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lunedì 25 novembre 2013

PARTITA IVA, REGIME CONTABILE e APSETTI PRINCIPALI SUL REGIME DEI MINIMI



Nel momento in cui si sceglie l’avvio dell’attività da svolgere come libero professionista, artigiano o commerciante, da un punto di vista fiscale bisogna seguire principalmente due aspetti:
1.      Richiesta del numero di partita iva
2.      Scelta del regime contabile
Per quanto riguarda il primo punto, nel caso per esempio di un professionista, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, và richiesta l’attribuzione della partita iva e la conseguente apertura del conto fiscale. Questo adempimento può essere svolto tramite una comunicazione unica prevista dall’art. 9 del D.L. 31/01/2007 n.7, in vigore dal 2010.
Per il secondo punto, intonato sulla scelta del regime contabile, dobbiamo dire che, bisogna distinguere una contabilità ordinaria e semplificata.
La contabilità ordinaria si applica nei casi di società di persone e di imprese individuali che, nell'anno solare precedente hanno conseguito ricavi pari o superiori a:
  • 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto la prestazione di servizi;
  • 700.000 euro per le imprese che hanno per oggetto attività diverse dalla prestazione di servizi.
I contribuenti in contabilità ordinaria hanno l’obbligo di tenere i seguenti registri:
  • i registri IVA:
  • il registro dei beni ammortizzabili;
  • il libro giornale;
  • il libro degli inventari;
  • il libro mastro.
Mentre le imprese in contabilità semplificata devono tenere:
  • i registri IVA:
  • il registro dei beni ammortizzabili (per le imprese in semplificata tale registro può essere omesso se le relative annotazioni sono effettuate sul registro IVA acquisti).
Le imprese che presentano i requisiti per il regime semplificato possono comunque optare per il regime ordinario.

Per i liberi professionisti il regime naturale è considerato quello semplificato a prescindere dall'ammontare dei loro ricavi; sussiste comunque la possibilità di optare per il regime ordinario.
Il professionista in contabilità semplificata deve tenere:
  • i registri IVA;
  • il registro incassi e pagamenti.
Quest’ultimo registro deve essere tenuto per procedere alla determinazione del reddito. Esso può essere omesso se, sui registri IVA sono annotati, in apposite sezioni, le operazioni non soggette ad IVA rilevanti ai fini della determinazione del reddito. Inoltre è necessario annotare, a fine esercizio, l’ammontare globale delle somme non incassate e di quelle non pagate.
I professionisti in contabilità ordinaria devono tenere, oltre ai registri IVA, anche il registro cronologico dei componenti di reddito e dei relativi movimenti finanziari.

E’ opportuno soffermarci  sulla pratica di apertura di una partita iva di un soggetto che rientra tra i contribuenti minimi.
Nell’eventualità in cui un nuovo imprenditore o lavoratore autonomo, intenda beneficiare del nuovo regime dei minimi nel 2014, questo dovrà specificarlo nel momento in cui compila l’istanza per l’attribuzione del numero della partita iva. Nella particolare fattispecie, dovrà barrare l’apposita casella, presente nel quadro B del modulo AA9/11, ponendo particolare attenzione alla dichiarazione dei ricavi presunti nel caso in cui la nuova attività non abbia inizio nel mese di gennaio 2014. Uno dei requisiti fondamentali richiesti per usufruire del regime fiscale agevolato, infatti, è proprio il rispetto della soglia massima di reddito annuo conseguito; soglia che non potrà superare il limite di 30.000 euro. Se un contribuente avvia il nuovo progetto imprenditoriale in corso d’anno, però, il fatturato presunto dichiarato, dovrà essere rapportato ai mesi di effettiva attività.

Esempio: poniamo il caso in cui, un soggetto apra la partita Iva ad ottobre 2013. In questo caso, il reddito presunto da indicare per il primo anno di attività, dovrà essere pari a 7.500 euro (30.000euro/12mesi=2.500 euro*3mesi di effettivo lavoro= 7.500).
Il nuovo regime dei minimi, oltre al limite reddituale, dovrà rispettare i seguenti requisiti:

- non deve acquistare, prendere in locazione o in appalto, beni strumentali per un valore complessivo maggiore di 15mila euro (a tal fine è bene precisare che, l’importo pagato per l’acquisto dei beni strumentali utilizzati esclusivamente per svolgere l’attività imprenditoriale, deve essere considerato al 100% , comprensivo d’Iva, mentre la spesa effettuata per acquistare i beni ad uso promiscuo, per esempio l’autovettura, deve essere conteggiata al 50%);

- non deve sostenere costi per l’impiego di personale dipendente o per l’instaurazione di rapporti di collaborazione (compresi i Co.co.pro.) ;

- non deve avere esercitato, nei 3 anni antecedenti l’apertura, attività artistica, professionale e d’impresa, anche se svolta in forma associata o familiare. Sono esclusi ivece i soci che si sono limitati a conferire esclusivamente il capitale senza prestare il proprio lavoro all’interno della società;

- non deve effettuare operazioni riferite a cessioni all’esportazione o operazioni similari; servizi collegati agli scambi esteri ovvero operazioni di scambio con la Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino;

- la nuova attività non deve essere una mera prosecuzione di una precedente, svolta in qualità di lavoratore dipendente o autonomo (fatto salvo il periodo di praticantato svolto per l’iscrizione in appositi albi professionali).


Chi è escluso dal regime:
agricoltura – editoria – gestione telefonia pubblica – intrattenimenti e giochi – rivendita documenti di trasporto pubblico o sosta – agenzie di viaggio e turismo – agriturismo – vendite a domicilio – rivendita beni usati, oggetti d'arte o di antiquariato in quanto tali attività sono già regolamentate da regole contabili e fiscali speciali e particolari.

Aspetto Fiscale:
Le medesime della precedente versione del regime con il grosso vantaggio che cala sensibilmente la tassazione cioè si applica un'imposta sostitutiva sia dell’ Irpef sia delle addizionali nella misura del 5% (invece del vecchio 20%) e inoltre si è sempre esenti dall’Irap e da studi di settore.

A seguito delle modifiche apportate al regime dei contribuenti minimi è stato introdotto nel  modello Unico  persone fisiche  2013 ( per i redditi da dichiarare per anno d’imposta 2012) il nuovo quadro LM che, di fatto, sostituisce il vecchio quadro CM  ( che dall’1.1.2013  non esiste più). Quindi dall’1.1.2013 tale quadro  è quello necessario per dichiarare i redditi derivanti dall’esercizio di attività commerciali-artigianali o dall’esercizio di arti e professioni determinate ai sensi dell’art. 27, commi 1 e 2 , D.L. 7.7.2011 N. 98 convertito con modificazioni dalla L. 15.7.2011 N. 111 cioè quello che ora viene chiamato “ NUOVO REGIME PER L’IMPREDITORIA GIOVANILE “( di fatto il nuovo regime dei minimi che ha delle caratteristiche  e requisiti  più stringenti rispetto a quello vecchio).Tale quadro LM non deve essere utilizzato per gli “ex minimi” ( che ora sono regolati dall’art. 27, comma 3 dello stesso D.L. N.98/2011)  che dall’anno d’imposta  2012 non possono più applicare tale regime perché non ne hanno più le caratteristiche (ad esempio perché hanno cominciato l’attività prima del 2008 nonostante abbiano sempre ricavi inferiori a €. 30.000,00). Per tali soggetti,  che possono  comunque mantenere le agevolazioni degli ex minimi, permangono comunque alcune agevolazioni ( come quella di pagare l’iva una volta l’anno e non mensilmente o trimestralmente e di non pagare l’Irap) ma  devono compilare i classici quadri RG-RE .

Per quanto riguarda i VANTAGGI del nuovo regime, basti pensare che:
- non dovrà tenere e registrare le scritture contabili relative all’Iva e alle imposte dirette;
- non dovrà effettuare le liquidazioni iva periodiche;
- non sarà soggetto al versamento dell’Irap;
- non sarà soggetto agli studi di settore;
- non dovrà presentare la dichiarazione annuale iva.
- Non dovrà applicare la ritenuta d’acconto.

Chi opera nel regime dei minimi dovrà adempiere ai seguenti obblighi contabili:
emettere, numerare in modo progressivo (adeguandosi alle recenti modifiche apportate e chiarite dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.1/E) e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali;
- certificare i corrispettivi;

- pagare l’iva sulle transazioni commerciali intracomunitarie e in tutti gli altri casi in cui l’imposta sia dovuta, effettuando il versamento entro il 16° giorno del mese successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate.

Il tempo di applicazione:
Il regime dei minimi potrà essere applicato per un periodo massimo di 5 anni.
Tuttavia, se allo scadere del quinquennio il contribuente non avrà ancora spento la trentacinquesima candelina, il diritto alla permanenza nel regime dei minimi potrà essere prorogato fino al compimento del 35° anno di età.
La gestione dell’iva e della ritenuta:
E’ bene evidenziare che, l’Iva sugli acquisti è totalmente indetraibile e pertanto, per il contribuente inserito nel regime dei minimi, rappresenta un mero costo.
Per quanto concerne invece, le fatture di vendita, gli importi fatturati sono esenti dall’applicazione dell’Iva e non sono soggetti all’applicazione della ritenuta d’acconto.

In ogni fattura emessa quindi, dovranno essere riportate le seguenti diciture:


“Operazione senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’articolo 27, commi 1 e 2 del D.L. 6 luglio 2011 n.98 e successive modificazioni.”

“Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori autonomi in mobilità ex art.27 c. 1 e 2, DL n.98/2011”;

"Non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 27 del D.L.98 del 06/07/2011. Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate N.185820/2011"

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