1. Premessa
Con messaggio n. 876 del 15 gennaio 2013
e con messaggio n. 21266 del 27 dicembre 2012 per gli iscritti alla
Gestione Pubblica sono state fornite indicazioni per la presentazione
delle domande, entro il 1° marzo 2013, di riconoscimento dello
svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, di cui al
decreto legislativo n. 67 del 2011, come modificato dalla legge n. 214
del 2011, per i lavoratori che hanno maturato i requisiti agevolati per
l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2013 al 31
dicembre 2013.
Di seguito, si forniscono istruzioni per la presentazione, entro il 1° marzo 2014,
delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori
particolarmente faticosi e pesanti, con riferimento ai soggetti che
perfezionano i prescritti requisiti nell’anno 2014.
Come precisato nei precedenti messaggi
diramati sulla materia, la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento
dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti può
essere presentata anche da lavoratori dipendenti che hanno svolto detti
lavori e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il
cumulo della contribuzione versata in una delle Gestioni Speciali dei
lavoratori autonomi secondo le regole previste per dette Gestioni
Speciali.
2. Beneficio
2.1 Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti
Lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
Le categorie di lavoratori destinatari
del beneficio in parola, che maturano i requisiti nel 2014, possono
conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità
contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti, di un’età
minima di 61 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota
97,3, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 62 anni e 3 mesi,
fermo restando il raggiungimento di quota 98,3, così come riassunto
nella tabella che segue.
PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2014 al 31.12.2014 |
|||||
LAVORATORI DIPENDENTI | LAVORATORI AUTONOMI | ||||
Anzianità contributiva | Requisito anagrafico | Quota (somma età e anzianità contributiva) | Anzianità contributiva | Requisito anagrafico | Quota (somma età e anzianità contributiva) |
almeno 35 anni | minimo 61 e 3 mesi* | 97,3* | almeno 35 anni | minimo 62 e 3 mesi* | 98,3* |
* Requisiti adeguati all’incremento
della speranza di vita per effetto del decreto interministeriale 6
dicembre 2011, in attuazione dell’articolo 12 della legge n. 122 del
2010 e s.m.i. (v. in proposito anche MSG. 20600 del 13.12.2012 – punto
3.2).
2.2 Lavoratori notturni
2.2.1 Lavoratori a turni
1) OCCUPATI PER UN NUMERO DI GIORNI LAVORATIVI PARI O SUPERIORE A 78 ALL’ANNO
Per detta categoria di lavoratori sono
richiesti i requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in
mansioni particolarmente faticose e pesanti, di cui al punto 2.1.
2) OCCUPATI PER UN NUMERO DI GIORNI LAVORATIVI DA 64 A 71 ALL’ANNO
I lavoratori appartenenti a tale
categoria, che maturano i requisiti nel 2014, possono conseguire il
trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva
di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 63
anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,3, se
lavoratori autonomi, di un’età minima di 64 anni e 3 mesi, fermo
restando il raggiungimento di quota 100,3, così come riassunto nella
tabella che segue.
PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2014 al 31.12.2014 |
|||||
LAVORATORI DIPENDENTI | LAVORATORI AUTONOMI | ||||
Anzianità contributiva | Requisito anagrafico | Quota (somma età e anzianità contributiva) | Anzianità contributiva | Requisito anagrafico | Quota (somma età e anzianità contributiva) |
almeno 35 anni | minimo 63 e 3 mesi* | 99,3* | almeno 35 anni | minimo 64 e 3 mesi* | 100,3* |
* Requisiti adeguati all’incremento
della speranza di vita per effetto del decreto interministeriale 6
dicembre 2011, in attuazione dell’articolo 12 della legge n. 122 del
2010 e s.m.i. (V. in proposito anche MSG. n. 20600 del 13.12.2012 –
punto 3.2).
3) OCCUPATI PER UN NUMERO DI GIORNI LAVORATIVI DA 72 A 77 ALL’ANNO
I lavoratori appartenenti a tale
categoria, che maturano i requisiti nel 2014, possono conseguire il
trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva
di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 62
anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,3, se
lavoratori autonomi, di un’età minima di 63 anni e 3 mesi, fermo
restando il raggiungimento di quota 99,3, così come riassunto nella
tabella che segue.
PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2014 al 31.12.2014 |
|||||
LAVORATORI DIPENDENTI | LAVORATORI AUTONOMI | ||||
Anzianità contributiva | Requisito anagrafico | Quota (somma età anagrafica e anzianità contributiva) | Anzianità contributiva | Requisito anagrafico | Quota (somma età anagrafica e anzianità contributiva) |
almeno 35 anni | minimo 62 e 3 mesi* | 98,3* | almeno 35 anni | minimo 63 e 3 mesi* | 99,3* |
* Requisiti adeguati all’incremento
della speranza di vita per effetto del decreto interministeriale 6
dicembre 2011, in attuazione dell’articolo 12 della legge n. 122 del
2010 e s.m.i. (V. in proposito anche MSG. 20600 del 13.12.2012 – punto
3.2).
2.2.2 Lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo
Per tale tipologia di lavoratori sono
richiesti i requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in
mansioni particolarmente faticose e pesanti, di cui al punto 2.1.
2.2.3 Precisazioni relative ai lavoratori notturni
Il comma 7 dell’articolo 1 del decreto
legislativo n. 67 del 2011 prevede che, per i lavoratori che prestano
attività per un numero di giorni lavorativi all’anno sia da 64 a 71, sia
da 72 a 77, si applica il beneficio previsto per l’attività svolta per
il periodo di tempo più lungo nell’ambito del periodo dei 7 anni negli
ultimi 10 anni di attività lavorativa.
Il medesimo comma 7 disciplina, altresì,
i casi in cui il lavoratore notturno, che presta attività in turni per
un numero di giorni inferiori a 78 l’anno, abbia svolto anche una o più
delle seguenti attività:
- lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti;
- lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”;
- conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo;
- lavoratori che svolgono attività notturna per un numero di giorni all’anno pari o superiore a
78;
- lavoratori notturni che prestano
attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le
cinque del mattino per periodi di durata pari all’intero anno
lavorativo.
In quest’ultimo caso si applica il
beneficio previsto per i lavoratori che abbiano prestato attività in
turni inferiori a 78 giorni l’anno solo se, prendendo in considerazione
il periodo complessivo in cui sono state svolte le predette attività, il
lavoro da turnista con meno di 78 notti sia stato svolto per un periodo
superiore alla metà.
3. Beneficio per gli iscritti alla Gestione Pubblica
I lavoratori dipendenti destinatari
delle disposizioni in esame, che perfezionano i prescritti requisiti
nell’anno 2014, possono conseguire, a domanda, il diritto al
trattamento pensionistico con i requisiti previsti dalla tabella B di
cui all’allegato 1 della legge n. 247/2007, come adeguati ai sensi
dell’art. 12, commi 12-bis e 12-ter della L. n. 122/2010 e s.m.i. e
nel rispetto del regime della decorrenza di cui all'articolo 12,
comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive
modificazioni ed integrazioni (applicazione della c.d. finestra mobile).
Per un’immediata visualizzazione dei requisiti richiesti si riporta la seguente tabella riepilogativa.
Tabella 1 - REQUISITI DI ETA’ E CONTRIBUTI
Anno | Requisiti normali |
2014 | 61 anni e tre mesi* con quota 97 e tre mesi** |
* Requisito anagrafico minimo richiesto.
** Anzianità contributiva minima richiesta: 35 anni interamente raggiunti.
Il comma 6-bis introdotto dal D.L. n.
201/2011 prevede che per i lavoratori notturni che prestano le attività
per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i
requisiti per l’accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il requisito
anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B di cui all'allegato 1
della legge n. 247 del 2007:
a) sono incrementati rispettivamente
di due anni e di due unità per coloro che svolgono le predette attività
per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;
b) sono incrementati rispettivamente
di un anno e di una unità per coloro che svolgono le predette attività
lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.
Per un’agevole visualizzazione dei
requisiti richiesti per accedere al pensionamento anticipato, in
relazione alle diverse fattispecie sopradescritte, si veda la tabella
seguente:
Tabella 2 -REQUISITI PER LAVORI NOTTURNI
Anno | da 64 a 71 notti | da 72 a 77 notti | da 78 notti |
2014 | 63 anni e tre mesi * con quota 99 e tre mesi** | 62 anni e tre mesi* con quota 98 e tre mesi ** | 61 anni e tre mesi* con quota 97 e tre mesi** |
* Requisito anagrafico minimo richiesto.
** Anzianità contributiva minima richiesta: 35 anni interamente raggiunti.
4. Regime delle decorrenze
Il comma 17 bis dell’art. 24 della
citata legge n. 214 del 2011 dispone che, ai trattamenti pensionistici
da liquidare ai lavoratori destinatari del beneficio in esame,
continuano ad applicarsi le cosiddette “finestre mobili” di cui
all’articolo 12, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122.
Pertanto la prima decorrenza utile è fissata:
- trascorsi 12 mesi dalla data di
maturazione dei requisiti, per coloro che accedono al trattamento
pensionistico a carico di una delle gestioni dei lavoratori dipendenti;
- trascorsi 18 mesi dal perfezionamento
dei requisiti, per i lavoratori che accedono al trattamento
pensionistico a carico della gestione speciale dei lavoratori autonomi.
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 2,
comma 4, del decreto legislativo n. 67 del 2011, la presentazione della
domanda oltre il termine del 1° marzo dell’anno di maturazione dei
requisiti comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il
differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato
pari a:
a) un mese, per un ritardo della presentazione massimo di un mese;
b) due mesi, per un ritardo della presentazione superiore ad un mese ed inferiore a tre mesi;
c) tre mesi per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.
5. Presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio entro il 1° marzo 2014 e relativa documentazione
La domanda di accesso al beneficio di
cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011 (la
modulistica è disponibile sul sito internet www.inps.it
nella sezione moduli codice AP45) e la relativa documentazione devono
essere presentate alla competente struttura territoriale dell’Istituto
entro il 1° marzo del 2014 per coloro che perfezionano i requisiti dal
1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.
5.1 Presentazione della domanda da parte degli iscritti alla gestione ex INPDAP ed ex ENPALS
Le domande di accesso al beneficio in
argomento devono essere presentate dagli iscritti alla Gestione
Dipendenti Pubblici ed alla Gestione lavoratori dello Spettacolo e dello
Sport come segue.
5.2 Presentazione della domanda da parte degli iscritti alla gestione ex INPDAP
Le domande intese ad ottenere il
beneficio del pensionamento anticipato riservato a chi ha svolto
attività lavorativa particolarmente faticosa e pesante devono essere
trasmesse esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:
- WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
- Contact Center integrato
– n.803164 (per chiamate gratuite da numeri fissi) o al n. 06164164
(per chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico
dell’utente);
- Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Si sottolinea che la domanda deve
riportare tutte le informazioni che sono considerate, per legge,
condizioni necessarie ai fini della procedibilità dell’istanza.
In particolare l’interessato deve:
a) indicare la volontà di avvalersi, per l’accesso al pensionamento, del beneficio in esame;
b) specificare i periodi per i quali è stata svolta ciascuna delle attività considerate come particolarmente faticose e pesanti;
c) in caso di lavoro notturno dovranno essere indicate anche il numero delle notti per ciascun anno;
Per consentire la verifica dei requisiti
in capo al richiedente gli enti datori di lavoro devono trasmettere
all’Ufficio I Pensioni della Direzione Centrale Previdenza, la seguente
documentazione:
a) certificazione attestante lo
svolgimento e la durata delle lavorazioni particolarmente faticose e
pesanti svolte dal dipendente in relazione alle diverse tipologie
previste dalla legge;
b) modello PA04 in forma cartacea che dovrà, altresì, essere inviato telematicamente, con le consuete modalità.
La domanda deve essere presentata entro il 1° marzo 2014.
Nel caso in cui la domanda venga
presentata oltre i termini sopra individuati, e sempre che sia accertato
il possesso dei requisiti prescritti, la decorrenza della pensione è
differita secondo le seguenti scansioni temporali:
a) un mese, per un ritardo della presentazione compreso in un mese;
b) due mesi, per un ritardo della presentazione compreso tra un mese e due mesi;
c) tre mesi per un ritardo della presentazione di tre mesi ed oltre.
6. Procedimento accertativo
Nel caso in cui l’interessato presenti
domanda entro il 1° marzo 2014, senza ancora aver perfezionato i
prescritti requisiti ma sia nelle condizioni per poterli maturare entro
il 31 dicembre 2014, l’Istituto, entro il 30 ottobre 2014, comunicherà
l’accoglimento della domanda con riserva. L’efficacia del provvedimento
di accoglimento resta subordinata al successivo accertamento del
perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2014.
6.1 Procedimento accertativo Gestione dipendenti Pubblici
Sarà cura dell’Ufficio I Pensioni della
Direzione Centrale Previdenza procedere alla verifica del diritto
all'accesso anticipato al pensionamento e alla conseguente comunicazione
all’interessato, entro il 30 ottobre 2014, della data di maturazione
dei requisiti per il diritto alla pensione nonché della prima decorrenza
utile del trattamento pensionistico.
7. Comunicazione dell’ente previdenziale al soggetto interessato
Come previsto dall’art. 4, comma 1, del
decreto interministeriale del 20 settembre 2011, in esito alla domanda
di accesso al beneficio di cui al decreto legislativo n. 67 del 2011,
l'ente previdenziale comunica al lavoratore interessato, entro il 30
ottobre 2014:
a) l'accoglimento della domanda, con
indicazione della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico,
qualora sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo
svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti e sia
verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria;
b) l'accertamento del possesso dei
requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente
faticose e pesanti, con differimento della decorrenza del trattamento
pensionistico in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria; in
tal caso, la prima data utile per l'accesso al pensionamento viene
indicata con successiva comunicazione in esito al monitoraggio di cui
all'art. 3 del citato decreto interministeriale (sul monitoraggio, v.
punto 7 del messaggio n. 22647 del 30.11.2011);
c) il rigetto della domanda, qualora sia
accertato il mancato possesso dei requisiti relativi allo svolgimento
delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.
8. Presentazione domanda di pensione e riconoscimento del beneficio
L’accesso anticipato al trattamento
pensionistico è riconosciuto a seguito di presentazione della domanda di
pensionamento, il cui accoglimento è subordinato alla sussistenza di
ogni altra condizione di legge.
In sede di lavorazione della domanda di
pensione, e ai fini dell’accoglimento della stessa, verranno esaminati i
casi in cui l’accoglimento della domanda di accesso al beneficio è
avvenuto con riserva di accertamento del perfezionamento dei requisiti
entro il 31 dicembre 2014.
A tal fine, il lavoratore può fornire
ulteriore documentazione ad integrazione di quella già prodotta a
corredo della domanda di accesso al beneficio.
Nel caso in cui, dalla documentazione
eventualmente prodotta dall’interessato o dai dati di archivio in
possesso dell’Istituto, non risultino perfezionati i requisiti per
l’accesso al beneficio in parola, la domanda di pensione con
riconoscimento del beneficio di accesso anticipato non può essere
accolta.
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