Per richiedere un rimborso di un credito iva superiore a 15.000 euro, è obbligatorio il visto di conformità.
Per il rilascio di una fedele attestazione, bisogna tenere sotto mano una check list di verifiche disegnata sulle osservazioni di quanto previsto in sede di prima applicazione della circolare 57E 2009. (il visto era consentito per effettuare una compensazione orizzontale e non un rimborso).
Gli adempimenti da considerare in capo al professionista:
- i dati anagrafici, i requisiti professionali, il codice fiscale e la partita IVA;
- il domicilio e gli altri luoghi ove viene esercitata la propria attività professionale;
- la denominazione o ragione sociale ed i dati anagrafici dei soci e dei componenti il consiglio di
- il domicilio e gli altri luoghi ove viene esercitata la propria attività professionale;
- la denominazione o ragione sociale ed i dati anagrafici dei soci e dei componenti il consiglio di
amministrazione, ovvero del collegio sindacale, delle società di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, con l’indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse.
Il professionista deve, infine, sottoscrivere l’impegno a comunicare eventuali variazioni dei dati, degli elementi e degli altri atti indicati, entro 30 giorni dalla data in cui si verificano.
La comunicazione (compresa quella di variazione dei dati) può essere consegnata a mano, inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC.
Alla comunicazione devono essere allegati:
· la copia della polizza assicurativa di cui all’articolo 22 del decreto n. 164 del 1999, recante gli elementi meglio specificati nel paragrafo 4 della presente circolare;
· la dichiarazione relativa all’insussistenza di provvedimenti di sospensione dell’ordine professionale di appartenenza;
· la dichiarazione relativa alla sussistenza dei seguenti requisiti (elencati nell’articolo 8, comma 1, del decreto n. 164 del 1999, così come richiamato dall’art. 21 dello stesso decreto):
a. non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati finanziari
Il professionista deve, infine, sottoscrivere l’impegno a comunicare eventuali variazioni dei dati, degli elementi e degli altri atti indicati, entro 30 giorni dalla data in cui si verificano.
La comunicazione (compresa quella di variazione dei dati) può essere consegnata a mano, inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC.
Alla comunicazione devono essere allegati:
· la copia della polizza assicurativa di cui all’articolo 22 del decreto n. 164 del 1999, recante gli elementi meglio specificati nel paragrafo 4 della presente circolare;
· la dichiarazione relativa all’insussistenza di provvedimenti di sospensione dell’ordine professionale di appartenenza;
· la dichiarazione relativa alla sussistenza dei seguenti requisiti (elencati nell’articolo 8, comma 1, del decreto n. 164 del 1999, così come richiamato dall’art. 21 dello stesso decreto):
a. non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati finanziari
b. non avere procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari (art. 8, comma 1, lett. b);
c. non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria (art. 8, comma 1, lett. c);
d. non trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (art. 8, comma 1, lett. d);
e. non aver fatto parte di società per le quali è stato emesso un provvedimento di revoca ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei cinque anni precedenti (art. 8, comma
1, lett. d-bis).
Le predette dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, allegando la fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore.
c. non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria (art. 8, comma 1, lett. c);
d. non trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (art. 8, comma 1, lett. d);
e. non aver fatto parte di società per le quali è stato emesso un provvedimento di revoca ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei cinque anni precedenti (art. 8, comma
1, lett. d-bis).
Le predette dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, allegando la fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore.
LA circolare 32 E riconosce che il plafond di 15 mila euro va considerato separatamente per i rimborsi, e le compensazioni, di modo che una richiesta contemporanea di 10 mila euro a rimborso e altrettanti in compensazione non necessita di alcun visto, anche se la somma complessiva supera l'importo di 15 mila euro.
I limiti vanno considerati in misura annuale e non riferiti a ogni richiesta.







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