Con
la risoluzione n11/DF dell’11/12/2013 Il Ministero è intervenuto apportando un
contributo chiarificatore sul D.L. 102/2013 in particolare sull’articolo 2. Considerato
il trend positivo nel mercato dell’edilizia, per non peggiorare la situazione
si è deciso di ridurre il peso fiscale sugli immobili costruiti ma rimasti
invenduti.
L’intervento
fiscale è stato mirato per i costruttori (imprese edili) che per i fabbricati
non terminati hanno reso esente l’imu a saldo, il cui versamento era previsto
per il 16/12/2013.
Quando
si parla di costruttori in questo caso, si fa riferimento al titolo del permesso
di costruzione del fabbricato. La norma non richiede che l'impresa costruttrice
abbia come oggetto dell'attività propria la costruzione di fabbricati, pertanto
l'esclusione da imposta può essere usufruita da qualsiasi impresa che abbia
costruito i fabbricati per la vendita anche come attività secondaria.
Per
fabbricati si fa riferimento sia ai fabbricati in corso di costruzione sia a
quei fabbricati oggetto degli interventi
di incisivo recupero sono dunque esentati ex art. 2 del DL 102/2013, ma
solo a partire dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione.
L'esclusione da imposta è prevista a condizione che i fabbricati non siano locati;
quindi la concessione in comodato non dovrebbe far venir meno l'agevolazione.
Per
maggiori informazioni consultare la circolare in riferimento.
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