Nel momento in cui
viene notificata una comunicazione o un atto rilevante dell’Agenzia, il
contribuente ha l’opportunità di avvalersi di una serie di strumenti
deflattivi, con la finalità di vedersi annullare o quantomeno ridurre, la
pretesa erariale avanzata, molte ciò comporta anche un notevole beneficio dal
punto di vista economico.
Parte di questi
strumenti sono connotati in una fase contraddittoria tra il contribuente e l’amministrazione
finanziaria, quindi si qualificano proprio in una concreta preventiva
possibilità di ridiscutere le opposte ragioni nella ricerca di evitare l’avvio
di un processo. Per quanto riguarda gli strumenti deflattivi invocabili nella fase
pre-contenzioso, restano disciplinati in diversi provvedimenti quali,
principalmente, lo statuto del contribuente, Dlgs n. 218/1977 in tema di
accertamento con adesione, il Dlgs n.472/1992 in tema di sanzioni e il Dlgs
n.546/1992 in tema di reclamo e mediazione.
L’ADESONE AI PVC E L’ACQUIESCENZA
La decisione di aderire
ai rilievi del processo verbale di constatazione entro trenta giorni dalla sua
consegna (art. 5-bis, Dlg n.218/1997) oppure entro 15 giorni, a quelli dell’invito
al contraddittorio, liquidando in entrambi i casi l’intera imposta, ma
beneficiando della riduzione delle sanzioni nella misura di 1/6. Oppure la
scelta di definire l’atto impositivo o sanzionatorio entro il termine per la
sua impugnazione, pagamdo anche in questo caso l’intera imposta con le sanzioni
ridotte a 1/3.
L’ACCERTAMENTO CON
ADESIONE
E’ previsto dall’articolo6
e 12 del Dlgs n.218/1997, fondato sulla prospettiva del contribuente di vedersi
in parte ridotte e in parte confermate
le maggiori imposte accertate, e ciò qualora, a seguito di un contraddittorio,
si raggiunga un accordo con l’amministrazione finanziaria sulla commisurazione
di una nuova base imponibile. In tal caso il beneficio sarà quello della
riduzione delle sanzioni nella misura di un 1/3.
Se l’istanza di
adesione segua alla notifica di un atto impositivo, questa determinerà la
sospensione degli ordinari termini di impugnazione di sessanta giorni per un
periodo di novanta giorni. Nel momento in cui si definisce l’atto di adesione,
si produrranno effetti anche nella determinazione dei contributi previdenziali
ed assistenziali con il conseguente riflesso premiale dal punto di vista
penale.
RECLAMO E MEDIAZIONE
Nella fase del pre- contenzioso
un ulteriore istituto collaborativo è il reclamo- mediazione . Tale istituto
può essere usato limitativamente per le liti di importo non superiore a 20.000
euro, in cui il contribuente prima di depositare il ricorso in commissione tributaria,
è infatti tenuto, a pena di inammissibilità, ad esperire un ulteriore tentativo
di definizione preventiva della controversia, presentando contestualmente al
deposito del ricorso all’ADE un istanza di reclamo volta ad annullare
totalmente o parzialmente l’avviso.
Il suo accoglimento
determinerà il beneficio della riduzione delle sanzioni nella misura del 40 %
ricommisurate sulla base dell’imponibile concordato.
Dopo il pvc redatto
dagli organi di controllo, finanza, ADE ecc. il contribuente entro 60 giorni
può presentare memorie difensive, descrivendo situazioni oggettive e
considerazioni nel merito delle Entrate dovrà dare rilievo in sede di
motivazione dell’atto impositivo.
ISTANZA DI AUTOTUTELA
Nella fase pre-
contenzioso rientra, infine, la richiesta di riesame dell’atto in autotutela,
esperibile ogniqualvolta il contribuente ritenga si concretizzi una delle
ipotesi di annullamento d’ufficio di cui all’art. 2 del Dm n. 37/97.
La fase della
post-dichiarazione
Molte volte a seguito
di controlli formali 36/ter del Dpr 600/1973, si richiama il contribuente a
consegnare determinati documenti nell’ambito della procedura di controllo da
parte dell’ADE.
Consegnati i documenti
l’ufficio procederà all’esame della stessa documentazione e, solo in caso di
insufficienza ai fini della corretta determinazione del reddito d’imposta o del
rimborso esposto in dichiarazione, sarà tenuto a comunicare l’esito mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, con atto motivato contenente l’indicazioni
delle pretese erariali.
Entro i 30 giorni dal
ricevimento della comunicazione citata, il contribuente potrà a sua volta
esperire i propri rilievi in merito all’eventuale erronea rideterminazione dell’imposta
dovuta. L’Ade dovrà rispettare i termini previsti dall’articolo 25 del Dpr
602/1973 posto che i maggiori importi liquidati a seguito del controllo formale
sono iscrivibili a ruolo e che la cartella di pagamento dovrà essere pagata
entro il quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione , il
tutto dovrà essere effettuato nel rispetto dello statuto del contribuente e che
il contraddittorio dovrà essere sempre garantito dagli uffici qualora
sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
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