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giovedì 5 dicembre 2013

COOPERATIVE: ASPETTI GENERALI E VANTAGGI FISCALI



Oggi nel mondo delle imprese un posto rilevante lo occupano le Cooperative Sociali, queste società oltre a essere regolate da leggi speciali, sono regolate anche dal Codice Civile (titolo VI, capo I, sezione I, articolo 2511 e seguenti).  Il numero dei soci/cooperatori minimo è obbligatorio e variabile:


  • Può essere minimo di 3 persone con soci solo persone fisiche

  • Può essere minimo di 9 persone fisiche e giuridiche;

  • Può essere minimo di 15 per le cooperative di produzione lavoro, assimilabili ai pubblici appalti;

i soci, inoltre, possono essere anche finanziatori:

  • Soci di categoria speciale (art. 2527 cc)
  • Soci volontari, nelle cooperative sociali. Ma ciascun socio deve sottoscrivere una quota non inferiore a 25 euro.
Un altro adempimento importante in fase di costituzione della Cooperativa è la registrazione nell’apposito albo delle cooperative previsto dall’articolo 2511 del c.c. Il codice civile prevede un’ulteriore distinzione delle cooperative, contenuta nell’articolo 2519 cc, individuando un criterio distintivo su base dimensionale:

  •   Piccole cooperative (da 3 a 8 soci) devono rifarsi allo schema della Srl;
  • Cooperative intermedie (da 9 a 20 soci) l’assemblea deciderà se uniformarsi allo schema della Srl o Spa;
  •  Cooperative maggiori (da 20 soci in poi) è obbligatorio uniformarsi allo schema della Spa.
per le cooperative, un elemento distintivo nell'attuale contesto economico, è rappresentato dall’articolo 2512cc, considerando lo scopo mutualistico insito nelle stesse:
  •      Svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
  •         Si avvalgano prevalentemente, nello svolgimento delle loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
  •         Si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.
Ai fini della possibilità di godere delle agevolazioni previste dalle leggi, le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci.

Dagli ultimi 15 anni il concetto di cooperativa nel nostro territorio è soprattutto associato al concetto di “cooperativa di abitazione” , in quanto è una delle forme più inflazionate. La classificazione può essere:
  1.   A proprietà indivisa: il proprietario del fabbricato rimane alla cooperativa e il socio assegnatario assume la veste di conduttore. Godrà del fabbricato per tutta la vita ed è trasferibile anche agli eredi. 
  2.    A proprietà divisa:  all’atto dell’assegnazione dell’alloggio, ne diventa proprietario 
  3.   In affitto: il socio ha diritto ad ottenere in locazione un alloggio della cooperativa con la possibilità di poterlo riscattare.
Una nota da ricordare per la partecipazione a bandi di gara da parte della cooperativa per l’assegnazione delle aree in edilizia economica e convenzionata, è sancito dall’articolo 13 dell L. 59/1992, stabilendo che il numero minimo di soci non deve essere inferiore a 18 e ogni socio deve possedere una quota di capitale sociale non inferiore a 259 euro oppure deve aver già iniziato un programma di edilizia residenziale.

COOPERATIVA LAVORO ARTIGIANO
Un altro aspetto della cooperativa è la classificazione della stessa in Coop. A carattere Lavorativo e Artigianale, con il quale i soci possono, sia mantenere la qualifica di lavoratori artigiani autonomi, sia perdere la loro individualità, qualificandosi come soci dipendenti o collaboratori della cooperativa. E’, anche in questo caso , obbligatorio l’iscrizione all’albo.

COOPERATIVA SOCIALE
Tale forma di cooperativa è stata istituita con il decreto legge 398/91, operando nel campo dei servizi socio sanitari ed educativi e di attività di integrazione sociale. Bisogna distinguere la categoria A e la categoria B. Nella prima categoria si realizzano servizi socio sanitari ed educativi a favore di persone  svantaggiate, e di tipo B, finalizzano l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

I soci della categoria A, possono avere soci ordinari che esercitano attività retribuita, soci utenti del servizio non retribuito, soci utenti del servizio non retribuiti, soci volontari , questi ultimi non possono essere di numero superiore alla metà del numero complessivo dei soci. Nella cooperativo di tipo B potranno esserci soci ordinari con attività retribuita, soci volontari non superiore alla metà del numero complessivo di soci, ci possono essere anche soci che sono persone svantaggiate, che partecipano all’attività lavorativa degli altri componenti della base sociale, e il cui numero dev’essere pari almeno al 30 %  dei lavoratori, soci e non soci , della cooperativa. Per avere delle agevolazioni contributive e fiscali ci viene incontro l’articolo 10 della L. 460/1997 in cui ricomprende le cooperative sociali di diritto nelle Onlus. Godendo delle agevolazioni dettate per tali soggetti. Ai fini delle imposte dirette, per esempio:
  • non è considerata attività commerciale lo svolgimento di attività istituzionali
  • non concorrono alla formazione della base imponibile i proventi derivanti dall’esercizio di attività connesse o le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di contributo o quote associative
  • non concorrono alla formazione del reddito i fondi raccolti durante manifestazioni pubbliche occasionali, anche se in contropartita di beni di modico valore o di servizi
  • non concorrono alla formazione del reddito i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche in regime convenzionale.
Per quanto riguarda l’Iva, per esempio, non c’è l’obbligo di ricevuta o scontrino fiscale per le operazioni riconducibili alle attività istituzionali.
Tra le agevolazioni riguardanti le altre imposte indirette rientrano:
  • l’esenzione dall’imposta di bollo e della tassa sulle concessioni governative
  • il pagamento dell’imposta di registro in misura fissa sugli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento.
Per le società e associazioni che non sono inquadrate di diritto come Onlus, possono comunque presentare la comunicazione all’ADE se hanno i requisiti richiesti per essere ammessi alle agevolazioni sono indicati nell’articolo 10 del Dlgs 460/1997 - pdf. Tra questi:
  • lo svolgimento di attività in determinati settori (assistenza sociale e sanitaria, beneficenza, istruzione e formazione, sport dilettantistico, ricerca scientifica, promozione della cultura e dell’arte, tutela dei diritti civili, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico e altre)
  • il perseguimento di finalità di solidarietà sociale
  • il divieto di distribuire utili e avanzi di gestione e l’obbligo di impiegarli per realizzare le attività istituzionali
  • l’obbligo di devolvere il patrimonio, in caso scioglimento, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità
  • l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale e di usare nella denominazione la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “Onlus”.
Non sono ammessi a fruire delle agevolazioni:
  • enti pubblici
  • società commerciali diverse da quelle cooperative
  • enti conferenti (Legge 218/1990)
  • partiti e movimenti politici
  • organizzazioni sindacali
  • associazioni di datori di lavoro
  • associazioni di categoria.

Per chiedere l’iscrizione all’anagrafe unica delle Onlus e usufruire delle agevolazioni, occorre inviare il modello di comunicazione alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale del soggetto richiedente.
Alla comunicazione va allegata una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante della Onlus, nella quale si devono attestare le attività svolte e il possesso dei requisiti. In alternativa alla dichiarazione, può essere allegata una copia dello statuto o dell’atto costitutivo.
La comunicazione va inviata entro 30 giorni dalla data di redazione (se atto pubblico) o di autenticazione o registrazione (se scrittura privata) dello statuto o dell’atto costitutivo.
Se l’invio è effettuato oltre questo termine, le agevolazioni si applicheranno dalla data di presentazione della comunicazione.
I documenti devono essere spediti tramite raccomandata, in plico senza busta, con ricevuta di ritorno o consegnati in duplice copia alla Direzione regionale competente.


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