Le scritture di
completamento rilevano i componenti di reddito, di competenza dell’esercizio,
la cui registrazione è differita alla fine del periodo amministrativo perché
solo allora ne diventa certo e liquido l’ammontare.
Tra questo tipo di
scritture troviamo :
-Gli interessi maturati
sui c/c bancari e postali
-Fitti attivi e passivi
…
Per quanto riguarda la
rilevazione delle competenze di fine periodo, i conti accesi alle singole
banche esprimeranno un saldo a credito o un saldo a debito dell’azienda e
pertanto saranno raggruppati a seconda del segno nel conto banche c/c attivi o
passivi, considerato che il conto ha movimentazione bifase.
Con uguale procedura,
verranno applicate le stesse regole alle liquidazioni iva periodiche,
relativamente all’ultima alla liquidazione dell’anno iva, il conto erario c/iva
evidenzierà un saldo che dovrà essere trasferito:
. al conto debiti iva v/erario , se si tratta di un saldo a
debito;
. al conto crediti iva v/erario, se si tratta di un saldo a
credito;
stessa movimentazione per
il conto: inps c/soci lavoratori dipendenti che lo utilizziamo anche nel caso
di crediti verso l’istituto per anticipo dei contributi per i dipendenti.
Facciamo un esempio:
ci sono degli interessi
attivi lordi di 500 euro (con ritenute d’acconto al 20%, prima tale ritenuta
era fissata al 27%), interessi passivi 220 e spese bancarie 20. Dall’importo
degli interessi attivi maturati, la banca trattiene la ritenuta fiscale,
effettuata a titolo d’acconto per le imprese e a titolo d’imposta per i
professionisti.
Le scritture:
DARE AVERE
Banca cc 160
Oneri bancari 20
Erario conto rit. Subite
100
Interessi attivi su depo.
Bancari 500
Si ricorda che le
dichiarazioni subite dalle imprese vengono recuperate in fase di dichiarazione
dei redditi.
Sempre in tema di
interessi, possiamo focalizzarci a
trattare il tema degli interessi passivi e la loro deducibilità in base alla
prospettiva irpef e ires,
per l’IRPEF:
dobbiamo far riferimento
all’articolo 62 e 63 del Tuir, riguarda
la deducibilità degli interessi passivi e gli oneri assimilati, questi sono
deducibili in base al seguente rapporto:
-Ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d’impresa/ ricavi e proventi complessivi.
Alcuni di questi interessi
non possono essere dedotti, per esempio quelli moratori, oppure quelli
derivanti dalle liquidazioni periodiche iva trimestrali e tutti quelli che non
sono inerenti all’esercizio dell’impresa. Un ipotesi frequente si verifica
quando si effettuano dei prelevamenti da parte dei soci, eccedenti gli utili e
le riserve di patrimonio netto. Gli interessi che sono maturati sulle quote
prelevate, devono essere imputate a conto economico e non possono essere
dedotti, e come tale riportati in unico nel quadro RF generando una variazione
in aumento.
Per l’IRES:
Gli interessi passivi,
sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi
assimilati. L’eccedenza è deducibile, sempre nell’anno, nel limite del 30% del
risultato operativo lordo del ROL (valore della produzione-costi della produzione, esclusi gli ammortamenti e canoni leasing), quindi della gestione caratteristica, oppure
dal reddito dei successivi periodi di imposta, è bene ricordare che dal 2010 in
poi, si può riportare il differenziale
del ROL inutilizzato, negli esercizi successivi. Se in un anno il 30 %
del Rol supera gli interessi passivi, tale differenza la si può utilizzare e
imputare negli esercizi successivi.
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