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mercoledì 16 aprile 2014

CERTIFICATO PENALE PER CHI E' A CONTATTO CON MINORI, ALCUNE RIFLESSIONI...



Con il D.lgs 4.3.2014 n. 39, entrato in vigore dal 6.4.2014 ed attuativo della Direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, prevede, tra le diverse disposizioni, anche l'introduzione dell'art 25-bis al DPR n. 313/2002 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti") secondo cui, il datore di lavoro che intende assumere una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale del medesimo, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei seguenti reati: i) art. 600-bis ("prostituzione minorile"); ii) art. 600-ter ("pornografia minorile"); iii) art. 600-quater ("detenzione di materiale pedo-pornografico"); iv) art. 600-quinquies ("iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile"); v) art. 609-undecies c.p., ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. L'eventuale violazione di tale obbligo comporterà, per il datore di lavoro, l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria avente un importo variabile da 10.000 a 15.000 euro.
Con la Circolare del 3 aprile 2014, il Ministero della Giustizia ha avuto modo di chiarire innanzitutto
due aspetti fondamentali dell’obbligo anzidetto:

  • à tale obbligo si applica ai soli rapporti di lavoro instaurati a partire dalla data di entrata in vigore della norma, quindi l’obbligo non si applica ai rapporti di lavoro già in corso alla data del 6 aprile 2014;
  •   à l’onere di richiedere il certificato penale all’ufficio del casellario giudiziale è in capo al datore di lavoro, che a tal proposito dovrà farsi rilasciare dal lavoratore apposito consenso.


Una riflessione dovuta:

Il provvedimento in questione tutela se pur in maniera indiretta e non del tutto certa, tipi di comportamenti pornografici su minori, che soprattutto negli ultimi anni sono aumentati.
Credo che prima di recepire tale provvedimento, fosse opportuno “telematizzare” la banca dati di ogni casellario giudiziale, affinché gli adempimenti da parte del datore di lavoro non risultassero onerosi e travagliati per il rilascio di tale certificato.
Ovviamente ci troviamo sempre di fronte alla spietata burocratizzazione cartacea, e siamo nel 2014.

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