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lunedì 2 dicembre 2013

LA CORREZIONE DEGLI ERRORI CONTABILI A SEGUITO DI ACCERTAMENTO



I principi cardine che presidiano la determinazione del reddito d’impresa sono contenuti nel Titolo I, capo I del TUIR , e in particolare nell’articolo 109 del citato tuir, a partire dal principio di competenza.
In base a tale principio, un componente positivo o negativo concorre a formare l’imponibile nel periodo di imposta in cui matura, a prescindere dagli aspetti di carattere finanziario legati al pagamento. Per la compravendita di beni, la maturazione si verifica quando si ha la consegna del bene, mentre per le prestazioni di servizi si ha la maturazione nel momento dell’ultimazione della stessa prestazione.
Altro principio da considerare tra il reddito d’impresa è il principio di inerenza. Stabilisce che il componente negativo si rileva se e in quanto correlato ad attività da cui promanano i ricavi tassabili. Il componente negativo deve essere correlato all’attività da cui promanano i ricavi. Tale principio è la condizione di deducibilità per tutti i costi, tranne per gli interessi passivi, i quali sono ritenuti deducibili se semplicemente intestati all’impresa.

Considerato quanto sopra scritto, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 87/E del 28/11/2013, ha espresso il suo parere, in merito alla disciplina  applicabile nel caso in cui, a seguito di accertamento, venga recuperato a tassazione un costo dedotto in un periodo di imposta non di competenza e il periodo di imposta di corretta imputazione si chiuda con una perdita fiscale.

Preventivamente, possiamo dire che un contribuente che versa un’imposta conseguente all’indebita deduzione del componente negativo per difetto di competenza, può ottenere il riconoscimento della maggiore imposta versata, nel periodo di corretta imputazione del componente negativo, tale riconoscimento può essere ottenuto anche in sede di adesione.

In caso di errori contabili, in cui non si sono riportati degli elementi o positivi o negativi nel corretto periodo di competenza, si può avere il riconoscimento di tali componenti, deducibili o tax, riferiti a periodi d’imposta precedenti, ancora suscettibili di periodi di  attività accertativi al momento di scadenza dei termini della dichiarazione.
Il riconoscimento di tali componenti, evidenziati a seguito di attività accertativa, sono possibili anche se non influiscono soltanto sul versamento dell’imposta ma anche sull’incremento della perdita.

Il recupero delle perdite o delle maggiori imposte versate, può essere fatta, considerando che il contribuente ne chieda il rimborso entro 2 anni dal passaggio in giudicato della sentenza ovvero dalla data in cui si è resa definitiva la pretesa dell’amministrazione finanziaria al recupero del costo oggetto di rettifica. L’A.F. ammette tale riconoscimento al fine di evitare le doppie tassazioni.
In proposito si ricorda che, ai sensi dell’articolo 84 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), la perdita deve essere utilizzata, nei limiti e alle condizioni stabiliti dal medesimo articolo, a partire dall’esercizio in cui si determina un reddito imponibile (con riferimento ai criteri di riportabilità delle perdite si veda quanto chiarito con circolare n. 53/E del 6 dicembre 2011).

Qualora, per decorso del termine, non sia possibile emendare tale dichiarazione, la maggior imposta versata non tenendo conto della maggiore perdita può essere richiesta a rimborso ai sensi dell’articolo 38 del DPR 29 settembre 1973 n. 602, entro quarantotto mesi dal versamento eccedente, ovvero, scaduto anche tale termine, entro due anni dalla data in cui si è reso definitivo l’accertamento per violazione del principio di competenza, ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Se negli esercizi precedenti a quelli in cui l’accertamento è divenuto definitivo non vi è stato reddito imponibile, la maggior perdita può essere utilizzata a partire da tale esercizio, indicandola nella relativa dichiarazione, non essendo previsti dalla normativa vigente limiti temporali alla utilizzabilità delle perdite.

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