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giovedì 20 marzo 2014

LAVORATORE DIPENDENTE A T.P. CON ANCHE L'ATTIVITA' COMMERCIALE, NON PAGA L'IVS ALL'INPS.



DOMANDA 1. Può un lavoratore dipendente (es.Asl) avere anche un'attività commerciale con p.i e non iscriversi alla gestione commercianti inps?

Risposta :  Bisogna considerare se il soggetto in questione fa attività part time o a tempo pieno. Nel caso del part-time come lavoratore dipendente, deve essere sicuramente iscritto alla gestione commercianti inps, in quanto la sua attività prevalente è quella Commerciale (da autonomo). Nel caso di lavoro dipendente a tempo pieno e possibilmente  con contratto indeterminato, ci possiamo rifare alla nota dell'inps, in cui si evince che NON bisogna iscriversi alla gestione commercianti, in quanto l'attività prevalente è da dipendente e non autonomo, come tale rientra nei casi di "non iscrivibilità".
 I casi nei quali è prevista la “non iscrivibilità” sono:
    svolgimento di attività da lavoro dipendente a tempo pieno;
    partecipazione alla realizzazione dello scopo sociale esclusivamente tramite conferimento di capitale;
    altra attività prevalente con iscrizione alla relativa cassa/ente previdenziale;
    iscrizione alla gestione previdenziale degli artigiani o commercianti per altra attività d’impresa.
Devono essere comunicate direttamente all’Inps tutte le informazioni relative alla modifica della posizione contributiva del titolare o del coadiuvante che non siano di interesse del Registro delle Imprese.
Quindi emerge chiaramente che se si è dipendenti a tempo pieno, non è necessario versare due volte i contributi fissi INPS (il cui importo fisso minimo è di circa 3.368 euro… l’anno al momento, e costituiscono forse la maggiore limitazione all’avvio di imprese commerciali), ma è possibile richiedere nella Comunicazione UNICA la non iscrivibilità, indicando il codice fiscale del datore di lavoro e la matricola INPS del soggetto che richiede la non iscrizione (nel quadro di Comunica AC/INPS).
C’è da dire comunque che in alcuni casi L’inps iscrive ugualmente il soggetto alla gestione commercianti nonostante possedessero i requisiti di non iscrivibilità: in quel caso la stessa INPS richiede un incontro nel quale è possibile presentare la documentazione idonea e, se del caso, presentare un’istanza per la non iscrizione alla gestione commercianti.



DOMANDA 2: Un soggetto che è socio sia in una società di persone dove l’attività svolta è configurabile in quella di artigiano , sia in una società che effettua commercio, l’iscrizione contributiva deve avvenire per entrambi le gestioni?

Risposta J:  Ove l’attività dell’imprenditore abbia carattere promiscuo, la concreta distinzione tra impresa esercente una pluralità di attività autonome e distinte fra loro e impresa che svolge un’attività principale cui sono collegate in rapporto di complementarietà altre attività secondarie, la sussistenza del carattere dell’autonomia ricorre- secondo la giurisprudenza- allorquando ciascuna attività è riconducibile ad aziende separate, in quanto preordina la produzione di beni destinati direttamente a terzi e strutturata  in modo da garantire l’economicità, cioè almeno il pareggio tra costi e ricavi, occorrendo in questo caso procedere alla loro distinta qualificazione.
Qualora si accerti, invece, l’insussistenza dell’autonomia e risulti dimostrato che le attività sono complementari, al fine di procedere alla classificazione previdenziale occorre verificare quale tra esse possa considerarsi PRIMARIA, in base al criterio della prevalenza. (Cass. 3/7/2003 n.10537).
Es.
In applicazione del principio ora esposto: Cass. 11/03/2008, n.6442 ha ritenuto che deve essere inquadrata nel settore commercio e non nel settore agricolo l’impresa esercente acquacoltura ed allevamento di specie ittiche, ove sia prevalente l’attività finalizzata al commercio del pesce; Cass. 3/3/2001, n.3115, ha affermato la natura commerciale dell’impresa esercente attività promiscue di vendita autoveicoli e officine.
 

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