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giovedì 22 maggio 2014

IRPEF / IMU: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE

. QUESTIONI IN MATERIA DI REDDITI 


1.1 IMU-IRPEF – Applicazione dell’effetto di sostituzione per il 2013
D.
Si chiede di conoscere l’applicazione per il 2013 dell’effetto di sostituzione IMU-IRPEF, alla luce delle modifiche normative che hanno riguardato il versamento dell’IMU dovuta per il medesimo anno. 
R.
In base agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 9, del decreto legislativo n. 23 del 2011, l’IMU sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali in relazione al reddito fondiario dei fabbricati non locati e dei terreni non affittati, per la componente dominicale (cfr. anche circolare n. 3/DF del 2012 e circolare n. 5/E del 2013 per approfondimenti).
Il Dipartimento delle finanze, sentita l’Agenzia delle entrate, ha ritenuto che per l’anno 2013 l’effetto di sostituzione IMU-IRPEF trova applicazione in tutte le ipotesi in cui è dovuta l’IMU, vale a dire nel caso
di versamento della prima e/o seconda rata (o semestre) e della cosiddetta Mini IMU. Il Dipartimento delle finanze ha altresì ritenuto che l’effetto di sostituzione operi anche qualora l’IMU.
risulti giuridicamente dovuta, ma non sia stata versata, ad esempio per effetto del riconoscimento delle detrazioni o perché l’importo inferiore al minimo da versare. 
D.
Il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria, è rilevante a fini IRPEF per il 50%.
Si chiede di chiarire la nozione di abitazione principale rilevante al riguardo. 
R.
L’art. 1, comma 717, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014) ha modificato le disposizioni degli articoli 8, comma 1, e 9, comma 9, terzo periodo, del decreto legislativo n. 23 del 2011 riguardanti il rapporto tra IMU e IRPEF, con effetto a decorrere dal periodo d' imposta in corso al 31 dicembre 2013 (cfr. comma 718). A seguito delle modifiche l’articolo 8, comma1, prevede che l’IMU sostituisce, per la componente
immobiliare, l'IRPEF e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi
fondiari relativi ai beni non locati (fabbricati non locati e terreni non affittati, per la componente dominicale) “fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 9, comma 9, terzo periodo. ”.
Quest’ultima disposizione stabilisce che “... il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all' imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento.”.
In merito all’applicazione delle disposizioni richiamate, il Dipartimento delle finanze, sentita l’Agenzia delle entrate, ha ritenuto che per la definizione dell’abitazione principale il criterio da adottare è quello utilizzato nell’ambito della normativa in materia di imposte sui redditi ai fini della deduzione IRPEF di cui all’art. 10, comma 3-bis, del TUIR. Ciò in quanto occorre considerare che la disposizione che prevede la tassazione del 50% del reddito dell’immobile riguarda la determinazione della base imponibile IRPEF e che, pertanto, appare coerente con tale premessa fare riferimento alle regole IRPEF.
Si ricorda che per abitazione principale in base al l’art. 10, comma 3-bis, del TUIR “si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente”.
Ad esempio, un contribuente che dimori abitualmente in un immobile detenuto a titolo di locazione e che, nello stesso comune, possieda a titolo di proprietà un’unità immobiliare ad uso abitativo non locata assoggettata all'IMU, non dovrà far concorrere il reddito di quest’ultima unità abitativa alla formazione della base imponibile dell'IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 50%.
Diversamente, un contribuente che dimori abitualmente in un immobile posseduto a titolo di proprietà e che, nello stesso comune, possieda a titolo di proprietà un’unità immobiliare ad uso abitativo non locata assoggettata all'IMU, dovrà far concorrere il reddito di quest’ultima unità abitativa alla formazione della base imponibile dell'IRPEF e delle relative a ddizionali nella misura del 50%.
Si precisa che la disposizione in esame si applica anche nell’ipotesi in cui un contribuente abbia la propria dimora abituale in un fabbricato rurale abitativo posseduto a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e che possegga, nello stesso comune, un’altra unità immobiliare ad uso abitativo
non locata assoggettata all'IMU.

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