Il documento unico di regolarità
contributiva è rilasciato anche in presenza di una certificazione,
rilasciata ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, che
attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed
esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di
importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora
versati da parte di un medesimo soggetto. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
stabilite le modalità di attuazione del presente comma, assicurando
l'assenza di riflessi negativi sui saldi di finanza pubblica”.
Nel quadro del sistema vigente in materia di DURC, il Documento rilasciato “ai sensi dell’art. 13 bis, comma 5, d.l. n. 52/2012”,
viene a costituire pertanto una tipologia specifica attraverso la quale
il legislatore ha inteso far sì che le imprese creditrici nei confronti
delle pubbliche amministrazioni, nell’ambito dei limiti delineati dalla
norma, ottengano un DURC per poter continuare ad operare sul mercato,
in particolare in quello della contrattualistica pubblica, pur in
presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi.
Con la circolare n. 40 del 21 ottobre
2013 (allegato 2), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha
provveduto a precisare le disposizioni sulla materia.
In relazione a ciò, nel rinviare
integralmente ai contenuti della predetta circolare, si forniscono le
opportune indicazioni in ordine all’applicazione della disciplina a
seguito della realizzazione, da parte del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, all’interno della “Piattaforma per la Certificazione dei Crediti” (PCC), della funzione di “Gestione Richieste DURC”, riservata ai soggetti titolari dei crediti, e di quella di “Verifica la capienza per l’emissione del DURC”, rivolta agli Enti tenuti al rilascio del DURC.
1. DURC rilasciato ai sensi dell’art. 13 bis, comma 5, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52
In presenza di una certificazione di uno
o più crediti (1) resa dalle amministrazioni statali, dagli enti
pubblici nazionali, dalle Regioni, dagli enti locali e dagli enti del
Servizio Sanitario Nazionale, che attesti la sussistenza e l’importo di
crediti certi, liquidi ed esigibili almeno pari agli
oneri contributivi accertati e non ancora versati, gli Istituti
previdenziali e le Casse edili sono tenuti ad attestare la regolarità
contributiva.
Al riguardo si evidenzia che le
certificazioni dei crediti devono essere rilasciate con le modalità
stabilite dai decreti di attuazione del Ministro dell’Economia e delle
Finanze (2) attraverso la “Piattaforma per la Certificazione dei Crediti” appositamente istituita dal medesimo Ministero.
Il decreto ha espressamente previsto che
la presentazione della richiesta provenga dal soggetto titolare del
credito, connotando in tal modo il Documento reso “ai sensi del comma 5 dell’art. 13 bis del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52” nell’ambito dell’intero sistema di disciplina della materia del DURC.
Il Ministero dell’Economia e delle
Finanze ha, infatti, inteso rendere il soggetto creditore parte attiva
nel procedimento che porterà al rilascio del Documento ai sensi della
normativa in esame.
A tal fine, il predetto Dicastero ha provveduto ad implementare le funzioni del sistema “Piattaforma per la Certificazione dei Crediti” introducendo l’utilità “Gestione Richieste DURC”
attraverso la quale il titolare del credito, o suo delegato
appositamente registrato sul sistema PCC, provvede a generare sulla
medesima Piattaforma, secondo le specifiche indicazioni ivi fornite
nella “Guida al Rilascio del DURC in presenza di Certificazione del Credito” (3) (allegato 3), la “Richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 conv. L. 94/2012”.
Solo una volta generato sulla
Piattaforma il predetto Documento, che il richiedente potrà salvare su
un dispositivo elettronico ovvero stampare, potrà essere attivato il
procedimento di richiesta del DURC tramite lo Sportello Unico
Previdenziale.
Qualora il DURC sia richiesto
direttamente dall’interessato (4), circostanza questa limitata ai casi
in cui il DURC debba essere prodotto nell’ambito dei rapporti tra
soggetti privati, il predetto Documento emesso dalla Piattaforma dovrà
essere trasmesso con Posta Elettronica Certificata (PEC) o consegnato
cartaceamente alle strutture territoriali degli enti competenti al
rilascio del DURC. In ogni caso, nella formulazione della domanda,
l’interessato dovrà indicare che il DURC deve essere rilasciato ai sensi
dell’art. 13 bis, comma 5, d.l. n. 52/2012.
Nelle restanti ipotesi in cui il DURC,
in base alla vigente normativa, è acquisito d’ufficio dalla pubblica
amministrazione (5), quest’ultima, qualora abbia ricevuto
dall’interessato la “Richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 conv. L. 94/2012” emessa
dalla PCC, dovrà provvedere a trasmettere la relativa documentazione
con PEC, agli Enti competenti al rilascio della specifica richiesta di
DURC.
Conseguentemente, la stazione
appaltante/amministrazione procedente effettuerà la richiesta del DURC
tramite lo Sportello Unico Previdenziale, specificando che
l’acquisizione deve avvenire ex art. 13 bis, comma 5, del decreto legge
n. 52/2012.
Gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle strutture territoriali dell’Inps sono reperibili sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione “Le sedi INPS”, “Ricerca per Elenchi”, “Posta Certificata”.
In ogni caso, si precisa che, in assenza
dell’adeguamento dello Sportello Unico Previdenziale, la specifica
indicazione che il DURC deve essere rilasciato ai sensi dell’art. 13
bis, comma 5, d.l. n. 52/2012, potrà essere inserita eccezionalmente per
l’ipotesi di “appalto pubblico” nel campo “oggetto dell’appalto”. Per
il caso di richiesta “per altra tipologia”, invece, dovrà essere
riportata nel campo “Specifica uso”.
Il DURC sarà rilasciato ai sensi del comma 5 dell’art. 13 bis del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, anchequalora
l’interessato esibisca la predetta documentazione nell’ambito del
procedimento di cui all’articolo 7, comma 3, del DM 24 ottobre 2007 (6),
che prevede l’obbligo da parte degli Enti preposti al rilascio del DURC
di invitare l’interessato a regolarizzare le cause di irregolarità,
entro un termine non superiore a quindici giorni, prima di emettere un
certificato attestante l’irregolarità medesima.
Si rammenta a tale riguardo che
l’articolo 31, comma 8, del decreto legge n. 69/2013 convertito, con
modificazioni, dalla l. n. 98/2013, nel ribadire tale previsione, ha
disposto che l’invito a regolarizzare deve essere inoltrato
all’interessato con PEC ovvero, sempre attraverso il medesimo mezzo, per
il tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti di cui
all’art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n.12.
In ragione degli elementi contenuti nella “Richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 conv. L. 94/2012”
emessa dalla PCC che, in particolare, riporta gli estremi
identificativi relativi ai crediti certificati che il soggetto creditore
ha inteso utilizzare al fine di ottenere il DURC richiesto ai sensi
della normativa in trattazione, si deve ritenere che sia venuto meno
l’obbligo previsto dalla circolare n. 40 del 21 ottobre 2013 del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di fornire le predette
informazioni agli enti tenuti al rilascio del DURC da parte del soggetto
titolare dei crediti certificati.
Il medesimo Documento contiene, inoltre,
il codice di verifica che consente agli Enti tenuti al rilascio del
DURC l’accesso alla “Piattaforma per la Certificazione dei Crediti”
per lo svolgimento delle verifiche dirette all’accertamento della
sussistenza e dell’importo dei crediti oggetto di certificazione.
Come in premessa evidenziato, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, all’interno della “Piattaforma per la Certificazione dei Crediti” ha predisposto un’apposita funzione “Verifica la capienza per l’emissione del DURC”
attraverso la quale l’operatore che deve procedere al rilascio del
DURC, ha la possibilità di effettuare la verifica della sussistenza e
dell’importo dei crediti riportati nella “Richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 conv. L. 94/2012”.
Il sistema, in caso di esito positivo
della verifica, fornisce un apposito messaggio e consente di scaricare
una certificazione, in formato pdf, comprovante l’esito della medesima.
Si evidenzia che l’esito positivo si determina qualora l’importo degli
oneri contributivi non ancora versati, che è stato accertato
dall’operatore di ciascuno degli Enti tenuti al rilascio del DURC nei
confronti del soggetto titolare dei crediti certificati, risulta pari o
inferiore a quello evidenziato dal sistema della Piattaforma come saldo
disponibile alla data della verifica.
Tale verifica verrà effettuata con
riferimento alle certificazioni utilizzate dal contribuente ai fini del
rilascio del DURC ai sensi dell’art. 13 bis, comma 5, d.l. n. 52/2012 e
riportate nella “Richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 conv. L. 94/2012” rilasciata dalla Piattaforma.
Come sopra specificato, il DURC emesso
ai sensi dell'art. 13 bis, comma 5, presuppone che l’importo dei crediti
certificati sia almeno pari all’ammontare complessivo dei debiti
contributivi accertati dagli Istituti previdenziali e dalle Casse Edili,
qualora la verifica riguardi un’impresa edile, nei confronti del
soggetto creditore.
In ragione di ciò, in attesa di
ulteriori implementazioni delle funzionalità descritte che consentiranno
di memorizzare gli importi delle esposizioni debitorie di ciascuno
degli Enti tenuti al rilascio del DURC, prima della conclusione
dell’istruttoria, le strutture territoriali di Inail, Inps e Casse Edili
dovranno acquisire vicendevolmente la notizia relativa all’importo
dell’eventuale esposizione debitoria accertata, al fine di verificare se
la sommatoria dei debiti risulti almeno pari al saldo, disponibile alla
data della verifica, evidenziato dal sistema della Piattaforma, avuto
riguardo alle certificazioni utilizzate ai fini della “Richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 conv. L. 94/2012”.
Lo scambio delle notizie tra le
strutture territoriali di ciascuno degli Enti coinvolti in ordine
all’importo del debito accertato dovrà avvenire con PEC (7).
Ricorrendo tale condizione, il DURC
dovrà essere emesso con l’attestazione di regolarità pur in presenza
dell’indicazione dell’esposizione debitoria consolidatasi alla data
dell’emissione nei confronti di Inail, Inps e Casse edili, qualora la
verifica interessi un’impresa del settore edile.
Nel campo note (8) dell’istruttoria Inps devono essere riportati, altresì:
- la specifica che l’emissione del DURC avviene ai sensi dell’art. 13 bis, comma 5, del d.l. n. 52/2012;
- la quantificazione del debito e la data in cui lo stesso è stato accertato;
- gli estremi del N°. Richiesta e
la data e l’ora apposta dal sistema generati in automatico dalla PCC
attraverso la funzione “Gestione Richieste DURC”;
- il “Totale saldo disponibile al
GG/MM/AAAA” riportato nel certificato all’esito delle operazioni di
verifica effettuate attraverso la funzione di “Verifica la capienza per l’emissione del DURC”.
Si ritiene opportuno evidenziare che la
disciplina contenuta all'art. 13 bis, comma 5, del d.l. n. 52/2012, pur
rivestendo un carattere di specialità rispetto alla normativa che regola
il rilascio del DURC, non rappresenta una deroga alle vigenti
disposizioni introdotte dall’art. 31, comma 5, del d.l. n. 69/2013 che
prevede che il Documento sia considerato valido per la durata di 120
giorni dalla data del rilascio. In relazione a ciò è necessario che le
fasi di definizione del procedimento di rilascio di questa particolare
tipologia di DURC siano svolte dalle sedi territoriali puntualmente nel
rispetto della normativa in trattazione e delle indicazioni contenute
nella presente circolare.
Le Direzioni Regionali dovranno svolgere
una costante attività di monitoraggio dei DURC emessi ai sensi del
comma 5 dell'art. 13 bis, del decreto citato, al fine di garantire
uniformità nell’applicazione della norma.
Con apposito messaggio PEI verrà trasmesso il link da utilizzare per effettuare le descritte verifiche sulla “Piattaforma per la Certificazione dei Crediti”.
Il DURC emesso “ai sensi del comma 5 dell’art. 13 bis del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52”, come
dispostodall’art. 3, comma 1 del decreto ministeriale 13 marzo 2013,
può essere utilizzato per le finalità previste dalle vigenti
disposizioni di legge.
Il medesimo decreto, all’art. 3, comma
2, dispone l’obbligo di attivazione dell’intervento sostitutivo, in capo
alla stazione appaltante nell'ipotesi di utilizzo del DURC per ottenere
il pagamento da parte di pubbliche amministrazioni degli stati di
avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture.
Si rinvia al riguardo alle disposizioni
impartite dall’Istituto in merito alle modalità di attuazione dell’art. 4
del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (9).
La norma, peraltro, al successivo comma 3
del medesimo art. 3, ha ampliato le ipotesi di intervento sostitutivo
disciplinato dal predetto art. 4, estendendo il potere sostitutivo della
stazione appaltante oltre alle fattispecie contrattuali anche alle
ipotesi delle erogazioni a carico delle Pubbliche Amministrazioni a
qualsiasi titolo spettanti ai soggetti titolari dei crediti certificati.
Ciò “al fine di assicurare l'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica”.
Con tale ultima disposizione il
legislatore ha inteso fissare, in modo positivo, il principio per il
quale la pubblica amministrazione, ove tenuta ad effettuare un pagamento
a favore di un terzo, è obbligata previamente a garantire la copertura
del debito evidenziato nel DURC.
In tal modo, dunque, l’operatività
dell'istituto dell’intervento sostitutivo cessa di essere limitato alle
somme dovute come corrispettivo di lavori e prestazioni nell'ambito dei
rapporti contrattuali pubblici.
La previsione di cui sopra, peraltro, ha
trovato conferma definitiva in via generale nell’art. 31 della legge n.
98 del 9 agosto 2013 di conversione del d.l. n. 69 del 21 giugno 2013
che, al comma 8-bis, ha appunto stabilito l’applicazione dell'istituto
dell'intervento sostitutivo in caso di irregolarità accertata con il
DURC acquisito al fine dell'effettuazione di erogazioni a titolo di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici
di qualunque genere, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 553
della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Il decreto ministeriale 13 marzo 2013,
nell’ambito degli interventi diretti a favorire la ripresa dell’attività
economica, all’art. 4, ha disciplinato ulteriori modalità di utilizzo
della certificazione esibita per il rilascio del DURC ai sensi del comma
5 dell’art. 13 bis del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52.
5.a Compensazione di somme iscritte a ruolo ai sensi dell’art. 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
La certificazione “Richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 conv. L. 94/2012” emessa dalla Piattaforma, può essere utilizzata per la compensazione di somme iscritte a ruolo, ai sensi dell’art. 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Al riguardo, il Ministero dell’Economia e
delle Finanze ha adottato i decreti di attuazione, rispettivamente del
25 giugno e del 19 ottobre 2012, per consentire la piena operatività
delle previsioni normative.
5.b Cessione o anticipazione del credito presso banche o intermediari finanziari.
La certificazione può essere utilizzata,
altresì, per la cessione o anticipazione del credito alle banche o agli
intermediari finanziari.
Il decreto ministeriale 13 marzo 2013 in
trattazione, al comma 2, dell’art. 4, nel disciplinare le modalità di
utilizzo della medesima certificazione, ha previsto che l’interessato
provveda alla preventiva estinzione del debito contributivo indicato sul
DURC affinché il credito certificato possa essere oggetto di cessione o
anticipazione.
L’avvenuta regolarizzazione dovrà essere
comprovata dall’esibizione alla banca o all’intermediario finanziario,
da parte del titolare del credito, di un DURC aggiornato che attesti la
situazione contributiva alla stessa data di conclusione dell’istruttoria
per il rilascio del medesimo DURC.
Ove all’esito della nuova verifica sia
accertata la permanenza della situazione di irregolarità, il decreto
stabilisce che la cessione o anticipazione possono essere effettuate a
condizione che il creditore sottoscriva contestualmente apposita
delegazione di pagamento alla banca o all’intermediario finanziario, ai
sensi dell’articolo 1269 del codice civile, “per provvedere al pagamento del predetto debito contributivo”.
Qualora la banca o l’intermediario
finanziario riconoscano al creditore un importo inferiore al debito
contributivo rilevato con il DURC, la delegazione di pagamento opererà a
copertura parziale del medesimo importo.
Il pagamento dovrà essere effettuato
dalla banca o dall’intermediario finanziario utilizzando le stesse
modalità e le stesse specifiche previste per l'adempimento contributivo
nei confronti dell'Inps da parte del titolare del credito.
Tenuto conto tuttavia che in tal caso il
pagamento è effettuato da un soggetto terzo – banca o intermediario
finanziario –, la compilazione del modello F24 dovrà seguire le
indicazioni fornite dall’Istituto con la circolare n. 54 del 13 aprile
2012.
In considerazione della novità
rappresentata dalla modalità di utilizzo della certificazione appena
descritta, che definisce un procedimento che interessa soggetti privati -
banche o intermediari finanziari -, è necessario che le fattispecie
siano trattate con particolare attenzione e sotto il coordinamento delle
Direzioni Regionali affinché sia assicurata la definizione, nei termini
fissati dalla norma, delle esposizioni debitorie accertate con il DURC.
fonte:inps
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