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sabato 7 dicembre 2013

STABILIZZAZIONE DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI LAVORO



L’art. 7 bis del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 – introdotto in sede di conversione del decreto, con la legge 9 agosto 2013, n. 99 (pubblicata nella G.U. n. 196 del 22 agosto 2013) - ha previsto una procedura finalizzata alla stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di lavoro.
La norma intende promuovere l’occupazione consentendo la stabilizzazione di associati in partecipazione con apporto di lavoro in lavoratori subordinati a tempo indeterminato. 
Poiché l’articolo riguarda lavoratori già iscritti alla Gestione separata in qualità di associati, l’ambito di applicazione della procedura di stabilizzazione è limitato ai soggetti che abbiano stipulato contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro.

TERMINI
Per l’attuazione della trasformazione sopra richiamata le aziende, anche assistite dalla propria associazione di categoria, devono aver stipulato nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre 2013 specifici contratti collettivi con le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative (co.1). 
Tali contratti devono prevedere l’assunzione, con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed entro tre mesi dalla loro stipulazione, di soggetti che, in qualità di associati, siano o siano stati parti di contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro (co.2). 
Tali assunzioni, che possono essere effettuate anche tramite contratti di apprendistato, godono dei benefici previsti dalla legislazione per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (co.2). 
Per tali contratti sono applicabili gli incentivi all’assunzione previsti dalla normativa vigente, a condizione che ne ricorrano i presupposti di legge; al riguardo si rinvia alle circolari e ai messaggi che illustrano i vari incentivi.

CHI
Sono ammessi all’utilizzo del nuovo istituto i datori di lavoro che avevano contratti di associazione in partecipazione in essere o cessati da non più di cinque anni alla data di entrata in vigore della norma. 
L’adesione al nuovo istituto è consentita anche alle aziende che siano destinatarie di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione dei pregressi rapporti. 
Gli effetti di tali provvedimenti sono sospesi sino all’esito della verifica che l’Istituto deve svolgere relativamente alla correttezza degli adempimenti effettuati dalle aziende richiedenti il beneficio (co.6). 
Nei sei mesi successivi alle assunzioni, come sopra determinate, i datori di lavoro possono recedere dal rapporto di lavoro solo in presenza di giusta causa o giustificato motivo soggettivo (co.3).

 EFFETTI
Il buon esito della verifica comporta, relativamente ai pregressi rapporti di associazione, l’estinzione degli illeciti previsti dalle disposizioni in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali, anche connessi ad attività ispettiva già compiuta alla data di entrata in vigore della norma.
 Conseguentemente viene meno l’efficacia dei provvedimenti amministrativi a seguito di contestazioni riguardanti i medesimi rapporti anche se già oggetto di accertamento giudiziale non definitivo. 
L’estinzione riguarda anche le pretese contributive, assicurative e le sanzioni amministrative e civili conseguenti alle contestazioni connesse ai rapporti sopra richiamati, nonché ad eventuali forme di tirocinio (co.7). Riguardo quest’ultima fattispecie si fa rinvio a quanto disposto dal Ministero del lavoro con la circolare n. 35 del 29 agosto 2013. 
La contribuzione derivante dall’applicazione della norma in argomento sarà accreditata sulla posizione del lavoratore nella Gestione separata con competenza 2013 e sarà interamente utile ai fini pensionistici.

fonte: inps

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