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venerdì 6 dicembre 2013

DISCIPLINA FISCALE PER L'ACQUISTO, LA VENDITA E LA CESSIONI DI IMMOBILI

l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una GUIDA molto utile sulla disciplina fiscale degli immobili...

Se si acquista la “prima casa” si applicano, invece, aliquote agevolate. Per le compravendite di immobili, anche se assoggettate a Iva, le parti devono inserire nel rogito una “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” in cui segnalare:
  •  le modalità di pagamento del corrispettivo (assegno, bonifico, eccetera);
  •  se per l’operazione si è fatto ricorso ad attività di mediazione e, in caso affermativo, tutti i
dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale e i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società, la partita Iva, il codice fiscale, il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della Camera di Commercio;
  •  le spese sostenute per detta attività di mediazione, con le analitiche modalità di pagamento.
L’omissione, la falsa o incompleta dichiarazione comporta (oltre all’applicazione della sanzione penale) l’assoggettamento, ai fini dell’imposta di registro, ad accertamento di valore dei beni trasferiti. In sostanza, l’ufficio applicherà le imposte sul valore di mercato dell’immobile, anche se le parti avevano richiesto la tassazione sulla base del valore catastale. Inoltre, è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 10.000 euro. In caso di assenza dell’iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione, il notaio è obbligato a effettuare apposita segnalazione all’Agenzia delle Entrate.

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