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mercoledì 11 dicembre 2013

IMU: SI PAGANO I TERRENI AGRICOLI E LE ABITAZIONI RURALI, esenzioni limitate...



Per i terreni agricoli non coltivati, si paga l’imu del secondo semetre 2013 e il problema del conguagli resta sospeso. Nel primo semestre di quest’anno, erano esentati dal pagamento dell’imu sui terreni agricoli coloro che possedevano tali terreni anche senza la qualifica di imprenditore agricolo professionale (Iap). Relativamente al saldo, quindi il secondo semestre, è stata modificata la normativa di esenzione Dl  c.133/2013, in quanto coloro che non possiedono la qualifica Iap, o Cd (coltivatore diretto) non sono esenti da imu su tali terreni, per una maggiore osservazione si può consultare il Dl 133/2013. In definitiva è esente il Cd o Iap che posseggono terreni tutti gli altri dovranno pagare.
Inoltre l’imposta deve essere versata anche da coloro che hanno abitazioni rurali.
Ci si  pone il problema di considerare il conguaglio rispetto alla prima rata non versata esclusa dal Dl 102/2013 e 54/2013 anche per i comuni che hanno innalzato nel corso del 2013 l’aliquota base (0.4%).
Entro il 16 gennaio 2014 deve essere versata la differenza fra l’imposta calcolata con la aliquota deliberata dal comune e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota base se inferiore. La disposizione considera soltanto gli immobili esclusi dalla seconda rara.
In attesa di correttivi, che da straordinari sono diventati ordinari, bisogna attenersi al dettato del Dl 133/2013 in quanto, per i terreni agricoli e le abitazioni rurali, non si deve procedere a nessun conguaglio della prima rata versando entro la scadenza del prossimo 16 dicembre i 6/12 dell’imposta calcolata con aliquota del 2013. Resta fermo che per i Comuni che nel 2013 hanno superato l’aliquota ordinaria del 7.6 per mille il conguaglio il 16/01/2014 sicuramente dovrà essere fatto.
G.c.

rip.ris.

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