Dopo la
stretta sui crediti Iva, con l'articolo 1, comma 574, della legge di stabilità
per il 2014 sono messi sotto vigilanza anche le compensazioni fatte con i
crediti delle imposte sui redditi e dell'Irap.
Tutti i
controlli inizieranno dal primo Gennaio 2014 in riferimento al credito che si è
maturato nel 2013. I contribuenti che usano in compensazione i crediti relativi
alle imposte sui redditi e alle addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e
all'Irap, per importi superiori a 15.000 euro annui, devono chiedere
l'apposizione del visto di conformità.
La norma, a differenza delle compensazioni in materia
d'Iva, non prevede altre limitazioni. Ai fini Iva, l'articolo 17, comma
1, secondo periodo, del D.Lgs. 241/1997, dispone, infatti, che la compensazione del credito annuale o
relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva, per importi superiori a 5.000
euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a
quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito
emerge.
Analoga disposizione non è invece prevista dalla legge
di stabilità per il 2014 per le compensazioni dei crediti Irpef, Ires e Irap.
La motivazione di tale norma è il contrasto per la presenza di fenomeni di abuso e frode
mediante l’utilizzo indebito della compensazione dei crediti fiscali nel comparto
delle imposte sui redditi.
Con l'apposizione del “visto”, il responsabile del centro
di assistenza fiscale conferma che i dati delle dichiarazioni dalle quali emerge il credito
sono conformi alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture
contabili.
È prevista un'alternativa al visto di conformità per i
soggetti diversi dalle persone fisiche, cioè i soggetti collettivi,
società di persone e assimilati, e società di capitali, nei casi in cui è
esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice
civile.
Con riguardo ai soggetti che hanno la possibilità di
apporre il visto, in prima battuta sono indicati i responsabili dei centri
di assistenza fiscale, ma poi si indicano come alternativa, così come già avviene
oggi per il comparto Iva, anche i dottori commercialisti ed esperti
contabili, i consulenti del lavoro, nonché i soggetti iscritti
alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle
Cciaa, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e
commercio, o equipollenti, o diploma di ragioneria.
Si ricorda, infine, che per incrementare le compensazioni,
l'attuale limite di 516.456,90 euro, cioè un miliardo delle vecchie lire, per
ciascun anno solare può essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, fino a
700.000 euro.
Chi si avvale della compensazione introdotta dal D.Lgs. 241/97
deve presentare il modello F24, anche nel caso in cui il saldo è uguale a zero perché i crediti
sono di importo sufficiente ad azzerare i debiti.
art. 1 comma 574 della L. 147/2013….. CLICCA PER SCARICARELA LEGGE DI STABILITA’ 2014
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