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martedì 4 marzo 2014

CONTRATTI DI SOLIDARIETA' E LE MODIFICHE DELLA LEGGE DI STABILITA' 2014

A partire dal 2014 è entrata in vigore la nuova misura di integrazione della retribuzione persa per effetto della riduzione dell’orario di lavoro determinata da un contratto di solidarietà.
L’istituto dei contratti di solidarietà, infatti, garantisce la possibilità di ridurre l’orario di lavoro nel caso in cui sussistano particolari condizioni che lo consentono (salvaguardia del livello occupazionale, politiche di espansione). Per i contratti difensivi (ovvero quelli stipulati per mantenere il livello occupazionale), è stato previsto un incremento, per il 2014 dell’integrazione alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, pari al 70% della retribuzione persa per effetto della riduzione dell’orario di lavoro.
Il contratto di solidarietà è disciplinato dalla legge n. 863/1984 e dalla legge n. 236/93, a sua volta modificata dall’articolo 6 del D.L. n. 404/96. Esistono sostanzialmente due tipologie di contratti di solidarietà:

I CONTRATTI DI SOLIDARIETA’
TIPO A Applicabile alle aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGS.
TIPO B Applicabile alle aziende minori, artigiane ed in quelle dove, in genere, non trova applicazione la CIGS.
Entrambe le tipologie di contratto, siano esse appartenenti alla tipologia A o B, possono essere difensivi o espansivi; quello difensivo evita il licenziamento (art. 1 legge 863/84, quello espansivo è prodromico a nuove assunzioni a tempo indeterminato (art 2 legge 863/84).

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ ESPANSIVI: sono previste agevolazioni economiche e contributive per le assunzioni da parte di aziende che hanno attuato un contratto di solidarietà espansivo. Previsti dall’art. 2 della legge n. 863/1984, i contratti di solidarietà espansiva riguardano quei datori di lavoro e quei lavoratori che stipulano contratti collettivi, anche aziendali, per incrementare gli organici, attuando una riduzione stabile dell’orario di lavoro, con la contestuale assunzione di nuovo personale.
Nei primi dodici mesi dall’assunzione, al datore di lavoro viene riconosciuto un contributo, a carico dell’Inps, pari al 15% della retribuzione lorda prevista dal CCNL. Nei due anni successivi il contributo cala rispettivamente al 10% e al 5%. Se le assunzioni avvengono nel Mezzogiorno il contributo è pari al 30% della retribuzione. Per giovani fino a 29 anni, nei primi 36 mesi, il datore di lavoro otterrà un contributivo/incentivo del 10%.
CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ DIFENSIVI: i contratti di solidarietà difensivi sono accordi, stipulati tra l'azienda e le rappresentanze sindacali, aventi ad oggetto la diminuzione dell’orario di lavoro al fine di mantenere l’occupazione in caso di crisi aziendale e quindi evitare la riduzione del personale. Il contratto di solidarietà altro non è che un “ammortizzatore sociale” che si aggiunge agli strumenti ordinari che vengono incontro al lavoratore qualora sussistano ipotesi di crisi aziendale, quali la cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.
L’utilità dei contratti di solidarietà difensivi, sostanzialmente, risiede nella possibilità di far ricadere sul gruppo dei lavoratori (e non sui singoli) le conseguenze della eccedenza di manodopera.

caratteristiche:
La durata minima del contratto di solidarietà non può essere inferiore a dodici mesi, mentre la durata massima non può essere superiore a ventiquattro mesi. Al raggiungimento dei 24 mesi, le imprese possono chiedere al Ministero del lavoro una proroga:
  • di ulteriori 24 mesi;
  • di ulteriori 36 mesi per i territori del Mezzogiorno.
Esaurita la proroga, un nuovo contratto di solidarietà può essere stipulato solo se sono decorsi dodici mesi dal contratto precedente.

integrazione del 10% a quale contratto si applica:
La disposizione introdotta dalla legge di stabilità per il 2014, che prevede l’incremento dell’integrazione retributiva del 10%, si applica solamente ai contratti di solidarietà difensivi ovvero – come abbiamo spiegato – a quelli che prevedono la riduzione orario ai fini della salvaguardia del livello occupazionale.

In poche parole, indipendentemente dal momento temporale in cui materialmente si provvede al recupero dell’integrazione salariale, se il periodo di riferimento cade entro il 2013, l’aliquota spettante è pari all’80%;
diversamente se il periodo di riferimento cade nel 2014 non c’è dubbio che si possa procedere ad un recupero della retribuzione persa nella misura ridotta del 70%.
Ai fini operativi, come precisato dall’INPS con la circolare n. 15/2014, i datori
di lavoro – nel compilare il flusso Uniemens, provvederanno a:
Infine, i CdL tengono a precisare che nell’ultima versione dell’allegato tecnico Uniemens, i codici “G705” e “G704” (utili per gestire rispettivamente l’integrazione salariale nella misura aggiuntiva del 20% per periodi correnti ovvero per periodi arretrati) risultano avere una validità fino al periodo 12/2013. Questa limitazione, che potrebbe comportare una difficoltà tecnica nell’invio dei flussi Uniemens dal periodo 01/2014, dovrebbe essere rimossa da parte dell’istituto, al fine di consentire il recupero delle somme spettanti per i periodi di solidarietà fino a dicembre 2013, nella misura all’epoca vigente.
Recupero integrazione salariale
  • Se il periodo di riferimento cade entro il 2013, l’aliquota applicabile è l’80%;
  •  se il periodo di riferimento cade nel 2014, l’aliquota applicabile è il 70%.
esporre la maggiorazione del 10% relativa ai periodi di paga correnti riferiti all’anno 2014, valorizzando:
1. nell’elemento “DenunciaIndividuale” “CausaleCongCIGS”: il codice di nuova istituzione “G706”;
2. nell’elemento “ImportoCongCIGS” l’importo posto a conguaglio; esporre l’importo dell’integrazione nella misura del 60% della retribuzione persa (da decurtare della percentuale di riduzione 5,84%, ai sensi dell’art. 26 della L. n. 41 del 28/2/1986) con il codice già in uso “G603”.


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