Ricorrendo l’ultimo dell’anno, si ricorda la regola generale per i
compensi erogati agli amministratori.
L’articolo 51 del Tuir recita:
“si considerano percepiti nel periodo d’imposta
anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il
giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si
riferiscono”.
Quando si parla di percezione di tali compensi, si deve far
riferimento alla tassazione di questi ultimi nel periodo di riferimento, quindi
se corrisposti entro il 12/01/ del periodo d’imposta successivo si dovranno
considerare del periodo d’imposta antecedente.
I compensi corrisposti entro il 12 gennaio dell’anno 2014
pertanto, parteciperanno alla formazione del reddito
imponibile per il periodo d’imposta 2013, mentre
i compensi corrisposti dopo il 12 gennaio saranno tassati con i compensi del
2014.
Tali compensi possono essere erogati a amministratori non
professionisti e la tassazione segue la regola del lavoro dipendente.
Infatti è opportuno fare una distinzione netta, tra quei soggetti pagati su compenso
in quanto professionisti (avvocati, commercialisti ecc ) poiché esercitano la
professione in maniera abituale, come
tale va applicata l’iva con aliquota ordinaria, mentre per coloro che non esercitano
la professione in maniera abituale, non vi è l’assoggettamento ad Iva e nemmeno
l’emissione di fattura come è previsto invece nel primo caso.
L’accredito sul c/c bancario dell’amministratore deve essere
effettuato entro il 12/01/2014, se invece è un assegno si considera la data di
emissione dell’assegno.
Il ruolo del datore di lavoro , oltre all’erogazione del compenso
è anche il versamento della ritenuta che deve essere effettuata entro il
16/01/2014 se il compenso viene corrisposto entro il 12/01/2014. Le ritenute in
questione sono da considerarsi sia dal punto di vista fiscale, applicando l’aliquota
irpef per scaglioni, sia dal punto di vista previdenziale, 2/3 a carico del
datore di lavoro e 1/3 a carico dell’amministratore.
Dal punto di vista contabile, se i compensi sono erogati ad
amministratori non dipendenti allora valgono le regole sopra esposte, quindi si
segue il principio di cassa allargato anche dal punto di vista della
deducibilità dei costi, considerando l’articolo 95 del Tuir “far coincidere il periodo d’imposta in cui i compensi sono
assoggettati a tassazione in capo all’amministratore, con quello in cui gli
stessi sono dedotti dal reddito dell’erogante”, mentre se erogati a dipendenti questi saranno
deducibili nel periodo d’imposta 2013 anche se erogati successivamente al
12/01/2014.
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