Su richiesta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, è stato assunto in data 19/02/2014 un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che sospende l’operatività della ritenuta del 20 percento sui redditi derivanti da investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria applicata automaticamente dagli intermediari finanziari.
Gli acconti eventualmente già trattenuti da intermediari finanziari sulla base della norma in oggetto saranno rimessi a disposizione degli interessati dagli stessi intermediari.
L’evoluzione del contesto internazionale in materia di contrasto all’evasione fiscale cross-border, che ha subito una forte accelerazione, attraverso la creazione di un modello di accordo intergovernativo (IGA) per lo scambio di informazioni tra gli USA e gli altri Paesi, fa ritenere ormai superata la disposizione che ha introdotto la predetta ritenuta alla fonte, atteso che le informazioni sui redditi di fonte estera di pertinenza di residenti italiani saranno disponibili attraverso il canale dello scambio automatico multilaterale di informazioni. Tale modello ha costituito la base per la nascita di un sistema automatico di scambio di informazioni multilaterale tra Paesi (Common Reporting Standard), presentato dall’OCSE nel gennaio scorso, e sottoposto all’approvazione del meeting del G20 di questo mese di febbraio. Lo scambio di informazioni costituisce il nuovo percorso condiviso per la lotta all’evasione fiscale internazionale.
La disposizione che ha previsto l’obbligo, per gli intermediari residenti, di applicare la ritenuta del 20 percento sui redditi derivanti da investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria, è stata originariamente predisposta, nel corso dell’anno 2012, nel quadro delle iniziative di risposta alla richiesta di informazioni della Commissione Europea (caso EU Pilot 171/11/Taxu), relative alla non proporzionalità degli adempimenti e delle sanzioni in materia di monitoraggio fiscale, rispetto agli obiettivi di contrasto all’evasione perseguiti dall’Italia, attraverso il predetto monitoraggio. La stessa disposizione è stata introdotta nell’ordinamento soltanto il 6 agosto 2013 con la legge europea n. 97.
Contestualmente al provvedimento di sospensione degli effetti della norma, è stata predisposta, per le valutazioni del prossimo Governo - nell’ambito del disegno di legge concernente disposizioni per l’attuazione dell’accordo IGA con gli USA e per l’implementazione del Common Reporting Standard - una norma di abrogazione della ritenuta di cui sopra, ai fini di semplificazione.
Gli acconti eventualmente già trattenuti da intermediari finanziari sulla base della norma in oggetto saranno rimessi a disposizione degli interessati dagli stessi intermediari.
L’evoluzione del contesto internazionale in materia di contrasto all’evasione fiscale cross-border, che ha subito una forte accelerazione, attraverso la creazione di un modello di accordo intergovernativo (IGA) per lo scambio di informazioni tra gli USA e gli altri Paesi, fa ritenere ormai superata la disposizione che ha introdotto la predetta ritenuta alla fonte, atteso che le informazioni sui redditi di fonte estera di pertinenza di residenti italiani saranno disponibili attraverso il canale dello scambio automatico multilaterale di informazioni. Tale modello ha costituito la base per la nascita di un sistema automatico di scambio di informazioni multilaterale tra Paesi (Common Reporting Standard), presentato dall’OCSE nel gennaio scorso, e sottoposto all’approvazione del meeting del G20 di questo mese di febbraio. Lo scambio di informazioni costituisce il nuovo percorso condiviso per la lotta all’evasione fiscale internazionale.
La disposizione che ha previsto l’obbligo, per gli intermediari residenti, di applicare la ritenuta del 20 percento sui redditi derivanti da investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria, è stata originariamente predisposta, nel corso dell’anno 2012, nel quadro delle iniziative di risposta alla richiesta di informazioni della Commissione Europea (caso EU Pilot 171/11/Taxu), relative alla non proporzionalità degli adempimenti e delle sanzioni in materia di monitoraggio fiscale, rispetto agli obiettivi di contrasto all’evasione perseguiti dall’Italia, attraverso il predetto monitoraggio. La stessa disposizione è stata introdotta nell’ordinamento soltanto il 6 agosto 2013 con la legge europea n. 97.
Contestualmente al provvedimento di sospensione degli effetti della norma, è stata predisposta, per le valutazioni del prossimo Governo - nell’ambito del disegno di legge concernente disposizioni per l’attuazione dell’accordo IGA con gli USA e per l’implementazione del Common Reporting Standard - una norma di abrogazione della ritenuta di cui sopra, ai fini di semplificazione.
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