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lunedì 3 febbraio 2014

DEBITI DI ACCERTAMENTO PAGATI CON LA COMPENSAZIONE DI CREDITI VERSO LA P.A.

A seguito dell’approvazione del nuovo modello “F24 Crediti PP.AA.”, di cui al precedente punto 1, è
modificato il modello di quietanza dei versamenti eseguiti con modalità telematiche mediante modello F24, previsto all’allegato 6 al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 giugno 2013. Le modifiche di cui al punto 2.1 riguardano l’inserimento nella legenda dell quietanza di versamento del campo “numero certificazione credito” nella sezione “ERARIO”.  A seguito della modifica di cui al punto 2.2, con il presente provvedimento è approvato il nuovo modello di quietanza dei versamenti eseguiti con modalità telematiche mediante modello F24 e la relativa legenda, riportato nell’allegato 4,che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
L’articolo 2 del citato decreto, ha previsto la possibilità per i soggettititolari di crediti certificati, di utilizzare detti crediti per effettuare il pagamento delle somme dovute in applicazione degli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso (debiti da accertamento tributario), mediante compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
Il comma 3 del medesimo articolo 2, dispone che nel modello F24 telematico sono riportati gli estremi identificativi della certificazione del credito utilizzato in compensazione, attribuiti dalla piattaforma elettronica di certificazione.
A tal fine, il nuovo modello “F24 Crediti PP.AA” prevede il campo “numero certificazione credito” nel quale riportare il numero della certificazione del credito utilizzato in compensazione.
Con il presente provvedimento sono, pertanto, approvati il modello di pagamento “F24 Crediti PP.AA.”, le relative specifiche tecniche per la trasmissione dei dati, nonché il modello di quietanza dei versamenti eseguiti con modalità telematiche mediante modello F24 e la relativa legenda.

 Nella CIRCOLARE emanata dall'Agenzia delle Entrate, si trovano le istruzioni e gli allegati:
I record previsti per la fornitura dei versamenti Mod. F24 sono:
record di tipo “A”: è il record di testa della fornitura e contiene i dati identificativi della fornitura e del soggetto responsabile dell’invio telematico (fornitore del flusso);
record di tipo “M”: è il record che contiene tutti i dati anagrafici e di residenza del contribuente presenti sul modello di versamento F24; Nel caso di ‘Flusso da Intermediari con addebito sui conti dei rispettivi contribuenti’ (Campo Flag Origine = ‘E’), conterrà anche le informazioni necessarie ad effettuare l’eventuale
addebito sul conto corrente. Tale record contiene, inoltre, i dati dell’eventuale soggetto coobbligato, nonché, qualora diverso dal contribuente, i dati anagrafici e di residenza del versante;
record di tipo “V”: è il record che contiene tutti i dati contabili presenti sul modello di versamento F24;
record di tipo “Z”: è il record di coda della fornitura e contiene alcuni dati riepilogativi della fornitura stessa.
La sequenza dei record
La sequenza dei record all’interno della fornitura deve rispettare le seguenti regole:
presenza di un solo record di tipo “A”, posizionato come primo record della fornitura; da 1 a 999 sequenze dei due diversi tipi record per ciascun versamento. Ogni sequenza raggruppa informazioni omogenee per tipologia di modello (“Modello F24 – IMU”, “Modello F24 – ACCISE” o “Modello F24 - Elementi Identificativi”):
- 1 record di tipo “M”;
- da 1 a 999 record di tipo “V”, per ciascun record “M”; nel caso in cui fosse necessario utilizzare più modelli, essi dovranno essere della stessa tipologia;
presenza di un solo record di tipo “Z”, posizionato come ultimo record della fornitura.
La struttura dei dati
I campi dei record di tipo “A”, “M”, “V”, “Z”, possono assumere struttura numerica o alfanumerica e nelle specifiche che seguono per ciascuno di essi è indicato, rispettivamente, il simbolo NU o AN.
L’allineamento dei dati è a destra per i campi a struttura numerica (con riempimento a zeri dei caratteri non significativi) ed a sinistra per quelli a struttura alfanumerica (con riempimento a spazi dei caratteri non significativi) salvo formalismi specifici appositamente richiesti.
I campi devono essere inizializzati con impostazione di zeri se a struttura numerica e di spazi se a struttura alfanumerica. Gli importi devono essere espressi in centesimi di euro. 
Il trattamento del Codice Fiscale
I Codici Fiscali di Persone Fisiche (PF) o Persone non Fisiche (PNF) riportati nel modello F24 devono essere formalmente corretti e correttamente strutturati secondo quanto definito negli articoli 7 e 9 del Decreto Ministeriale del 23 Dicembre 1976 (G.U. n. 345 del 29 Dicembre 1976).
 Il trattamento della matricola INPS 
 codice posizione INPDAI e codice ditta/c.c. INAIL
Relativamente ai formalismi da indicare per i versamenti INPS, INAIL e INPDAI, bisogna fare riferimento alle specifiche tecniche rilasciate dalle amministrazioni di competenza.
Tabelle di decodifica
Per tutte le tabelle referenziate nelle specifiche tecniche di fornitura, si rimanda al sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).



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