Oggi nel mondo delle
imprese un posto rilevante lo occupano le Cooperative Sociali, queste società
oltre a essere regolate da leggi speciali, sono regolate anche dal Codice
Civile (titolo VI, capo I, sezione I, articolo 2511 e seguenti). Il numero dei soci/cooperatori minimo è
obbligatorio e variabile:
- Può essere minimo di 3 persone con soci solo persone fisiche
- Può essere minimo di 9 persone fisiche e giuridiche;
- Può essere minimo di 15 per le cooperative di produzione lavoro, assimilabili ai pubblici appalti;
i soci, inoltre, possono essere
anche finanziatori:
- Soci di categoria speciale (art. 2527 cc)
- Soci volontari, nelle cooperative sociali. Ma ciascun socio deve sottoscrivere una quota non inferiore a 25 euro.
Un altro adempimento
importante in fase di costituzione della Cooperativa è la registrazione nell’apposito
albo delle cooperative previsto dall’articolo 2511 del c.c. Il codice civile
prevede un’ulteriore distinzione delle cooperative, contenuta nell’articolo
2519 cc, individuando un criterio distintivo su base dimensionale:
- Piccole cooperative (da 3 a 8 soci) devono rifarsi allo schema della Srl;
- Cooperative intermedie (da 9 a 20 soci) l’assemblea deciderà se uniformarsi allo schema della Srl o Spa;
- Cooperative maggiori (da 20 soci in poi) è obbligatorio uniformarsi allo schema della Spa.
per le cooperative, un elemento distintivo nell'attuale contesto economico, è rappresentato dall’articolo 2512cc, considerando lo scopo
mutualistico insito nelle stesse:
- Svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
- Si avvalgano prevalentemente, nello svolgimento delle loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- Si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.
Ai
fini della possibilità di godere delle agevolazioni previste dalle leggi, le
società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo,
presso il quale depositano annualmente i propri bilanci.
Dagli ultimi 15 anni il
concetto di cooperativa nel nostro territorio è soprattutto associato al
concetto di “cooperativa di abitazione” , in quanto è una delle forme più
inflazionate. La classificazione può essere:
- A proprietà indivisa: il proprietario del fabbricato rimane alla cooperativa e il socio assegnatario assume la veste di conduttore. Godrà del fabbricato per tutta la vita ed è trasferibile anche agli eredi.
- A proprietà divisa: all’atto dell’assegnazione dell’alloggio, ne diventa proprietario
- In affitto: il socio ha diritto ad ottenere in locazione un alloggio della cooperativa con la possibilità di poterlo riscattare.
Una
nota da ricordare per la partecipazione a bandi di gara da parte della
cooperativa per l’assegnazione delle aree in edilizia economica e
convenzionata, è sancito dall’articolo 13 dell L. 59/1992, stabilendo che il
numero minimo di soci non deve essere inferiore a 18 e ogni socio deve
possedere una quota di capitale sociale non inferiore a 259 euro oppure deve
aver già iniziato un programma di edilizia residenziale.
COOPERATIVA LAVORO
ARTIGIANO
Un
altro aspetto della cooperativa è la classificazione della stessa in Coop. A carattere
Lavorativo e Artigianale, con il quale i soci possono, sia mantenere la
qualifica di lavoratori artigiani autonomi, sia perdere la loro individualità,
qualificandosi come soci dipendenti o collaboratori della cooperativa. E’,
anche in questo caso , obbligatorio l’iscrizione all’albo.
COOPERATIVA SOCIALE
Tale
forma di cooperativa è stata istituita con il decreto legge 398/91, operando
nel campo dei servizi socio sanitari ed educativi e di attività di integrazione
sociale. Bisogna distinguere la categoria A e la categoria B. Nella prima
categoria si realizzano servizi socio sanitari ed educativi a favore di
persone svantaggiate, e di tipo B,
finalizzano l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
I
soci della categoria A, possono avere soci ordinari che esercitano attività
retribuita, soci utenti del servizio non retribuito, soci utenti del servizio
non retribuiti, soci volontari , questi ultimi non possono essere di numero
superiore alla metà del numero complessivo dei soci. Nella cooperativo di tipo
B potranno esserci soci ordinari con attività retribuita, soci volontari non
superiore alla metà del numero complessivo di soci, ci possono essere anche soci
che sono persone svantaggiate, che partecipano all’attività lavorativa degli
altri componenti della base sociale, e il cui numero dev’essere pari almeno al
30 % dei lavoratori, soci e non soci ,
della cooperativa. Per avere delle agevolazioni contributive e fiscali ci viene
incontro l’articolo 10 della L. 460/1997 in cui ricomprende le cooperative
sociali di diritto nelle Onlus. Godendo delle agevolazioni dettate per tali
soggetti. Ai fini delle imposte dirette, per esempio:
- non è considerata attività commerciale lo svolgimento di attività istituzionali
- non concorrono alla formazione della base imponibile i proventi derivanti dall’esercizio di attività connesse o le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di contributo o quote associative
- non concorrono alla formazione del reddito i fondi raccolti durante manifestazioni pubbliche occasionali, anche se in contropartita di beni di modico valore o di servizi
- non concorrono alla formazione del reddito i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche in regime convenzionale.
Per quanto
riguarda l’Iva, per esempio, non c’è l’obbligo di ricevuta o scontrino fiscale
per le operazioni riconducibili alle attività istituzionali.
Tra le
agevolazioni riguardanti le altre imposte indirette rientrano:
- l’esenzione dall’imposta di bollo e della tassa sulle concessioni governative
- il pagamento dell’imposta di registro in misura fissa sugli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento.
Per
le società e associazioni che non sono inquadrate di diritto come Onlus,
possono comunque presentare la comunicazione all’ADE se hanno i requisiti
richiesti per essere ammessi alle agevolazioni sono indicati nell’articolo 10
del Dlgs
460/1997 - pdf. Tra questi:
- lo svolgimento di attività in determinati settori (assistenza sociale e sanitaria, beneficenza, istruzione e formazione, sport dilettantistico, ricerca scientifica, promozione della cultura e dell’arte, tutela dei diritti civili, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico e altre)
- il perseguimento di finalità di solidarietà sociale
- il divieto di distribuire utili e avanzi di gestione e l’obbligo di impiegarli per realizzare le attività istituzionali
- l’obbligo di devolvere il patrimonio, in caso scioglimento, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità
- l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale e di usare nella denominazione la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “Onlus”.
Non sono
ammessi a fruire delle agevolazioni:
- enti pubblici
- società commerciali diverse da quelle cooperative
- enti conferenti (Legge 218/1990)
- partiti e movimenti politici
- organizzazioni sindacali
- associazioni di datori di lavoro
- associazioni di categoria.
Per
chiedere l’iscrizione all’anagrafe unica delle Onlus e usufruire delle
agevolazioni, occorre inviare il modello
di comunicazione alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate nel
cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale del soggetto richiedente.
Alla
comunicazione va allegata una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal
legale rappresentante della Onlus, nella quale si devono attestare le attività
svolte e il possesso dei requisiti. In alternativa alla dichiarazione, può
essere allegata una copia dello statuto o dell’atto costitutivo.
La
comunicazione va inviata entro 30 giorni dalla data di redazione (se atto
pubblico) o di autenticazione o registrazione (se scrittura privata) dello
statuto o dell’atto costitutivo.
Se
l’invio è effettuato oltre questo termine, le agevolazioni si applicheranno
dalla data di presentazione della comunicazione.
I
documenti devono essere spediti tramite raccomandata, in plico senza busta, con
ricevuta di ritorno o consegnati in duplice copia alla Direzione regionale
competente.
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