Dopo la lettura dell’articolo del
20/11/2013 “MESSA
IN GUARDIA PER L’ACQUISTO DI UNA CASA” è Consigliabile la lettura della
nota seguente , tratta dalla risoluzione 83/E dell’ADE.
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 83/E del 22 novembre 2013, ha chiarito che l’attestato di /prestazione energetica (APE), non sconta l’imposta di registro.
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 83/E del 22 novembre 2013, ha chiarito che l’attestato di /prestazione energetica (APE), non sconta l’imposta di registro.
Per capire la necessità del chiarimento è indispensabile ricordare
che, dal 4 agosto scorso, è diventato obbligatorio allegare l’Ape agli atti
connessi alle più comuni operazioni immobiliari, “pena la nullità degli stessi
contratti” (articolo 6, comma 3-bis, Dlgs 192/2005, così come modificato
dall’articolo 6, del D.L. 63/2013). Parliamo in particolare dei contratti di
vendita, degli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito e dei nuovi
contratti di locazione. L’Ape non rientra tra gli atti per i quali vige
l'obbligo della registrazione ma, rappresenta semplicemente una parte
integrante del contratto, e non paga un Registro autonomo (articolo 11 Dpr
131/1986). L’imposta è invece dovuta nella misura fissa di 168 euro, quando la
certificazione energetica viene portata volontariamente alla registrazione, ad
esempio per dare data certa all’attestazione. La risoluzione dell’Agenzia delle
Entrate, chiarisce anche, che se l’Ape è allegata al contratto di locazione in
originale o in copia semplice, non sconta il Bollo, perché l’attestazione
arriva sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e tali
dichiarazioni sono esenti dal tributo (articolo 37, del Dpr 445/2000). Quando
invece, la copia dell’Ape è accompagnata da una dichiarazione di conformità
all’originale di un pubblico ufficiale, il Bollo costa 16 euro a foglio (nota 1
all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al DPR 642/1972).
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