La legge di stabilità per il 2014 ha introdotto la possibilità di definire in modo agevolato le somme iscritte nei
Ebbene, in prossimità della scadenza entro cui i debitori avrebbero potuto fruire del “mini condono”, è stato approvato (nel corso del Consiglio dei Ministri del 28.2.2014) un DL contenente disposizioni urgenti in materia di finanza locale e misure volte a garantire la funzionalità degli enti locali contenente il differimento al 31.3.2014 del termine per optare per la sanatoria dei ruoli e dei crediti affidati a Equitalia alla data del 31.10.2013.
La suddetta agevolazione consiste, in buona sostanza, nello “stralcio” delle seguenti tipologie di interessi.
Possono essere oggetto di “rottamazione” i carichi inclusi nei ruoli consegnati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2013, emessi da uffici statali, agenzie fiscali (agenzia delle Entrate, agenzia del Demanio, agenzia delle Dogane e dei Monopoli), Regioni, Province e Comuni.
La definizione potrà riguardare, inoltre, anche i carichi derivanti dagli accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2013. Risultano, dunque, escluse, le somme iscritte a ruolo dopo questa data.
Nell'ambito della definizione agevolata delle cartelle, è stato specificato che sono sanabili le entrate non erariali come le contravvenzioni stradali, limitatamente però agli interessi di mora.
Nell'ambito della definizione agevolata delle cartelle, è stato specificato che sono sanabili le entrate non erariali come le contravvenzioni stradali, limitatamente però agli interessi di mora.
La definizione agevolata può riguardare anche le cartelle impugnate, anche se ancora in contestazione e in attesa di giudizio. In questo caso, l'adesione fa cessare integralmente la materia del contendere, pur se le spese del giudizio estinto restano a carico del contribuente ricorrente che le ha sostenute.
La definizione agevolata del debito tributario è irrevocabile: le somme pagate per beneficiare validamente della definizione agevolata non possono mai essere rimborsate, neppure in esecuzione di sentenza eventualmente favorevole al contribuente nel giudizio avente a oggetto la pretesa definita.
La definizione agevolata del debito tributario è irrevocabile: le somme pagate per beneficiare validamente della definizione agevolata non possono mai essere rimborsate, neppure in esecuzione di sentenza eventualmente favorevole al contribuente nel giudizio avente a oggetto la pretesa definita.
Tributi esclusi dalla rottamazione
Secondo quanto precisato da Equitalia (comunicato stampa del 23 gennaio 2014), sono esclusi dall'agevolazione in esame:
- gli avvisi di addebito dell'Inps;
-le cartelle di pagamento relative a contributi assistenziali e previdenziali di competenza di altri istituti di assistenza e previdenza - come, ad esempio, l'Inail - che hanno affidato a Equitalia la riscossione;
-le somme dovute per effetto di condanna della Corte dei conti.
Secondo quanto precisato da Equitalia (comunicato stampa del 23 gennaio 2014), sono esclusi dall'agevolazione in esame:
- gli avvisi di addebito dell'Inps;
-le cartelle di pagamento relative a contributi assistenziali e previdenziali di competenza di altri istituti di assistenza e previdenza - come, ad esempio, l'Inail - che hanno affidato a Equitalia la riscossione;
-le somme dovute per effetto di condanna della Corte dei conti.
La procedura di rottamazione in sintesi
Per comprendere se è possibile aderire alla mini-sanatoria in base alla propria posizione debitoria, i contribuenti interessati dovranno visionare (anche recandosi direttamente agli sportelli dell'agente della riscossione o tramite consultazione online) il proprio estratto di ruolo, ovvero gli importi iscritti a ruolo e le somme derivanti da avvisi di accertamento esecutivi affidati ad Equitalia per la riscossione entro il 31 ottobre 2013. Successivamente, dopo aver preso visione della propria posizione debitoria, il contribuente dovrà individuare le cartelle e gli atti che potranno essere oggetto di rottamazione.
Circa le modalità di pagamento, Equitalia ha chiarito che, non dovendo presentare alcuna istanza di adesione alla definizione, i soggetti che vogliono aderire alla rottamazione dei ruoli:
-devono provvedere al pagamento del dovuto recandosi fisicamente presso gli sportelli
dell’agente della riscossione, ovvero, in alternativa;
-potranno utilizzare, per ciascuna cartella da rottamare, il bollettino postale Modello F35 (1 cartella = 1 bollettino), avendo cura, in tale ultima ipotesi, di annotare sul fronte dello stesso, nello spazio intestato “eseguito da”, la dicitura “DEFINIZIONE RUOLI – L.S. 2014”, atteso la mancanza, nel suddetto modulo, di un campo riservato alla causale del versamento.
Per comprendere se è possibile aderire alla mini-sanatoria in base alla propria posizione debitoria, i contribuenti interessati dovranno visionare (anche recandosi direttamente agli sportelli dell'agente della riscossione o tramite consultazione online) il proprio estratto di ruolo, ovvero gli importi iscritti a ruolo e le somme derivanti da avvisi di accertamento esecutivi affidati ad Equitalia per la riscossione entro il 31 ottobre 2013. Successivamente, dopo aver preso visione della propria posizione debitoria, il contribuente dovrà individuare le cartelle e gli atti che potranno essere oggetto di rottamazione.
Circa le modalità di pagamento, Equitalia ha chiarito che, non dovendo presentare alcuna istanza di adesione alla definizione, i soggetti che vogliono aderire alla rottamazione dei ruoli:
-devono provvedere al pagamento del dovuto recandosi fisicamente presso gli sportelli
dell’agente della riscossione, ovvero, in alternativa;
-potranno utilizzare, per ciascuna cartella da rottamare, il bollettino postale Modello F35 (1 cartella = 1 bollettino), avendo cura, in tale ultima ipotesi, di annotare sul fronte dello stesso, nello spazio intestato “eseguito da”, la dicitura “DEFINIZIONE RUOLI – L.S. 2014”, atteso la mancanza, nel suddetto modulo, di un campo riservato alla causale del versamento.






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