 2014 (gennaio – marzo) |
- 30 settembre 2014 | per il 2° trimestre 2014 (aprile – giugno) |
- 31 dicembre 2014 | per il 3° trimestre 2014 luglio – settembre) |
- 31 marzo 2015 | per il 4° trimestre 2014 (ottobre – dicembre) |
fonte: inps
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