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venerdì 6 dicembre 2013

ACCERTAMENTO: LE DIFESE DEL CONTRIBUENTE



Nel momento in cui viene notificata una comunicazione o un atto rilevante dell’Agenzia, il contribuente ha l’opportunità di avvalersi di una serie di strumenti deflattivi, con la finalità di vedersi annullare o quantomeno ridurre, la pretesa erariale avanzata, molte ciò comporta anche un notevole beneficio dal punto di vista economico.
Parte di questi strumenti sono connotati in una fase contraddittoria tra il contribuente e l’amministrazione finanziaria, quindi si qualificano proprio in una concreta preventiva possibilità di ridiscutere le opposte ragioni nella ricerca di evitare l’avvio di un processo. Per quanto riguarda gli strumenti deflattivi invocabili nella fase pre-contenzioso, restano disciplinati in diversi provvedimenti quali, principalmente, lo statuto del contribuente, Dlgs n. 218/1977 in tema di accertamento con adesione, il Dlgs n.472/1992 in tema di sanzioni e il Dlgs n.546/1992 in tema di reclamo e mediazione.

L’ADESONE AI PVC E L’ACQUIESCENZA
La decisione di aderire ai rilievi del processo verbale di constatazione entro trenta giorni dalla sua consegna (art. 5-bis, Dlg n.218/1997) oppure entro 15 giorni, a quelli dell’invito al contraddittorio, liquidando in entrambi i casi l’intera imposta, ma beneficiando della riduzione delle sanzioni nella misura di 1/6. Oppure la scelta di definire l’atto impositivo o sanzionatorio entro il termine per la sua impugnazione, pagamdo anche in questo caso l’intera imposta con le sanzioni ridotte a 1/3.

L’ACCERTAMENTO CON ADESIONE
E’ previsto dall’articolo6 e 12 del Dlgs n.218/1997, fondato sulla prospettiva del contribuente di vedersi in parte ridotte  e in parte confermate le maggiori imposte accertate, e ciò qualora, a seguito di un contraddittorio, si raggiunga un accordo con l’amministrazione finanziaria sulla commisurazione di una nuova base imponibile. In tal caso il beneficio sarà quello della riduzione delle sanzioni nella misura di un 1/3.
Se l’istanza di adesione segua alla notifica di un atto impositivo, questa determinerà la sospensione degli ordinari termini di impugnazione di sessanta giorni per un periodo di novanta giorni. Nel momento in cui si definisce l’atto di adesione, si produrranno effetti anche nella determinazione dei contributi previdenziali ed assistenziali con il conseguente riflesso premiale dal punto di vista penale.

RECLAMO E MEDIAZIONE
Nella fase del pre- contenzioso un ulteriore istituto collaborativo è il reclamo- mediazione . Tale istituto può essere usato limitativamente per le liti di importo non superiore a 20.000 euro, in cui il contribuente prima di depositare il ricorso in commissione tributaria, è infatti tenuto, a pena di inammissibilità, ad esperire un ulteriore tentativo di definizione preventiva della controversia, presentando contestualmente al deposito del ricorso all’ADE un istanza di reclamo volta ad annullare totalmente o parzialmente l’avviso.
Il suo accoglimento determinerà il beneficio della riduzione delle sanzioni nella misura del 40 % ricommisurate sulla base dell’imponibile concordato.
Dopo il pvc redatto dagli organi di controllo, finanza, ADE ecc. il contribuente entro 60 giorni può presentare memorie difensive, descrivendo situazioni oggettive e considerazioni nel merito delle Entrate dovrà dare rilievo in sede di motivazione dell’atto impositivo.

ISTANZA DI AUTOTUTELA
Nella fase pre- contenzioso rientra, infine, la richiesta di riesame dell’atto in autotutela, esperibile ogniqualvolta il contribuente ritenga si concretizzi una delle ipotesi di annullamento d’ufficio di cui all’art. 2 del Dm n. 37/97.

La fase della post-dichiarazione
Molte volte a seguito di controlli formali 36/ter del Dpr 600/1973, si richiama il contribuente a consegnare determinati documenti nell’ambito della procedura di controllo da parte dell’ADE.
Consegnati i documenti l’ufficio procederà all’esame della stessa documentazione e, solo in caso di insufficienza ai fini della corretta determinazione del reddito d’imposta o del rimborso esposto in dichiarazione, sarà tenuto a comunicare l’esito mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con atto motivato contenente l’indicazioni delle pretese erariali.
Entro i 30 giorni dal ricevimento della comunicazione citata, il contribuente potrà a sua volta esperire i propri rilievi in merito all’eventuale erronea rideterminazione dell’imposta dovuta. L’Ade dovrà rispettare i termini previsti dall’articolo 25 del Dpr 602/1973 posto che i maggiori importi liquidati a seguito del controllo formale sono iscrivibili a ruolo e che la cartella di pagamento dovrà essere pagata entro il quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione , il tutto dovrà essere effettuato nel rispetto dello statuto del contribuente e che il contraddittorio dovrà essere sempre garantito dagli uffici qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

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