1. Premessa
L’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 241/1997
dispone che i soggetti iscritti all’INPS per i propri contributi
previdenziali (ad eccezione dei coltivatori diretti) devono determinarne
l’ammontare nella propria dichiarazione dei redditi.
L’art. 18, comma 4, del decreto prevede che i
versamenti a saldo ed in acconto dei contributi dovuti agli enti
previdenziali da titolari di posizione assicurativa siano effettuati entro
gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla
dichiarazione dei redditi.
Con provvedimento del 31 gennaio 2014 (prot. N.
2014/13940) del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è stato approvato il
modello unico 2014/PF per il periodo d’imposta 2013, nel quale è compreso il
quadro “RR” obbligatorio per gli iscritti alle gestioni speciali degli
artigiani e commercianti e gestione separata.
2. Compilazione del quadro RR
Il quadro RR del modello Unico deve essere compilato
dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni
previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e terziario
nonché dai lavoratori autonomi che determinano il reddito di arte e
professione e sono iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335 per la determinazione dei
contributi dovuti all’INPS.
2.1 Sezione I –Contributi previdenziali dovuti da
artigiani e commercianti
Per effetto dell’art. 10 del decreto legislativo n.
241/97, con riferimento ai contributi dovuti per l’anno 2013, i titolari di
imprese artigiane e commerciali e i soci titolari di una propria posizione
assicurativa tenuti al versamento di contributi previdenziali, sia per se
stessi, sia per le persone che prestano la propria attività lavorativa
nell’impresa (familiari collaboratori), debbono compilare la sezione I del
quadro RR del modello Unico PF 2014.
Rinviando alle analitiche istruzioni previste nel
secondo fascicolo del modello fiscale appare sufficiente evidenziare che,
qualora emergano debiti a titolo di contributi dovuti sul minimale di reddito
ed il contribuente intenda regolarizzare la propria posizione tramite mod.
F24, la codeline da riportare nello stesso è quella prevista per i predetti
contributi sul minimale di reddito (codeline del titolare).
In caso di importi diversi da quelli originari, la
codeline deve essere rideterminata secondo i criteri esposti al punto
“Compensazione”. Qualora l’importo da corrispondere si riferisca a più di una
rata, dovrà essere riportato quale numero rata “0”.
Il reddito Imponibile
In merito all’individuazione dell’ammontare del reddito
da assoggettare all’imposizione dei contributi previdenziali, nel far rinvio
alle precisazioni fornite con circolare n. 102 del 12 giugno 2003, si fa
presente che deve essere preso in considerazione il totale dei redditi
d’impresa conseguiti nel 2013, al netto delle eventuali perdite dei periodi
d’imposta precedenti, scomputate dal reddito dell’anno.
Per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni degli
artigiani o dei commercianti la base imponibile, oltre a quanto eventualmente
dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito
d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli
utili, ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società
partecipate in regime di trasparenza.
Ciò premesso, si indicano, di seguito, gli elementi
che costituiscono la base imponibile per il calcolo della contribuzione
dovuta, indicati eventualmente nei quadri RF (impresa in contabilità
ordinaria), RG (impresa in regime di contabilità semplificata e regimi
forfetari) e RH (redditi di partecipazione in società di persone ed
assimilate):
RF63 – (RF98 + RF100, col.1) + [RG31 – (RG33+RG35,
col.1)] + [somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1,3 e 6 e
colonne 4 da RH5 a RH6) – RH12] + RS37 colonna 11.
Si sottolinea che i redditi in argomento devono
essere integrati anche con quelli eventualmente derivanti, agli iscritti alle
Gestioni, dalla partecipazione a società a responsabilità limitata denunciati
con il mod. Unico SC (società di capitali).
I soggetti che, ai sensi dell’art. 27, comma 1 e 2
del decreto legge 6 luglio 201, n. 98, convertito con modificazione dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, hanno adottato il “regime di vantaggio per
l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità” la base imponibile viene
determinata come segue:
-
Nel caso in cui è barrata la casella “Impresa” o “Impresa familiare” il
reddito di riferimento è quello dichiarato nel quadro LM rigo LM6 (reddito
lordo o perdita) – LM9 (Perdite pregresse).
2.2 Sezione II – Contributi previdenziali dovuti dai
professionisti iscritti alla Gestione separata INPS.
La sezione deve essere compilata dai soggetti che
svolgono attività di cui all’art. 53, comma 1, del Tuir e sono tenuti al
versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata.
Non sono tenuti all’iscrizione alla gestione
separata e quindi neanche alla compilazione del quadro RR sez II del modello
fiscale e non sono dovuti i relativi contributi, i professionisti che sono
obbligati al versamento della contribuzione obbligatoria previdenziale (cd
contributo soggettivo) presso le Casse di cui ai decreti legislativi n.
509/94 e n. 103/1996, e chi, producendo redditi di lavoro autonomo, è
assoggettato , per l’attività professionale ad un'altra forma di previdenza
assicurativa quale ad esempio ostetriche iscritte alla gestione dei
commercianti o i maestri di sci.
Sono invece obbligati al versamento alla Gestione
separata i professionisti, che pur iscritti ad Albi, non sono tenuti al
versamento del contributo soggettivo presso la Cassa di appartenenza, oppure
hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento o iscrizione in base
alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti (ad esempio
Ingegneri presso Inarcassa). Tale obbligo è stato confermato dal comma 12
dell’art. 18 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nelle legge
15 luglio 2011, n. 111, così come illustrato nella circolare n. 99 del
22/07/2011.
Il reddito Imponibile
Per determinare la corretta contribuzione dovuta,
con il modello Unico/PF 2014 sono state apportate alcune innovazioni rispetto
al modello 2013.
Di seguito si riportano le istruzioni per la
compilazione della sezione completate da alcune precisazioni.
Per i Liberi professionisti iscritti alla Gestione
separata la base imponibile sulla quale calcolare la contribuzione dovuta è
rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro
autonomo dichiarato ai fini Irpef compreso quello in forma associata e/o
quello proveniente – se adottato dal professionista – dal “regime
dell’imprenditoria giovanile”.
Pertanto il contributo dovuto deve essere calcolato
sui redditi prodotti e denunciati nel:
- Quadro RE (reddito da lavoro autonomo derivante
dall’esercizio di arti e professioni): rigo RE22 nel caso di contribuente in
regime sostitutivo per le nuove iniziative produttive (art. 13 della legge
388/2000); RE 23 o RE 25;
- Quadro RH (reddito di partecipazione in società di
persone ed assimilate): rigo RH15 o RH16; oppure RH18 se la società semplice
genera reddito da lavoro autonomo.
- Quadro LM (reddito dei soggetti con regime
dell’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Art. 27, D.L. 6
luglio 2011, n.98); Flag nella casella: Autonomo; rigo LM6-LM9.
La somma algebrica dei redditi evidenziati nei sopra
descritti quadri deve essere riportata nel rigo RR5, colonna 1
contraddistinta dal codice 1.
Poiché al calcolo del contributo dovuto alla
Gestione separata possono concorrere anche altri redditi percepiti dal professionista
e soggetti alla stessa Cassa o ad altre Casse previdenziali obbligatorie è
necessario individuare la base imponibile previdenziale sulla quale calcolare
i contributi da versare onde evitare dei versamenti indebiti. Quindi sono
stati individuati i redditi che potrebbero incidere sulla formazione del
reddito imponibile e che il professionista deve indicare con i seguenti
codici:
-
Codice 2 per i redditi erogati agli amministratori locali di cui all’art. 1
del D.M. 25 maggio 2001 sui quali gli enti competenti hanno versato i
contributi alla Gestione separata utilizzando i flussi Emens
-
Codice 3 per i redditi percepiti ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. C bis)
del TUIR; le partecipazioni agli utili derivanti da associazioni in partecipazione
con apporto costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro di cui
all’art. 53, comma 2 lett. C) del TUIR; i redditi da lavoro autonomo
occasionale di cui all’art. 64 comma 1 lett. l);
-
Codice 4 i redditi percepiti con assegno di ricerca, dottorato di ricerca,
compensi per i medici in formazione specialisti.
I redditi evidenziati in tali codici essendo già
soggetti a Gestione separata, come parasubordinati, concorrono alla
formazione del massimale annuo, che per il 2013 è pari a € 99.034,00.
Nel codice 5 invece sono indicati i redditi prodotti
come reddito da lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 comma 1 TUIR e per i
quali sono dovuti contributi previdenziali obbligatori presso Casse
previdenziali diverse dalla Gestione separata (ad esempio un Architetto che
per una parte dell’anno svolge la sola professione e per la restante parte
svolge sia attività professionale che lavoro dipendente).
Il reddito sul quale deve essere calcolato il
contributo dovuto dal contribuente deve essere indicato nella colonna 11.
Si riportano gli esempi di determinazione del
reddito imponibile presenti anche nelle istruzioni del modello Unico 2014.
Esempio 1: reddito determinato ai sensi dell’art. 53 comma 1
e dichiarato nel quadro RE, rigo RE23; in colonna 1 è indicato il codice 1e
il reddito di colonna 2 coincide con colonna 11.
Esempio 2: reddito determinato ai sensi dell’art. 53 comma 1
quadro RE indicato con codice 1 in colonna 1 (euro 68.000), inoltre reddito
indicato a colonna 4 con codice 2 in colonna 3 (euro 15.357) e reddito
indicato incolonna 6 con codice 3 in colonna 5 (euro 99.035) denunciati
entrambi nel quadro RC: nella colonna 11 deve essere indicata euro 0 (zero)
in quanto il reddito proveniente da reddito assimilato e assoggettato alla
gestione separata supera il massimale annuo.
Esempio 3: reddito determinato ai sensi dell’art. 53 comma 1
e dichiarato nel quadro RH rigo RH17 (euro 45.000), reddito indicato con
codice 3 (euro 65.000) e dichiarato, rispettivamente, nel quadro RC come
collaboratore a progetto e determinato ai sensi dell’art. 50 co 1 cbis (euro
40.000) e nel quadro RL rigo RL15 come reddito derivante da attività di
lavoro autonomo non esercitato abitualmente, così come determinato ai sensi dell’art.
67 comma 1 lett. l) del TUIR (euro 30.000 – si ricorda che tali redditi sono
assoggettati su importi superiori a euro 5000). Il reddito da indicare in
colonna 11 è pari a euro 34.034 e non euro 45.000 in quanto la somma del
reddito per il quale è dovuta la contribuzione è pari a euro 110.000,
concorre fino al massimale di euro 99.034 e su euro 65.000 sono già versati i
contributi dal sostituto previdenziale
Determinata la base imponibile è possibile
determinare il contributo dovuto, applicando l’aliquota a seconda se il
soggetto è coperto o no da altra previdenza obbligatoria.
Al contributo dovuto sono detratti gli acconti
versati nel corso dell’anno 2013.
Con il modello Unico 2014 è stata inserita,
nel rigo RR8 colonna 1, una casella nella quale il contribuente deve indicare
eventuali contributi che, pagati negli anni precedenti, sono risultati
indebiti e non sono stati richiesti nè in compensazione utilizzando la delega
di pagamento unica (Mod. F24) nè a rimborso.
Le somme possono essere richieste in autoconguaglio
presentando direttamente alla propria sede di competenza una istanza.
Si ricorda che tale richiesta è possibile per contribuzione indebita relativa
agli anni di imposta precedenti all’anno 2012.
3. Termini e modalità di versamento
Nel richiamare le precisazioni fornite con circolari
n. 19 del 4 febbraio 2014 in ordine alla misura e alle modalità di pagamento
dei contributi previdenziali dovuti nel corrente anno dagli artigiani e dagli
esercenti attività commerciali e n. 18 del 44 febbraio 2014 per gli iscritti
alla Gestione separata si fa presente che, ai sensi del D. L. 15 aprile
2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112,
i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere
versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi e
quindi per il corrente anno entro il 16 giugno 2014 o il 16 luglio 2014 (per
i versamenti a saldo per anno di imposta 2013 e primo acconto per l’anno
2014) ed entro il 30 novembre 2014 (secondo acconto 2014).
I contribuenti che decidono di versare la
contribuzione dovuta – saldo 2013 e primo acconto 2014 – nel periodo tra il
17 giugno e il 16 luglio 2014 devono sempre applicare sulle somme la
maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, così
come previsto dall’art. 17, comma 1, DPR 435/2001 modificato dall’art. 2,
decreto legge 63/2002 convertito con modificazioni nella legge 112/2002, onde
evitare la richiesta di sanzioni per ritardato versamento.
La somma dell’interesse corrispettivo deve essere
versata separatamente dai contributi, utilizzando la causale contributo:
-
"API" (artigiani) ) e la codeline INPS utilizzata per il
versamento del relativo contributo
-
"CPI" (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il
versamento del relativo contributo
-
“ DPPI” nel caso dei liberi professionisti.
4. La rateizzazione
Per i commercianti e gli artigiani la rateazione può
avere ad oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito
eccedente il minimale imponibile, con esclusione quindi dei contributi dovuti
sul minimale predetto, ancorché risultanti a debito del contribuente nel
Quadro RR in quanto non versati in tutto o in parte all'atto della compilazione
del modello UNICO 2014.
Per i liberi professionisti la rateazione può essere
effettuata sia sul contributo dovuto a saldo per l’anno di imposta 2013 che
sull’importo del primo acconto relativo ai contributi per l’anno 2014.
La prima rata deve essere corrisposta entro il
giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto differito; le altre rate alle
scadenze indicate nel modello Unico persone fisiche 2014.
In ogni caso il pagamento rateale deve essere
completato entro il mese di novembre 2013.
L’importo da pagare ad ogni scadenza dovrà essere
determinato secondo le modalità riportate nelle istruzioni per la
compilazione del mod. Unico 2014 nella parte riguardante “Modalità e termini
di versamento – Rateazione”.
Gli interessi devono essere corrisposti utilizzando,
per ogni sezione del modello, l'apposita causale (API o CPI o DPPI) e, per
gli artigiani e commercianti, la medesima codeline relativa al contributo cui
afferiscono. Essi decorrono dal termine previsto per il versamento in via
ordinaria dell'acconto e/o del saldo, eventualmente differito, che coincide
con il termine di versamento della prima rata.
In merito alle modalità di compilazione del modello
F24 in caso di pagamento rateale, si precisa quanto segue:
-
gli interessi vanno esposti separatamente dai contributi;
-
le causali da utilizzare per il pagamento dei soli contributi sono: CP, CPR,
AP, APR, P10, P10R, PXX, PXXR, mentre per il pagamento degli interessi
comprensivi anche della maggiorazione devono essere utilizzate le causali CPI
o API o DPPI;
-
la rateizzazione riguarda sia i contributi dovuti, che la maggiorazione dello
0,40 per cento nel caso in cui il versamento della prima rata sia effettuato
dal 16 giugno al 16 luglio.
5. La compensazione
Al fine di unificare con l’attuale normativa fiscale
i criteri riguardanti la compensazione di somme versate in misura eccedente
rispetto al dovuto, la compensazione tramite mod. F24 potrà avvenire solo con
somme versate in eccesso riferite alla contribuzione richiesta con
l’emissione dei modelli di pagamento avvenuta nel 2013 o per i liberi
professionisti richieste con semplice istanza in autoconguaglio.
5.1 Compensazione per artigiani e commercianti
Per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni
degli artigiani e commercianti le domande per effettuare le operazioni
indicate dovranno essere presentate esclusivamente online collegandosi
all’indirizzo www.inps.it, selezionando dall’opzione Elenco di tutti i
servizi l’applicazione Cassetto previdenziale artigiani e commercianti; dal
menù posto a sinistra dello schermo selezionare -
Domande telematizzate - quindi Compensazione
contributiva o Rimborso.
L’importo eventualmente risultante a credito dal
Quadro RR del modello UNICO 2014 può essere portato in compensazione nel
modello di pagamento unificato F24.
Per effettuare la compensazione il contribuente
compilerà uno o più righi di uno o più modelli F24 indicando la causale
contributo AP o AF (artigiani) o CP o CF (commercianti), il codice sede, il
codice INPS (17 caratteri) relativo alla riscossione dell’anno 2012, se il
credito è evidenziato nella colonna 18 o 31 del Quadro RR (credito dell’anno
precedente) o dell’anno 2013 se il credito emerge dalla dichiarazione 2014 (i
codici INPS sono rilevabili dai prospetti inviati unitamente ai modelli F24
dei predetti anni).
Sarà quindi indicato il periodo di riferimento
(l’anno 2012 ovvero il 2013, secondo quanto appena evidenziato) e l'importo
che si intende compensare.
Qualora venga portata in compensazione soltanto una
quota parte della contribuzione originariamente versata con una delle quattro
rate relative al minimale imponibile, il codice INPS (codeline di n. 17
caratteri) dovrà essere rideterminato in funzione del nuovo importo secondo i
criteri di cui al punto 3 della circolare n. 98 del 7 maggio 2001.
A tal fine potrà essere utilizzata la funzione di
calcolo della codeline rilevabile nel sito Internet www.inps.it - servizi on
line – elenco di tutti i servizi – calcolo codeline.
Tutte le somme riferite ad emissioni precedenti
rispetto all’anno 2013, dovranno essere oggetto di domanda di rimborso
oppure, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti, di
compensazione contributiva (cfr. circ. 182 del 10 giugno 1994).
5.2 Liberi professionisti
Anche per i liberi professionisti iscritti alla
Gestione separata è possibile portare in compensazione l’eventuale importo
risultante a credito ed esposto al rigo RR8 colonna 2 del quadro RR sez. II
del modello UNICO 2014 sia con la contribuzione dovuta nella Gestione
separata (relativa alla somma da versare come acconto 2014) che con altri
tributi.
Si ricorda che la compensazione deve avvenire sempre
ed esclusivamente tramite modello unificato F24 (anche a saldo 0) secondo le
modalità indicate nelle istruzioni relative allo stesso.
Per la contribuzione risultante a credito e non
utilizzata in compensazione il professionista deve presentare istanza di
rimborso, utilizzando esclusivamente la modalità online collegandosi all’indirizzo
www.inps.it, selezionando dall’opzione - Elenco di tutti i servizi Gestione
separata: domanda di rimborso.
Le somme a credito riferite ad anni di imposta
precedenti rispetto all’anno 2013 possono essere richieste a rimborso oppure
con istanza di autoconguaglio.
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1. Premessa
L’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 241/1997
dispone che i soggetti iscritti all’INPS per i propri contributi
previdenziali (ad eccezione dei coltivatori diretti) devono determinarne
l’ammontare nella propria dichiarazione dei redditi.
L’art. 18, comma 4, del decreto prevede che i
versamenti a saldo ed in acconto dei contributi dovuti agli enti
previdenziali da titolari di posizione assicurativa siano effettuati entro
gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla
dichiarazione dei redditi.
Con provvedimento del 31 gennaio 2014 (prot. N.
2014/13940) del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è stato approvato il
modello unico 2014/PF per il periodo d’imposta 2013, nel quale è compreso il
quadro “RR” obbligatorio per gli iscritti alle gestioni speciali degli
artigiani e commercianti e gestione separata.
2. Compilazione del quadro RR
Il quadro RR del modello Unico deve essere compilato
dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni
previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e terziario
nonché dai lavoratori autonomi che determinano il reddito di arte e
professione e sono iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335 per la determinazione dei
contributi dovuti all’INPS.
2.1 Sezione I –Contributi previdenziali dovuti da
artigiani e commercianti
Per effetto dell’art. 10 del decreto legislativo n.
241/97, con riferimento ai contributi dovuti per l’anno 2013, i titolari di
imprese artigiane e commerciali e i soci titolari di una propria posizione
assicurativa tenuti al versamento di contributi previdenziali, sia per se
stessi, sia per le persone che prestano la propria attività lavorativa
nell’impresa (familiari collaboratori), debbono compilare la sezione I del
quadro RR del modello Unico PF 2014.
Rinviando alle analitiche istruzioni previste nel
secondo fascicolo del modello fiscale appare sufficiente evidenziare che,
qualora emergano debiti a titolo di contributi dovuti sul minimale di reddito
ed il contribuente intenda regolarizzare la propria posizione tramite mod.
F24, la codeline da riportare nello stesso è quella prevista per i predetti
contributi sul minimale di reddito (codeline del titolare).
In caso di importi diversi da quelli originari, la
codeline deve essere rideterminata secondo i criteri esposti al punto
“Compensazione”. Qualora l’importo da corrispondere si riferisca a più di una
rata, dovrà essere riportato quale numero rata “0”.
Il reddito Imponibile
In merito all’individuazione dell’ammontare del reddito
da assoggettare all’imposizione dei contributi previdenziali, nel far rinvio
alle precisazioni fornite con circolare n. 102 del 12 giugno 2003, si fa
presente che deve essere preso in considerazione il totale dei redditi
d’impresa conseguiti nel 2013, al netto delle eventuali perdite dei periodi
d’imposta precedenti, scomputate dal reddito dell’anno.
Per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni degli
artigiani o dei commercianti la base imponibile, oltre a quanto eventualmente
dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito
d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli
utili, ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società
partecipate in regime di trasparenza.
Ciò premesso, si indicano, di seguito, gli elementi
che costituiscono la base imponibile per il calcolo della contribuzione
dovuta, indicati eventualmente nei quadri RF (impresa in contabilità
ordinaria), RG (impresa in regime di contabilità semplificata e regimi
forfetari) e RH (redditi di partecipazione in società di persone ed
assimilate):
RF63 – (RF98 + RF100, col.1) + [RG31 – (RG33+RG35,
col.1)] + [somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1,3 e 6 e
colonne 4 da RH5 a RH6) – RH12] + RS37 colonna 11.
Si sottolinea che i redditi in argomento devono
essere integrati anche con quelli eventualmente derivanti, agli iscritti alle
Gestioni, dalla partecipazione a società a responsabilità limitata denunciati
con il mod. Unico SC (società di capitali).
I soggetti che, ai sensi dell’art. 27, comma 1 e 2
del decreto legge 6 luglio 201, n. 98, convertito con modificazione dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, hanno adottato il “regime di vantaggio per
l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità” la base imponibile viene
determinata come segue:
-
Nel caso in cui è barrata la casella “Impresa” o “Impresa familiare” il
reddito di riferimento è quello dichiarato nel quadro LM rigo LM6 (reddito
lordo o perdita) – LM9 (Perdite pregresse).
2.2 Sezione II – Contributi previdenziali dovuti dai
professionisti iscritti alla Gestione separata INPS.
La sezione deve essere compilata dai soggetti che
svolgono attività di cui all’art. 53, comma 1, del Tuir e sono tenuti al
versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata.
Non sono tenuti all’iscrizione alla gestione
separata e quindi neanche alla compilazione del quadro RR sez II del modello
fiscale e non sono dovuti i relativi contributi, i professionisti che sono
obbligati al versamento della contribuzione obbligatoria previdenziale (cd
contributo soggettivo) presso le Casse di cui ai decreti legislativi n.
509/94 e n. 103/1996, e chi, producendo redditi di lavoro autonomo, è
assoggettato , per l’attività professionale ad un'altra forma di previdenza
assicurativa quale ad esempio ostetriche iscritte alla gestione dei
commercianti o i maestri di sci.
Sono invece obbligati al versamento alla Gestione
separata i professionisti, che pur iscritti ad Albi, non sono tenuti al
versamento del contributo soggettivo presso la Cassa di appartenenza, oppure
hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento o iscrizione in base
alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti (ad esempio
Ingegneri presso Inarcassa). Tale obbligo è stato confermato dal comma 12
dell’art. 18 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nelle legge
15 luglio 2011, n. 111, così come illustrato nella circolare n. 99 del
22/07/2011.
Il reddito Imponibile
Per determinare la corretta contribuzione dovuta,
con il modello Unico/PF 2014 sono state apportate alcune innovazioni rispetto
al modello 2013.
Di seguito si riportano le istruzioni per la
compilazione della sezione completate da alcune precisazioni.
Per i Liberi professionisti iscritti alla Gestione
separata la base imponibile sulla quale calcolare la contribuzione dovuta è
rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro
autonomo dichiarato ai fini Irpef compreso quello in forma associata e/o
quello proveniente – se adottato dal professionista – dal “regime
dell’imprenditoria giovanile”.
Pertanto il contributo dovuto deve essere calcolato
sui redditi prodotti e denunciati nel:
- Quadro RE (reddito da lavoro autonomo derivante
dall’esercizio di arti e professioni): rigo RE22 nel caso di contribuente in
regime sostitutivo per le nuove iniziative produttive (art. 13 della legge
388/2000); RE 23 o RE 25;
- Quadro RH (reddito di partecipazione in società di
persone ed assimilate): rigo RH15 o RH16; oppure RH18 se la società semplice
genera reddito da lavoro autonomo.
- Quadro LM (reddito dei soggetti con regime
dell’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Art. 27, D.L. 6
luglio 2011, n.98); Flag nella casella: Autonomo; rigo LM6-LM9.
La somma algebrica dei redditi evidenziati nei sopra
descritti quadri deve essere riportata nel rigo RR5, colonna 1
contraddistinta dal codice 1.
Poiché al calcolo del contributo dovuto alla
Gestione separata possono concorrere anche altri redditi percepiti dal professionista
e soggetti alla stessa Cassa o ad altre Casse previdenziali obbligatorie è
necessario individuare la base imponibile previdenziale sulla quale calcolare
i contributi da versare onde evitare dei versamenti indebiti. Quindi sono
stati individuati i redditi che potrebbero incidere sulla formazione del
reddito imponibile e che il professionista deve indicare con i seguenti
codici:
-
Codice 2 per i redditi erogati agli amministratori locali di cui all’art. 1
del D.M. 25 maggio 2001 sui quali gli enti competenti hanno versato i
contributi alla Gestione separata utilizzando i flussi Emens
-
Codice 3 per i redditi percepiti ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. C bis)
del TUIR; le partecipazioni agli utili derivanti da associazioni in partecipazione
con apporto costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro di cui
all’art. 53, comma 2 lett. C) del TUIR; i redditi da lavoro autonomo
occasionale di cui all’art. 64 comma 1 lett. l);
-
Codice 4 i redditi percepiti con assegno di ricerca, dottorato di ricerca,
compensi per i medici in formazione specialisti.
I redditi evidenziati in tali codici essendo già
soggetti a Gestione separata, come parasubordinati, concorrono alla
formazione del massimale annuo, che per il 2013 è pari a € 99.034,00.
Nel codice 5 invece sono indicati i redditi prodotti
come reddito da lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 comma 1 TUIR e per i
quali sono dovuti contributi previdenziali obbligatori presso Casse
previdenziali diverse dalla Gestione separata (ad esempio un Architetto che
per una parte dell’anno svolge la sola professione e per la restante parte
svolge sia attività professionale che lavoro dipendente).
Il reddito sul quale deve essere calcolato il
contributo dovuto dal contribuente deve essere indicato nella colonna 11.
Si riportano gli esempi di determinazione del
reddito imponibile presenti anche nelle istruzioni del modello Unico 2014.
Esempio 1: reddito determinato ai sensi dell’art. 53 comma 1
e dichiarato nel quadro RE, rigo RE23; in colonna 1 è indicato il codice 1e
il reddito di colonna 2 coincide con colonna 11.
Esempio 2: reddito determinato ai sensi dell’art. 53 comma 1
quadro RE indicato con codice 1 in colonna 1 (euro 68.000), inoltre reddito
indicato a colonna 4 con codice 2 in colonna 3 (euro 15.357) e reddito
indicato incolonna 6 con codice 3 in colonna 5 (euro 99.035) denunciati
entrambi nel quadro RC: nella colonna 11 deve essere indicata euro 0 (zero)
in quanto il reddito proveniente da reddito assimilato e assoggettato alla
gestione separata supera il massimale annuo.
Esempio 3: reddito determinato ai sensi dell’art. 53 comma 1
e dichiarato nel quadro RH rigo RH17 (euro 45.000), reddito indicato con
codice 3 (euro 65.000) e dichiarato, rispettivamente, nel quadro RC come
collaboratore a progetto e determinato ai sensi dell’art. 50 co 1 cbis (euro
40.000) e nel quadro RL rigo RL15 come reddito derivante da attività di
lavoro autonomo non esercitato abitualmente, così come determinato ai sensi dell’art.
67 comma 1 lett. l) del TUIR (euro 30.000 – si ricorda che tali redditi sono
assoggettati su importi superiori a euro 5000). Il reddito da indicare in
colonna 11 è pari a euro 34.034 e non euro 45.000 in quanto la somma del
reddito per il quale è dovuta la contribuzione è pari a euro 110.000,
concorre fino al massimale di euro 99.034 e su euro 65.000 sono già versati i
contributi dal sostituto previdenziale
Determinata la base imponibile è possibile
determinare il contributo dovuto, applicando l’aliquota a seconda se il
soggetto è coperto o no da altra previdenza obbligatoria.
Al contributo dovuto sono detratti gli acconti
versati nel corso dell’anno 2013.
Con il modello Unico 2014 è stata inserita,
nel rigo RR8 colonna 1, una casella nella quale il contribuente deve indicare
eventuali contributi che, pagati negli anni precedenti, sono risultati
indebiti e non sono stati richiesti nè in compensazione utilizzando la delega
di pagamento unica (Mod. F24) nè a rimborso.
Le somme possono essere richieste in autoconguaglio
presentando direttamente alla propria sede di competenza una istanza.
Si ricorda che tale richiesta è possibile per contribuzione indebita relativa
agli anni di imposta precedenti all’anno 2012.
3. Termini e modalità di versamento
Nel richiamare le precisazioni fornite con circolari
n. 19 del 4 febbraio 2014 in ordine alla misura e alle modalità di pagamento
dei contributi previdenziali dovuti nel corrente anno dagli artigiani e dagli
esercenti attività commerciali e n. 18 del 44 febbraio 2014 per gli iscritti
alla Gestione separata si fa presente che, ai sensi del D. L. 15 aprile
2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112,
i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere
versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi e
quindi per il corrente anno entro il 16 giugno 2014 o il 16 luglio 2014 (per
i versamenti a saldo per anno di imposta 2013 e primo acconto per l’anno
2014) ed entro il 30 novembre 2014 (secondo acconto 2014).
I contribuenti che decidono di versare la
contribuzione dovuta – saldo 2013 e primo acconto 2014 – nel periodo tra il
17 giugno e il 16 luglio 2014 devono sempre applicare sulle somme la
maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, così
come previsto dall’art. 17, comma 1, DPR 435/2001 modificato dall’art. 2,
decreto legge 63/2002 convertito con modificazioni nella legge 112/2002, onde
evitare la richiesta di sanzioni per ritardato versamento.
La somma dell’interesse corrispettivo deve essere
versata separatamente dai contributi, utilizzando la causale contributo:
-
"API" (artigiani) ) e la codeline INPS utilizzata per il
versamento del relativo contributo
-
"CPI" (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il
versamento del relativo contributo
-
“ DPPI” nel caso dei liberi professionisti.
4. La rateizzazione
Per i commercianti e gli artigiani la rateazione può
avere ad oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito
eccedente il minimale imponibile, con esclusione quindi dei contributi dovuti
sul minimale predetto, ancorché risultanti a debito del contribuente nel
Quadro RR in quanto non versati in tutto o in parte all'atto della compilazione
del modello UNICO 2014.
Per i liberi professionisti la rateazione può essere
effettuata sia sul contributo dovuto a saldo per l’anno di imposta 2013 che
sull’importo del primo acconto relativo ai contributi per l’anno 2014.
La prima rata deve essere corrisposta entro il
giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto differito; le altre rate alle
scadenze indicate nel modello Unico persone fisiche 2014.
In ogni caso il pagamento rateale deve essere
completato entro il mese di novembre 2013.
L’importo da pagare ad ogni scadenza dovrà essere
determinato secondo le modalità riportate nelle istruzioni per la
compilazione del mod. Unico 2014 nella parte riguardante “Modalità e termini
di versamento – Rateazione”.
Gli interessi devono essere corrisposti utilizzando,
per ogni sezione del modello, l'apposita causale (API o CPI o DPPI) e, per
gli artigiani e commercianti, la medesima codeline relativa al contributo cui
afferiscono. Essi decorrono dal termine previsto per il versamento in via
ordinaria dell'acconto e/o del saldo, eventualmente differito, che coincide
con il termine di versamento della prima rata.
In merito alle modalità di compilazione del modello
F24 in caso di pagamento rateale, si precisa quanto segue:
-
gli interessi vanno esposti separatamente dai contributi;
-
le causali da utilizzare per il pagamento dei soli contributi sono: CP, CPR,
AP, APR, P10, P10R, PXX, PXXR, mentre per il pagamento degli interessi
comprensivi anche della maggiorazione devono essere utilizzate le causali CPI
o API o DPPI;
-
la rateizzazione riguarda sia i contributi dovuti, che la maggiorazione dello
0,40 per cento nel caso in cui il versamento della prima rata sia effettuato
dal 16 giugno al 16 luglio.
5. La compensazione
Al fine di unificare con l’attuale normativa fiscale
i criteri riguardanti la compensazione di somme versate in misura eccedente
rispetto al dovuto, la compensazione tramite mod. F24 potrà avvenire solo con
somme versate in eccesso riferite alla contribuzione richiesta con
l’emissione dei modelli di pagamento avvenuta nel 2013 o per i liberi
professionisti richieste con semplice istanza in autoconguaglio.
5.1 Compensazione per artigiani e commercianti
Per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni
degli artigiani e commercianti le domande per effettuare le operazioni
indicate dovranno essere presentate esclusivamente online collegandosi
all’indirizzo www.inps.it, selezionando dall’opzione Elenco di tutti i
servizi l’applicazione Cassetto previdenziale artigiani e commercianti; dal
menù posto a sinistra dello schermo selezionare -
Domande telematizzate - quindi Compensazione
contributiva o Rimborso.
L’importo eventualmente risultante a credito dal
Quadro RR del modello UNICO 2014 può essere portato in compensazione nel
modello di pagamento unificato F24.
Per effettuare la compensazione il contribuente
compilerà uno o più righi di uno o più modelli F24 indicando la causale
contributo AP o AF (artigiani) o CP o CF (commercianti), il codice sede, il
codice INPS (17 caratteri) relativo alla riscossione dell’anno 2012, se il
credito è evidenziato nella colonna 18 o 31 del Quadro RR (credito dell’anno
precedente) o dell’anno 2013 se il credito emerge dalla dichiarazione 2014 (i
codici INPS sono rilevabili dai prospetti inviati unitamente ai modelli F24
dei predetti anni).
Sarà quindi indicato il periodo di riferimento
(l’anno 2012 ovvero il 2013, secondo quanto appena evidenziato) e l'importo
che si intende compensare.
Qualora venga portata in compensazione soltanto una
quota parte della contribuzione originariamente versata con una delle quattro
rate relative al minimale imponibile, il codice INPS (codeline di n. 17
caratteri) dovrà essere rideterminato in funzione del nuovo importo secondo i
criteri di cui al punto 3 della circolare n. 98 del 7 maggio 2001.
A tal fine potrà essere utilizzata la funzione di
calcolo della codeline rilevabile nel sito Internet www.inps.it - servizi on
line – elenco di tutti i servizi – calcolo codeline.
Tutte le somme riferite ad emissioni precedenti
rispetto all’anno 2013, dovranno essere oggetto di domanda di rimborso
oppure, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti, di
compensazione contributiva (cfr. circ. 182 del 10 giugno 1994).
5.2 Liberi professionisti
Anche per i liberi professionisti iscritti alla
Gestione separata è possibile portare in compensazione l’eventuale importo
risultante a credito ed esposto al rigo RR8 colonna 2 del quadro RR sez. II
del modello UNICO 2014 sia con la contribuzione dovuta nella Gestione
separata (relativa alla somma da versare come acconto 2014) che con altri
tributi.
Si ricorda che la compensazione deve avvenire sempre
ed esclusivamente tramite modello unificato F24 (anche a saldo 0) secondo le
modalità indicate nelle istruzioni relative allo stesso.
Per la contribuzione risultante a credito e non
utilizzata in compensazione il professionista deve presentare istanza di
rimborso, utilizzando esclusivamente la modalità online collegandosi all’indirizzo
www.inps.it, selezionando dall’opzione - Elenco di tutti i servizi Gestione
separata: domanda di rimborso.
Le somme a credito riferite ad anni di imposta
precedenti rispetto all’anno 2013 possono essere richieste a rimborso oppure
con istanza di autoconguaglio.
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1. Premessa
L’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 241/1997
dispone che i soggetti iscritti all’INPS per i propri contributi
previdenziali (ad eccezione dei coltivatori diretti) devono determinarne
l’ammontare nella propria dichiarazione dei redditi.
L’art. 18, comma 4, del decreto prevede che i
versamenti a saldo ed in acconto dei contributi dovuti agli enti
previdenziali da titolari di posizione assicurativa siano effettuati entro
gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla
dichiarazione dei redditi.
Con provvedimento del 31 gennaio 2014 (prot. N.
2014/13940) del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è stato approvato il
modello unico 2014/PF per il periodo d’imposta 2013, nel quale è compreso il
quadro “RR” obbligatorio per gli iscritti alle gestioni speciali degli
artigiani e commercianti e gestione separata.
2. Compilazione del quadro RR
Il quadro RR del modello Unico deve essere compilato
dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni
previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e terziario
nonché dai lavoratori autonomi che determinano il reddito di arte e
professione e sono iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335 per la determinazione dei
contributi dovuti all’INPS.
2.1 Sezione I –Contributi previdenziali dovuti da
artigiani e commercianti
Per effetto dell’art. 10 del decreto legislativo n.
241/97, con riferimento ai contributi dovuti per l’anno 2013, i titolari di
imprese artigiane e commerciali e i soci titolari di una propria posizione
assicurativa tenuti al versamento di contributi previdenziali, sia per se
stessi, sia per le persone che prestano la propria attività lavorativa
nell’impresa (familiari collaboratori), debbono compilare la sezione I del
quadro RR del modello Unico PF 2014.
Rinviando alle analitiche istruzioni previste nel
secondo fascicolo del modello fiscale appare sufficiente evidenziare che,
qualora emergano debiti a titolo di contributi dovuti sul minimale di reddito
ed il contribuente intenda regolarizzare la propria posizione tramite mod.
F24, la codeline da riportare nello stesso è quella prevista per i predetti
contributi sul minimale di reddito (codeline del titolare).
In caso di importi diversi da quelli originari, la
codeline deve essere rideterminata secondo i criteri esposti al punto
“Compensazione”. Qualora l’importo da corrispondere si riferisca a più di una
rata, dovrà essere riportato quale numero rata “0”.
Il reddito Imponibile
In merito all’individuazione dell’ammontare del reddito
da assoggettare all’imposizione dei contributi previdenziali, nel far rinvio
alle precisazioni fornite con circolare n. 102 del 12 giugno 2003, si fa
presente che deve essere preso in considerazione il totale dei redditi
d’impresa conseguiti nel 2013, al netto delle eventuali perdite dei periodi
d’imposta precedenti, scomputate dal reddito dell’anno.
Per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni degli
artigiani o dei commercianti la base imponibile, oltre a quanto eventualmente
dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito
d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli
utili, ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società
partecipate in regime di trasparenza.
Ciò premesso, si indicano, di seguito, gli elementi
che costituiscono la base imponibile per il calcolo della contribuzione
dovuta, indicati eventualmente nei quadri RF (impresa in contabilità
ordinaria), RG (impresa in regime di contabilità semplificata e regimi
forfetari) e RH (redditi di partecipazione in società di persone ed
assimilate):
RF63 – (RF98 + RF100, col.1) + [RG31 – (RG33+RG35,
col.1)] + [somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1,3 e 6 e
colonne 4 da RH5 a RH6) – RH12] + RS37 colonna 11.
Si sottolinea che i redditi in argomento devono
essere integrati anche con quelli eventualmente derivanti, agli iscritti alle
Gestioni, dalla partecipazione a società a responsabilità limitata denunciati
con il mod. Unico SC (società di capitali).
I soggetti che, ai sensi dell’art. 27, comma 1 e 2
del decreto legge 6 luglio 201, n. 98, convertito con modificazione dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, hanno adottato il “regime di vantaggio per
l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità” la base imponibile viene
determinata come segue:
-
Nel caso in cui è barrata la casella “Impresa” o “Impresa familiare” il
reddito di riferimento è quello dichiarato nel quadro LM rigo LM6 (reddito
lordo o perdita) – LM9 (Perdite pregresse).
2.2 Sezione II – Contributi previdenziali dovuti dai
professionisti iscritti alla Gestione separata INPS.
La sezione deve essere compilata dai soggetti che
svolgono attività di cui all’art. 53, comma 1, del Tuir e sono tenuti al
versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata.
Non sono tenuti all’iscrizione alla gestione
separata e quindi neanche alla compilazione del quadro RR sez II del modello
fiscale e non sono dovuti i relativi contributi, i professionisti che sono
obbligati al versamento della contribuzione obbligatoria previdenziale (cd
contributo soggettivo) presso le Casse di cui ai decreti legislativi n.
509/94 e n. 103/1996, e chi, producendo redditi di lavoro autonomo, è
assoggettato , per l’attività professionale ad un'altra forma di previdenza
assicurativa quale ad esempio ostetriche iscritte alla gestione dei
commercianti o i maestri di sci.
Sono invece obbligati al versamento alla Gestione
separata i professionisti, che pur iscritti ad Albi, non sono tenuti al
versamento del contributo soggettivo presso la Cassa di appartenenza, oppure
hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento o iscrizione in base
alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti (ad esempio
Ingegneri presso Inarcassa). Tale obbligo è stato confermato dal comma 12
dell’art. 18 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nelle legge
15 luglio 2011, n. 111, così come illustrato nella circolare n. 99 del
22/07/2011.
Il reddito Imponibile
Per determinare la corretta contribuzione dovuta,
con il modello Unico/PF 2014 sono state apportate alcune innovazioni rispetto
al modello 2013.
Di seguito si riportano le istruzioni per la
compilazione della sezione completate da alcune precisazioni.
Per i Liberi professionisti iscritti alla Gestione
separata la base imponibile sulla quale calcolare la contribuzione dovuta è
rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro
autonomo dichiarato ai fini Irpef compreso quello in forma associata e/o
quello proveniente – se adottato dal professionista – dal “regime
dell’imprenditoria giovanile”.
Pertanto il contributo dovuto deve essere calcolato
sui redditi prodotti e denunciati nel:
- Quadro RE (reddito da lavoro autonomo derivante
dall’esercizio di arti e professioni): rigo RE22 nel caso di contribuente in
regime sostitutivo per le nuove iniziative produttive (art. 13 della legge
388/2000); RE 23 o RE 25;
- Quadro RH (reddito di partecipazione in società di
persone ed assimilate): rigo RH15 o RH16; oppure RH18 se la società semplice
genera reddito da lavoro autonomo.
- Quadro LM (reddito dei soggetti con regime
dell’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Art. 27, D.L. 6
luglio 2011, n.98); Flag nella casella: Autonomo; rigo LM6-LM9.
La somma algebrica dei redditi evidenziati nei sopra
descritti quadri deve essere riportata nel rigo RR5, colonna 1
contraddistinta dal codice 1.
Poiché al calcolo del contributo dovuto alla
Gestione separata possono concorrere anche altri redditi percepiti dal professionista
e soggetti alla stessa Cassa o ad altre Casse previdenziali obbligatorie è
necessario individuare la base imponibile previdenziale sulla quale calcolare
i contributi da versare onde evitare dei versamenti indebiti. Quindi sono
stati individuati i redditi che potrebbero incidere sulla formazione del
reddito imponibile e che il professionista deve indicare con i seguenti
codici:
-
Codice 2 per i redditi erogati agli amministratori locali di cui all’art. 1
del D.M. 25 maggio 2001 sui quali gli enti competenti hanno versato i
contributi alla Gestione separata utilizzando i flussi Emens
-
Codice 3 per i redditi percepiti ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. C bis)
del TUIR; le partecipazioni agli utili derivanti da associazioni in partecipazione
con apporto costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro di cui
all’art. 53, comma 2 lett. C) del TUIR; i redditi da lavoro autonomo
occasionale di cui all’art. 64 comma 1 lett. l);
-
Codice 4 i redditi percepiti con assegno di ricerca, dottorato di ricerca,
compensi per i medici in formazione specialisti.
I redditi evidenziati in tali codici essendo già
soggetti a Gestione separata, come parasubordinati, concorrono alla
formazione del massimale annuo, che per il 2013 è pari a € 99.034,00.
Nel codice 5 invece sono indicati i redditi prodotti
come reddito da lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 comma 1 TUIR e per i
quali sono dovuti contributi previdenziali obbligatori presso Casse
previdenziali diverse dalla Gestione separata (ad esempio un Architetto che
per una parte dell’anno svolge la sola professione e per la restante parte
svolge sia attività professionale che lavoro dipendente).
Il reddito sul quale deve essere calcolato il
contributo dovuto dal contribuente deve essere indicato nella colonna 11.
Si riportano gli esempi di determinazione del
reddito imponibile presenti anche nelle istruzioni del modello Unico 2014.
Esempio 1: reddito determinato ai sensi dell’art. 53 comma 1
e dichiarato nel quadro RE, rigo RE23; in colonna 1 è indicato il codice 1e
il reddito di colonna 2 coincide con colonna 11.
Esempio 2: reddito determinato ai sensi dell’art. 53 comma 1
quadro RE indicato con codice 1 in colonna 1 (euro 68.000), inoltre reddito
indicato a colonna 4 con codice 2 in colonna 3 (euro 15.357) e reddito
indicato incolonna 6 con codice 3 in colonna 5 (euro 99.035) denunciati
entrambi nel quadro RC: nella colonna 11 deve essere indicata euro 0 (zero)
in quanto il reddito proveniente da reddito assimilato e assoggettato alla
gestione separata supera il massimale annuo.
Esempio 3: reddito determinato ai sensi dell’art. 53 comma 1
e dichiarato nel quadro RH rigo RH17 (euro 45.000), reddito indicato con
codice 3 (euro 65.000) e dichiarato, rispettivamente, nel quadro RC come
collaboratore a progetto e determinato ai sensi dell’art. 50 co 1 cbis (euro
40.000) e nel quadro RL rigo RL15 come reddito derivante da attività di
lavoro autonomo non esercitato abitualmente, così come determinato ai sensi dell’art.
67 comma 1 lett. l) del TUIR (euro 30.000 – si ricorda che tali redditi sono
assoggettati su importi superiori a euro 5000). Il reddito da indicare in
colonna 11 è pari a euro 34.034 e non euro 45.000 in quanto la somma del
reddito per il quale è dovuta la contribuzione è pari a euro 110.000,
concorre fino al massimale di euro 99.034 e su euro 65.000 sono già versati i
contributi dal sostituto previdenziale
Determinata la base imponibile è possibile
determinare il contributo dovuto, applicando l’aliquota a seconda se il
soggetto è coperto o no da altra previdenza obbligatoria.
Al contributo dovuto sono detratti gli acconti
versati nel corso dell’anno 2013.
Con il modello Unico 2014 è stata inserita,
nel rigo RR8 colonna 1, una casella nella quale il contribuente deve indicare
eventuali contributi che, pagati negli anni precedenti, sono risultati
indebiti e non sono stati richiesti nè in compensazione utilizzando la delega
di pagamento unica (Mod. F24) nè a rimborso.
Le somme possono essere richieste in autoconguaglio
presentando direttamente alla propria sede di competenza una istanza.
Si ricorda che tale richiesta è possibile per contribuzione indebita relativa
agli anni di imposta precedenti all’anno 2012.
3. Termini e modalità di versamento
Nel richiamare le precisazioni fornite con circolari
n. 19 del 4 febbraio 2014 in ordine alla misura e alle modalità di pagamento
dei contributi previdenziali dovuti nel corrente anno dagli artigiani e dagli
esercenti attività commerciali e n. 18 del 44 febbraio 2014 per gli iscritti
alla Gestione separata si fa presente che, ai sensi del D. L. 15 aprile
2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112,
i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere
versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi e
quindi per il corrente anno entro il 16 giugno 2014 o il 16 luglio 2014 (per
i versamenti a saldo per anno di imposta 2013 e primo acconto per l’anno
2014) ed entro il 30 novembre 2014 (secondo acconto 2014).
I contribuenti che decidono di versare la
contribuzione dovuta – saldo 2013 e primo acconto 2014 – nel periodo tra il
17 giugno e il 16 luglio 2014 devono sempre applicare sulle somme la
maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, così
come previsto dall’art. 17, comma 1, DPR 435/2001 modificato dall’art. 2,
decreto legge 63/2002 convertito con modificazioni nella legge 112/2002, onde
evitare la richiesta di sanzioni per ritardato versamento.
La somma dell’interesse corrispettivo deve essere
versata separatamente dai contributi, utilizzando la causale contributo:
-
"API" (artigiani) ) e la codeline INPS utilizzata per il
versamento del relativo contributo
-
"CPI" (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il
versamento del relativo contributo
-
“ DPPI” nel caso dei liberi professionisti.
4. La rateizzazione
Per i commercianti e gli artigiani la rateazione può
avere ad oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito
eccedente il minimale imponibile, con esclusione quindi dei contributi dovuti
sul minimale predetto, ancorché risultanti a debito del contribuente nel
Quadro RR in quanto non versati in tutto o in parte all'atto della compilazione
del modello UNICO 2014.
Per i liberi professionisti la rateazione può essere
effettuata sia sul contributo dovuto a saldo per l’anno di imposta 2013 che
sull’importo del primo acconto relativo ai contributi per l’anno 2014.
La prima rata deve essere corrisposta entro il
giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto differito; le altre rate alle
scadenze indicate nel modello Unico persone fisiche 2014.
In ogni caso il pagamento rateale deve essere
completato entro il mese di novembre 2013.
L’importo da pagare ad ogni scadenza dovrà essere
determinato secondo le modalità riportate nelle istruzioni per la
compilazione del mod. Unico 2014 nella parte riguardante “Modalità e termini
di versamento – Rateazione”.
Gli interessi devono essere corrisposti utilizzando,
per ogni sezione del modello, l'apposita causale (API o CPI o DPPI) e, per
gli artigiani e commercianti, la medesima codeline relativa al contributo cui
afferiscono. Essi decorrono dal termine previsto per il versamento in via
ordinaria dell'acconto e/o del saldo, eventualmente differito, che coincide
con il termine di versamento della prima rata.
In merito alle modalità di compilazione del modello
F24 in caso di pagamento rateale, si precisa quanto segue:
-
gli interessi vanno esposti separatamente dai contributi;
-
le causali da utilizzare per il pagamento dei soli contributi sono: CP, CPR,
AP, APR, P10, P10R, PXX, PXXR, mentre per il pagamento degli interessi
comprensivi anche della maggiorazione devono essere utilizzate le causali CPI
o API o DPPI;
-
la rateizzazione riguarda sia i contributi dovuti, che la maggiorazione dello
0,40 per cento nel caso in cui il versamento della prima rata sia effettuato
dal 16 giugno al 16 luglio.
5. La compensazione
Al fine di unificare con l’attuale normativa fiscale
i criteri riguardanti la compensazione di somme versate in misura eccedente
rispetto al dovuto, la compensazione tramite mod. F24 potrà avvenire solo con
somme versate in eccesso riferite alla contribuzione richiesta con
l’emissione dei modelli di pagamento avvenuta nel 2013 o per i liberi
professionisti richieste con semplice istanza in autoconguaglio.
5.1 Compensazione per artigiani e commercianti
Per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni
degli artigiani e commercianti le domande per effettuare le operazioni
indicate dovranno essere presentate esclusivamente online collegandosi
all’indirizzo www.inps.it, selezionando dall’opzione Elenco di tutti i
servizi l’applicazione Cassetto previdenziale artigiani e commercianti; dal
menù posto a sinistra dello schermo selezionare -
Domande telematizzate - quindi Compensazione
contributiva o Rimborso.
L’importo eventualmente risultante a credito dal
Quadro RR del modello UNICO 2014 può essere portato in compensazione nel
modello di pagamento unificato F24.
Per effettuare la compensazione il contribuente
compilerà uno o più righi di uno o più modelli F24 indicando la causale
contributo AP o AF (artigiani) o CP o CF (commercianti), il codice sede, il
codice INPS (17 caratteri) relativo alla riscossione dell’anno 2012, se il
credito è evidenziato nella colonna 18 o 31 del Quadro RR (credito dell’anno
precedente) o dell’anno 2013 se il credito emerge dalla dichiarazione 2014 (i
codici INPS sono rilevabili dai prospetti inviati unitamente ai modelli F24
dei predetti anni).
Sarà quindi indicato il periodo di riferimento
(l’anno 2012 ovvero il 2013, secondo quanto appena evidenziato) e l'importo
che si intende compensare.
Qualora venga portata in compensazione soltanto una
quota parte della contribuzione originariamente versata con una delle quattro
rate relative al minimale imponibile, il codice INPS (codeline di n. 17
caratteri) dovrà essere rideterminato in funzione del nuovo importo secondo i
criteri di cui al punto 3 della circolare n. 98 del 7 maggio 2001.
A tal fine potrà essere utilizzata la funzione di
calcolo della codeline rilevabile nel sito Internet www.inps.it - servizi on
line – elenco di tutti i servizi – calcolo codeline.
Tutte le somme riferite ad emissioni precedenti
rispetto all’anno 2013, dovranno essere oggetto di domanda di rimborso
oppure, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti, di
compensazione contributiva (cfr. circ. 182 del 10 giugno 1994).
5.2 Liberi professionisti
Anche per i liberi professionisti iscritti alla
Gestione separata è possibile portare in compensazione l’eventuale importo
risultante a credito ed esposto al rigo RR8 colonna 2 del quadro RR sez. II
del modello UNICO 2014 sia con la contribuzione dovuta nella Gestione
separata (relativa alla somma da versare come acconto 2014) che con altri
tributi.
Si ricorda che la compensazione deve avvenire sempre
ed esclusivamente tramite modello unificato F24 (anche a saldo 0) secondo le
modalità indicate nelle istruzioni relative allo stesso.
Per la contribuzione risultante a credito e non
utilizzata in compensazione il professionista deve presentare istanza di
rimborso, utilizzando esclusivamente la modalità online collegandosi all’indirizzo
www.inps.it, selezionando dall’opzione - Elenco di tutti i servizi Gestione
separata: domanda di rimborso.
Le somme a credito riferite ad anni di imposta
precedenti rispetto all’anno 2013 possono essere richieste a rimborso oppure
con istanza di autoconguaglio.
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