
All’atto del
conguaglio dello sgravio, il datore di lavoro avrà cura di restituire al
lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.
Le operazioni di
recupero dovranno essere effettuate
entro il 16/12/2013.
Con riguardo all’entità dello sgravio, si
premette che gli importi comunicati ai soggetti ammessi costituiscono la misura
massima dell’agevolazione conguagliabile.
Ove – infatti - le aziende, per motivazioni
connesse all’impianto stesso della contrattazione di secondo livello ovvero per
cause varie di natura diversa, avessero titolo ad un importo inferiore, il
conguaglio dovrà limitarsi alla quota di beneficio effettivamente
spettante.
Si precisa, altresì, che - per il calcolo dello
sgravio - deve essere presa in considerazione l’aliquota in vigore nel mese di
corresponsione del premio.
Si ricorda, inoltre, che la fruizione del
beneficio soggiace alla previsione di cui all’articolo 1, comma 1175 della
legge n. 296/2006 in materia di regolarità contributiva e di rispetto della
parte economica degli accordi e contratti colletti
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