È approvato il modello IVA TR, con le relative istruzioni, da utilizzare per la richiesta di rimborso o per
l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, comprensivo del prospetto riepilogativo riservato all’ente o società controllante per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale del gruppo.
Motivazioni
L’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, consente ai contribuenti IVA di chiedere, in presenza delle condizioni previste dall’articolo 30, terzo comma, lettere a), b), c) ed e) dello stesso decreto, con alcune 3 limitazioni nelle ipotesi delle lettere c) e d) rispetto al rimborso annuale, il rimborso dell’eccedenza di imposta detraibile anche per periodi inferiori all’anno.
In alternativa alla richiesta di rimborso, l’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni, prevede la possibilità di utilizzare il predetto credito d’imposta in compensazione nel modello F24.
Inoltre, lo stesso articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, disciplina le modalità e i termini di presentazione dell’istanza di rimborso e di compensazione, prevedendo che le stesse debbano contenere gli elementi individuati dal decreto del Ministro delle Finanze 23 luglio 1975 e successive
modificazioni.
In alternativa alla richiesta di rimborso, l’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni, prevede la possibilità di utilizzare il predetto credito d’imposta in compensazione nel modello F24.
Inoltre, lo stesso articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, disciplina le modalità e i termini di presentazione dell’istanza di rimborso e di compensazione, prevedendo che le stesse debbano contenere gli elementi individuati dal decreto del Ministro delle Finanze 23 luglio 1975 e successive
modificazioni.
Modalità per la presentazione telematica del modello
La trasmissione per via telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, dei dati contenuti nel modello di cui al punto 1, deve essere effettuata secondo le specifiche tecniche.
È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, redatta su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento.
Allo scopo di razionalizzare e uniformare le modalità di presentazione delle istanze di rimborso e di compensazione del credito IVA trimestrale è stato predisposto un apposito modello, contenente gli elementi previsti dal citato decreto del 1975, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 8 settembre 2004, da ultimo modificato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 20 marzo 2012. Al fine di adeguare la struttura e il contenuto del modello IVA TR alle modifiche introdotte nella disciplina Iva, il presente provvedimento approva il nuovo modello, disciplinandone la reperibilità, le caratteristiche tecniche e grafiche per la stampa e le specifiche tecniche necessarie per l’invio dei dati contenuti nelle suddette istanze.
La circolare di riferimento...






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