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lunedì 25 novembre 2013

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (A.P.E.) - IL TRATTAMENTO AI FINI DELL’IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO


Dopo la lettura dell’articolo del 20/11/2013 “MESSA IN GUARDIA PER L’ACQUISTO DI UNA CASA” è Consigliabile la lettura della nota seguente , tratta dalla risoluzione 83/E dell’ADE.
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 83/E del 22 novembre 2013, ha chiarito che l’attestato di /prestazione energetica (APE), non sconta l’imposta di registro.
 Per capire la necessità del chiarimento è indispensabile ricordare che, dal 4 agosto scorso, è diventato obbligatorio allegare l’Ape agli atti connessi alle più comuni operazioni immobiliari, “pena la nullità degli stessi contratti” (articolo 6, comma 3-bis, Dlgs 192/2005, così come modificato dall’articolo 6, del D.L. 63/2013). Parliamo in particolare dei contratti di vendita, degli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito e dei nuovi contratti di locazione. L’Ape non rientra tra gli atti per i quali vige l'obbligo della registrazione ma, rappresenta semplicemente una parte integrante del contratto, e non paga un Registro autonomo (articolo 11 Dpr 131/1986). L’imposta è invece dovuta nella misura fissa di 168 euro, quando la certificazione energetica viene portata volontariamente alla registrazione, ad esempio per dare data certa all’attestazione. La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, chiarisce anche, che se l’Ape è allegata al contratto di locazione in originale o in copia semplice, non sconta il Bollo, perché l’attestazione arriva sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e tali dichiarazioni sono esenti dal tributo (articolo 37, del Dpr 445/2000). Quando invece, la copia dell’Ape è accompagnata da una dichiarazione di conformità all’originale di un pubblico ufficiale, il Bollo costa 16 euro a foglio (nota 1 all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al DPR 642/1972).

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