DOMANDA 1. Può un
lavoratore dipendente (es.Asl) avere anche un'attività commerciale con p.i e
non iscriversi alla gestione commercianti inps?
Risposta : Bisogna considerare se il soggetto in
questione fa attività part time o a tempo pieno. Nel caso del part-time come lavoratore dipendente,
deve essere sicuramente iscritto alla gestione commercianti inps, in quanto la
sua attività prevalente è quella Commerciale (da autonomo). Nel caso di lavoro
dipendente a tempo pieno e
possibilmente con contratto
indeterminato, ci possiamo rifare alla nota dell'inps, in cui si evince che NON
bisogna iscriversi alla gestione commercianti, in quanto l'attività
prevalente è da dipendente e non autonomo, come tale rientra nei casi di "non iscrivibilità".
I casi nei quali è prevista la “non
iscrivibilità” sono:
svolgimento di
attività da lavoro dipendente a tempo pieno;
partecipazione alla
realizzazione dello scopo sociale esclusivamente tramite conferimento di
capitale;
altra attività
prevalente con iscrizione alla relativa cassa/ente previdenziale;
iscrizione alla
gestione previdenziale degli artigiani o commercianti per altra attività
d’impresa.
Devono essere comunicate direttamente all’Inps tutte le
informazioni relative alla modifica della posizione contributiva del titolare o
del coadiuvante che non siano di interesse del Registro delle Imprese.
Quindi emerge chiaramente che se si è
dipendenti a tempo pieno, non è necessario versare due volte i contributi fissi
INPS (il cui importo fisso minimo è di circa 3.368 euro… l’anno al momento, e
costituiscono forse la maggiore limitazione all’avvio di imprese commerciali),
ma è possibile richiedere nella Comunicazione UNICA la non iscrivibilità,
indicando il codice fiscale del datore di lavoro e la matricola INPS del
soggetto che richiede la non iscrizione (nel quadro di Comunica AC/INPS).
C’è da dire comunque che in alcuni casi
L’inps iscrive ugualmente il soggetto alla gestione commercianti nonostante
possedessero i requisiti di non iscrivibilità: in quel caso la stessa INPS
richiede un incontro nel quale è possibile presentare la documentazione idonea
e, se del caso, presentare un’istanza per la non iscrizione alla gestione
commercianti.
DOMANDA 2: Un soggetto che è socio sia in una società di persone
dove l’attività svolta è configurabile in quella di artigiano , sia in una
società che effettua commercio, l’iscrizione contributiva deve avvenire per
entrambi le gestioni?
Risposta J: Ove
l’attività dell’imprenditore abbia carattere promiscuo, la concreta distinzione
tra impresa esercente una pluralità di attività autonome e distinte fra loro e
impresa che svolge un’attività principale cui sono collegate in rapporto di
complementarietà altre attività secondarie, la sussistenza del carattere
dell’autonomia ricorre- secondo la giurisprudenza- allorquando ciascuna
attività è riconducibile ad aziende separate, in quanto preordina la produzione
di beni destinati direttamente a terzi e strutturata in modo da garantire l’economicità, cioè
almeno il pareggio tra costi e ricavi, occorrendo
in questo caso procedere alla loro distinta qualificazione.
Qualora si accerti, invece, l’insussistenza
dell’autonomia e risulti dimostrato che le attività sono complementari, al fine
di procedere alla classificazione previdenziale occorre verificare quale tra esse possa considerarsi PRIMARIA, in
base al criterio della prevalenza. (Cass. 3/7/2003 n.10537).
Es.
In applicazione del principio ora esposto:
Cass. 11/03/2008, n.6442 ha ritenuto che deve essere inquadrata nel settore
commercio e non nel settore agricolo l’impresa esercente acquacoltura ed
allevamento di specie ittiche, ove sia prevalente l’attività finalizzata al
commercio del pesce; Cass. 3/3/2001, n.3115, ha affermato la natura commerciale
dell’impresa esercente attività promiscue di vendita autoveicoli e officine.
0 commenti:
Posta un commento