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lunedì 30 dicembre 2013

COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI: RISVOLTI FISCALI E CONTABILI DI FINE ANNO



Ricorrendo l’ultimo dell’anno, si ricorda la regola generale per i compensi erogati agli amministratori.
L’articolo 51 del Tuir recita:
si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono”.
Quando si parla di percezione di tali compensi, si deve far riferimento alla tassazione di questi ultimi nel periodo di riferimento, quindi se corrisposti entro il 12/01/ del periodo d’imposta successivo si dovranno considerare del periodo d’imposta antecedente.
I compensi corrisposti entro il 12 gennaio dell’anno 2014 pertanto, parteciperanno alla formazione del reddito imponibile per il periodo d’imposta 2013, mentre i compensi corrisposti dopo il 12 gennaio saranno tassati con i compensi del 2014.

Tali compensi possono essere erogati a amministratori non professionisti e la tassazione segue la regola del lavoro dipendente. 
Infatti è opportuno fare una distinzione netta, tra quei soggetti pagati su compenso in quanto professionisti (avvocati, commercialisti ecc ) poiché esercitano la professione in maniera abituale,  come tale va applicata l’iva con aliquota ordinaria, mentre  per coloro che non esercitano la professione in maniera abituale, non vi è l’assoggettamento ad Iva e nemmeno l’emissione di fattura come è previsto invece nel primo caso.

L’accredito sul c/c bancario dell’amministratore deve essere effettuato entro il 12/01/2014, se invece è un assegno si considera la data di emissione dell’assegno.

Il ruolo del datore di lavoro , oltre all’erogazione del compenso è anche il versamento della ritenuta che deve essere effettuata entro il 16/01/2014 se il compenso viene corrisposto entro il 12/01/2014. Le ritenute in questione sono da considerarsi sia dal punto di vista fiscale, applicando l’aliquota irpef per scaglioni, sia dal punto di vista previdenziale, 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico dell’amministratore.

Dal punto di vista contabile, se i compensi sono erogati ad amministratori non dipendenti allora valgono le regole sopra esposte, quindi si segue il principio di cassa allargato anche dal punto di vista della deducibilità dei costi, considerando l’articolo 95 del Tuir “far coincidere il periodo d’imposta in cui i compensi sono assoggettati a tassazione in capo all’amministratore, con quello in cui gli stessi sono dedotti dal reddito dell’erogante”, mentre  se erogati a dipendenti questi saranno deducibili nel periodo d’imposta 2013 anche se erogati successivamente al 12/01/2014.

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