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venerdì 29 novembre 2013

SCRITTURE DI COMPLETAMENTO E INTERESSI PASSIVI



Le scritture di completamento rilevano i componenti di reddito, di competenza dell’esercizio, la cui registrazione è differita alla fine del periodo amministrativo perché solo allora ne diventa certo e liquido l’ammontare.

Tra questo tipo di scritture troviamo :




-Gli interessi maturati sui c/c bancari e postali
-Fitti attivi e passivi
Per quanto riguarda la rilevazione delle competenze di fine periodo, i conti accesi alle singole banche esprimeranno un saldo a credito o un saldo a debito dell’azienda e pertanto saranno raggruppati a seconda del segno nel conto banche c/c attivi o passivi, considerato che il conto ha movimentazione bifase.

Con uguale procedura, verranno applicate le stesse regole alle liquidazioni iva periodiche, relativamente all’ultima alla liquidazione dell’anno iva, il conto erario c/iva evidenzierà un saldo che dovrà essere trasferito:
   
     . al conto debiti iva v/erario , se si tratta di un saldo a debito;
     . al conto crediti iva v/erario, se si tratta di un saldo a credito;

stessa movimentazione per il conto: inps c/soci lavoratori dipendenti che lo utilizziamo anche nel caso di crediti verso l’istituto per anticipo dei contributi per i dipendenti.

Facciamo un esempio:
ci sono degli interessi attivi lordi di 500 euro (con ritenute d’acconto al 20%, prima tale ritenuta era fissata al 27%), interessi passivi 220 e spese bancarie 20. Dall’importo degli interessi attivi maturati, la banca trattiene la ritenuta fiscale, effettuata a titolo d’acconto per le imprese e a titolo d’imposta per i professionisti.

Le scritture:
                                       DARE        AVERE
Banca cc                           160
Interessi passivi                                  220
Oneri bancari                                        20
Erario conto rit. Subite                         100
Interessi attivi su depo. Bancari            500




Si ricorda che le dichiarazioni subite dalle imprese vengono recuperate in fase di dichiarazione dei redditi.

Sempre in tema di interessi, possiamo focalizzarci  a trattare il tema degli interessi passivi e la loro deducibilità in base alla prospettiva irpef e ires,

per l’IRPEF:
dobbiamo far riferimento all’articolo 62  e 63 del Tuir, riguarda la deducibilità degli interessi passivi e gli oneri assimilati, questi sono deducibili in base al seguente rapporto:

   -Ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa/           ricavi e proventi complessivi.

Alcuni di questi interessi non possono essere dedotti, per esempio quelli moratori, oppure quelli derivanti dalle liquidazioni periodiche iva trimestrali e tutti quelli che non sono inerenti all’esercizio dell’impresa. Un ipotesi frequente si verifica quando si effettuano dei prelevamenti da parte dei soci, eccedenti gli utili e le riserve di patrimonio netto. Gli interessi che sono maturati sulle quote prelevate, devono essere imputate a conto economico e non possono essere dedotti, e come tale riportati in unico nel quadro RF generando una variazione in aumento.

Per l’IRES:
Gli interessi passivi, sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L’eccedenza è deducibile, sempre nell’anno, nel limite del 30% del risultato operativo lordo del ROL (valore della produzione-costi della produzione, esclusi gli ammortamenti e canoni leasing), quindi della gestione caratteristica, oppure dal reddito dei successivi periodi di imposta, è bene ricordare che dal 2010 in poi, si può riportare il differenziale  del ROL inutilizzato, negli esercizi successivi. Se in un anno il 30 % del Rol supera gli interessi passivi, tale differenza la si può utilizzare e imputare negli esercizi successivi.


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