Per i terreni agricoli non
coltivati, si paga l’imu del secondo semetre 2013 e il problema del conguagli
resta sospeso. Nel primo semestre di quest’anno, erano esentati dal pagamento
dell’imu sui terreni agricoli coloro che possedevano tali terreni anche senza
la qualifica di imprenditore agricolo professionale (Iap). Relativamente al
saldo, quindi il secondo semestre, è stata modificata la normativa di esenzione
Dl c.133/2013, in quanto coloro che non
possiedono la qualifica Iap, o Cd (coltivatore diretto) non sono esenti da imu
su tali terreni, per una maggiore osservazione si può consultare il Dl
133/2013. In definitiva è esente il Cd o Iap che posseggono terreni tutti gli
altri dovranno pagare.
Inoltre l’imposta deve
essere versata anche da coloro che hanno abitazioni rurali.
Ci si pone il problema di considerare il conguaglio
rispetto alla prima rata non versata esclusa dal Dl 102/2013 e 54/2013 anche
per i comuni che hanno innalzato nel corso del 2013 l’aliquota base (0.4%).
Entro il 16 gennaio 2014
deve essere versata la differenza fra l’imposta calcolata con la aliquota
deliberata dal comune e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota base
se inferiore. La disposizione considera soltanto gli immobili esclusi dalla
seconda rara.
In attesa di correttivi,
che da straordinari sono diventati ordinari, bisogna attenersi al dettato del
Dl 133/2013 in quanto, per i terreni agricoli e le abitazioni rurali, non si
deve procedere a nessun conguaglio della prima rata versando entro la scadenza
del prossimo 16 dicembre i 6/12 dell’imposta calcolata con aliquota del 2013.
Resta fermo che per i Comuni che nel 2013 hanno superato l’aliquota ordinaria
del 7.6 per mille il conguaglio il 16/01/2014 sicuramente dovrà essere fatto.
G.c.
rip.ris.
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