L’art. 7 bis del decreto legge 28
giugno 2013, n. 76 – introdotto in sede di conversione del decreto, con la
legge 9 agosto 2013, n. 99 (pubblicata nella G.U. n. 196 del 22 agosto 2013) -
ha previsto una procedura finalizzata alla stabilizzazione degli associati in
partecipazione con apporto di lavoro.
La norma intende promuovere
l’occupazione consentendo la stabilizzazione di associati in partecipazione con
apporto di lavoro in lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Poiché l’articolo riguarda lavoratori
già iscritti alla Gestione separata in qualità di associati, l’ambito di
applicazione della procedura di stabilizzazione è limitato ai soggetti che
abbiano stipulato contratti di associazione in partecipazione con apporto di
solo lavoro.
TERMINI
Per l’attuazione della trasformazione
sopra richiamata le aziende, anche assistite dalla propria associazione di
categoria, devono aver stipulato nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30
settembre 2013 specifici contratti collettivi con le associazioni dei lavoratori
comparativamente più rappresentative (co.1).
Tali contratti devono prevedere
l’assunzione, con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed
entro tre mesi dalla loro stipulazione, di soggetti che, in qualità di
associati, siano o siano stati parti di contratti di associazione in
partecipazione con apporto di solo lavoro (co.2).
Tali assunzioni, che possono essere
effettuate anche tramite contratti di apprendistato, godono dei benefici
previsti dalla legislazione per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato
(co.2).
Per tali contratti sono applicabili
gli incentivi all’assunzione previsti dalla normativa vigente, a condizione che
ne ricorrano i presupposti di legge; al riguardo si rinvia alle circolari e ai
messaggi che illustrano i vari incentivi.
CHI
Sono ammessi all’utilizzo del nuovo
istituto i datori di lavoro che avevano contratti di associazione in
partecipazione in essere o cessati da non più di cinque anni alla data di
entrata in vigore della norma.
L’adesione al nuovo istituto è
consentita anche alle aziende che siano destinatarie di provvedimenti
amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione
dei pregressi rapporti.
Gli effetti di tali provvedimenti
sono sospesi sino all’esito della verifica che l’Istituto deve svolgere
relativamente alla correttezza degli adempimenti effettuati dalle aziende
richiedenti il beneficio (co.6).
Nei sei mesi successivi alle
assunzioni, come sopra determinate, i datori di lavoro possono recedere dal
rapporto di lavoro solo in presenza di giusta causa o giustificato motivo
soggettivo (co.3).
EFFETTI
Il buon esito della verifica
comporta, relativamente ai pregressi rapporti di associazione, l’estinzione
degli illeciti previsti dalle disposizioni in materia di versamenti contributivi,
assicurativi e fiscali, anche connessi ad attività ispettiva già compiuta alla
data di entrata in vigore della norma.
Conseguentemente viene meno
l’efficacia dei provvedimenti amministrativi a seguito di contestazioni
riguardanti i medesimi rapporti anche se già oggetto di accertamento giudiziale
non definitivo.
L’estinzione riguarda anche le
pretese contributive, assicurative e le sanzioni amministrative e civili
conseguenti alle contestazioni connesse ai rapporti sopra richiamati, nonché ad
eventuali forme di tirocinio (co.7). Riguardo quest’ultima fattispecie si fa
rinvio a quanto disposto dal Ministero del lavoro con la circolare n. 35 del 29
agosto 2013.
La contribuzione derivante
dall’applicazione della norma in argomento sarà accreditata sulla posizione del
lavoratore nella Gestione separata con competenza 2013 e sarà interamente utile
ai fini pensionistici.
fonte:
inps
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