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lunedì 16 dicembre 2013

DIVIETO DI LICENZIAMENTO NEL PRIMO ANNO DI MATRIMONIO



Sentenza Cassazione Lavoro n°27055 del 02.12.13
La Corte di Cassazione, con sentenza n°27055 del 02.12.13. ha respinto il ricorso di un'azienda che intendeva licenziare un dipendente nel primo anno di matrimonio, a causa di ristrutturazione organizzativa e ridimensionamento dell'organico.

La Suprema Corte afferma che il divieto di licenziare le neospose vale per l'intero anno dalla data delle nozze anche nel caso in cui l'azienda entri in fase di riorganizzazione, ed esternalizzi i servizio al quale la lavoratrice sia adibita.

La deroga al divieto di licenziare è ammessa solo in caso di cessazione dell'attività dell'azienda.

Il divieto di licenziare è previsto espressamente dall’art. 1, Legge 7/1963, che dispone: «del pari nulli sono i licenziamenti attuati a causa del matrimonio …; si presume che il licenziamento della dipendente nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio ... a un anno dopo la celebrazione., sia stato disposto per causa di matrimonio»

fonte cpi

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