Premessa

A tale tipologia di contratto si applica
il complesso delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro
subordinato, fatta eccezione per la disciplina del contratto di lavoro a
tempo parziale.
Peraltro, come precisato con msg. n.3981
del 16 febbraio 2011, sono interessati dalla forma contrattuale di
lavoro intermittente anche i soci, lavoratori subordinati, di
cooperativa esercente attività di cui al DPR n. 602/1970, sempre che
ricorrano le condizioni previste dall’art. 34 del D.Lgs. n.276/2003.
La prestazione lavorativa può essere
resa a tempo indeterminato o determinato e può coesistere con altri
rapporti di lavoro intermittente e/o con altre tipologie contrattuali,
purché compatibili.
I periodi di lavoro intermittente svolto
da lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato o
determinato sono rispettivamente identificati dai codici “tipo
contribuzione” G0 e H0.
Le prestazioni lavorative rese dai sopra
indicati lavoratori subordinati, soci di cooperativa, con contratto di
lavoro intermittente a tempo indeterminato o determinato sono,
rispettivamente identificate dai codici “tipo contribuzione” G1 e H1.
Lo schema negoziale del lavoro intermittente prevede sia l’espresso obbligo di disponibilità, sia l’assenza di tale obbligo:
- nella prima ipotesi il
lavoratore si impegna ad accettare la chiamata del datore di lavoro ad
effettuare prestazioni lavorative ed ha diritto ad un’indennità per
tutto il periodo di disponibilità nei casi in cui la prestazione di
lavoro non venga richiesta;
- nella seconda ipotesi il
lavoratore non ha l’obbligo contrattuale di accettare la chiamata del
datore di lavoro ed ha diritto alla sola retribuzione per l’attività
effettivamente prestata.
Come indicato nella circolare
ministeriale n. 4 del 3 febbraio 2005 (in G.U. Serie Generale n. 33 del
10.2.2005), ai periodi lavorativi svolti dal lavoratore intermittente si
applica il principio di non discriminazione rispetto a quelli prestati
dal lavoratore ordinario. Consegue che, limitatamente ai periodi di
effettiva prestazione lavorativa ed a parità di orario di lavoro svolto,
si applicano al lavoro intermittente anche le disposizioni in materia
di minimale contrattuale e giornaliero di cui all’art. 7, comma 1, primo
periodo del D.L. 12.9.1983, n. 463, convertito nella legge 11.11.1983,
n. 638, come modificato dall’art. 1, comma 2, primo periodo, del D.L.
9.10.1989, n. 338, convertito nella legge 7.12.1989, n. 389, e
successive modificazioni.
Al contrario, l’indennità di
disponibilità, che pure ha natura di reddito da lavoro dipendente, è
soggetta all’obbligo contributivo con riferimento all’importo
effettivamente corrisposto, senza il rispetto delle ordinarie
disposizioni in materia di minimale di retribuzione imponibile ai fini
previdenziali.
1. Anzianità contributiva del lavoro intermittente
Nelle ipotesi in cui il lavoratore
intermittente presti attività lavorativa per un numero di ore inferiore a
quello contrattualmente previsto per i soggetti occupati a tempo pieno
presso la stessa azienda, il numero delle settimane da considerare
coperte da contribuzione deve essere determinato in proporzione alla
durata effettiva della prestazione lavorativa, con un procedimento
analogo a quello previsto per i periodi di lavoro a tempo parziale,
ferma l’esclusione dalla disciplina prevista per tale forma di
prestazione lavorativa.
In corrispondenza dei periodi di lavoro intermittente contrassegnati dai codici “tipo contribuzione” G0 e H0 vengono
perciò indicate le “settimane utili” ai fini del calcolo della
pensione, in numero pari al rapporto ottenuto dividendo il totale delle
ore retribuite nel periodo lavorato per l’orario contrattuale
settimanale del tempo pieno.
Laddove il lavoratore sia interessato
dall’obbligo della disponibilità, il numero delle “settimane utili” ai
fini del calcolo della pensione sarà presente anche in corrispondenza
dei relativi periodi.
2. Retribuzione convenzionale
L’articolo 36, comma 7, del D.Lgs. n.
276 del 2003 ha demandato ad un decreto ministeriale la definizione di
una retribuzione convenzionale da prendere a riferimento per determinare
l’eventuale differenza contributiva da versare nei casi in cui la
retribuzione percepita per i periodi di lavoro prestato o l’indennità
fruita per i periodi di disponibilità sia di importo inferiore a detto
valore convenzionale.
Il D.M. 30 dicembre 2004 (cfr. G.U.
Serie Generale del 18.2.2005, n. 40), emanato in attuazione dell’art.
36, comma 7, del sopraccitato D.Lgs. n.276/2003, ha definito il
parametro retributivo di riferimento, identificandolo con quello
disciplinato dall’art. 7, comma 1, primo periodo della legge n. 638/1983
(limite minimo settimanale per l’accredito dei contributi obbligatori e
figurativi), richiamato nella premessa.
3. Requisiti per l’esercizio della facoltà prevista dall’art. 36, c. 7, del D.Lgs. n. 276/2003
I lavoratori intermittenti che nei
periodi coperti da contribuzione obbligatoria abbiano percepito una
retribuzione e/o fruito di un’indennità di disponibilità di ammontare
inferiore al valore della retribuzione convenzionale fissata dal DM 30
dicembre 2004, possono avvalersi dell’art. 36, comma 7, del D.Lgs. n.
276/2003 per integrare la contribuzione obbligatoria versata in loro
favore.
Tale facoltà, esercitabile a domanda,
consente agli interessati di versare, in forma volontaria, una
contribuzione calcolata sulla differenza fra la retribuzione
convenzionale ed il valore degli emolumenti percepiti, fino a
concorrenza del predetto parametro minimo.
Per l’autorizzazione al versamento
integrativo non è richiesto alcun requisito contributivo. La facoltà in
esame è perciò riconosciuta a tutti i soggetti che abbiano prestato
lavoro intermittente, fermo restando che tale possibilità riguarda
esclusivamente i periodi interessati da un valore imponibile inferiore a
quello della retribuzione convenzionale individuata ai sensi del D.M.
30.12.2004.
Posto che il decreto ministeriale sopra
richiamato ha rimesso all’Ente impositore la determinazione delle regole
del versamento integrativo, tale facoltà potrà essere esercitata
mediante versamento di contribuzione volontaria, secondo i criteri di
seguito specificati.
4. Termini di presentazione della domanda
Il lavoratore intermittente potrà
chiedere l’autorizzazione ai versamenti volontari integrativi in tutti i
casi in cui i valori retributivi dei periodi di attività prestata e/o
dei periodi di disponibilità fruita risultino inferiori a quello del
minimale introdotto dall'art.7 della legge n. 638/1983, modificato
dall'art. 1, della legge n. 389/1989, che garantisce di considerare
utile ai fini pensionistici la relativa anzianità contributiva.
Per consentire agli interessati di
valutare se e per quali periodi non sia stato raggiunto il valore
retributivo minimo necessario all’accredito dell’intera anzianità
contributiva, l’autorizzazione di cui sopra dovrà essere richiesta
annualmente, pena la decadenza, entro il 31 luglio dell’anno successivo a
quello in cui si collocano i periodi per i quali sono consentiti i
versamenti delle differenze contributive in esame. Tale autorizzazione,
infatti, ha un’efficacia circoscritta alla sola integrazione di periodi
pregressi e dovrà essere richiesta, come precisato con circ. 111/2011,
avvalendosi esclusivamente dei seguenti canali:
- per via telematica, accedendo
direttamente, tramite PIN, ai Servizi telematici disponibili sul
sito INTERNET dell’Istituto (www.inps.it), nella sezione “Servizi Online
– Per tipologia di utente – Cittadino – Versamenti Volontari”;
- mediante comunicazione telefonica al Contact Center Multicanale, identificandosi tramite PIN e codice fiscale.
- attraverso intermediari abilitati.
Le istanze confluiscono direttamente
nella procedura automatizzata dei versamenti volontari e possono essere
richiamate dagli operatori di sede abilitati attivando l’opzione
“gestione domanda” e selezionando il “tipo ricezione”:
- “Cittadino OnLine”;
- “Contact Center”;
- “Patronato”.
Nella domanda dovranno essere
espressamente indicati i periodi di lavoro e/o di disponibilità per i
quali l’interessato intende effettuare il versamento integrativo.
Le richieste finalizzate alla copertura
volontaria dei periodi di lavoro intermittente e di disponibilità,
relativi agli anni per i quali sia già decorso il predetto termine,
dovranno essere presentate entro sei mesi dalla data di pubblicazione
della presente circolare, a pena di decadenza.
5. Importo del contributo integrativo dovuto
Come detto, il D.M. 30.12.2004 ha
stabilito che il parametro retributivo convenzionale da prendere a
riferimento ai fini del calcolo della differenza contributiva
integrativa corrisponde al limite minimo di retribuzione settimanale
previsto per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi,
aggiornato annualmente in applicazione dell’art. 7, comma 1, della legge
n.638/1983 e successive modifiche.
L’ammontare del contributo volontario
deve essere determinato distintamente per i periodi di lavoro
intermittente e di disponibilità, come rilevabili dagli estratti conto.
Per ciascun periodo da integrare si
dovrà prioritariamente quantificare la retribuzione convenzionale di
riferimento moltiplicando l’importo del minimale settimanale vigente
nell’anno interessato dal versamento per il numero delle settimane utili
per il diritto, relative al periodo di attività lavorativa e/o di
disponibilità considerato.
Dal predetto valore retributivo dovrà
essere poi sottratto l’ammontare della retribuzione da lavoro
intermittente ovvero l’indennità di disponibilità percepita.
Il risultato così ottenuto rappresenterà
la base di calcolo del contributo volontario integrativo. L’aliquota
contributiva IVS da applicare è quella vigente nell’anno oggetto
dell’integrazione.
Nella tabella sotto riportata sono
riepilogati - per anno solare dal 2014 al 2003 - i minimali di
retribuzione settimanale, gli importi minimi di retribuzione annua e le
aliquote contributive IVS in vigore nel FPLD nei rispettivi anni.
Anno | Retribuzione minima settimanale |
Minimale di retribuzione annua |
Aliquota IVS |
2014 | € 200,35 | € 10.418,20 | 32,37% |
2013 | € 198,17 | € 10.304,84 | 32,37% |
2012 | € 192,40 | € 10.004,80 | 31,87% |
2011 | € 187,34 | € 9.741,68 | 31,87% |
2010 | € 184,39 | € 9.588,28 | 31,37% |
2009 | € 183,10 | € 9.521,20 | 31,37% |
2008 | € 177,42 | € 9.225,84 | 30,87% |
2007 | € 174,46 | € 9.071,92 | 30,87% |
2006 | € 171,03 | € 8.893,56 | 30,07% |
2005 | € 168,17 | € 8.744,84 | 30,07% |
2004 | € 164,87 | € 8.573,24 | 29,57% |
2003 | € 160,85 | € 8.364,20 | 29,57% |
6. Modalità e termini di versamento
Il provvedimento di autorizzazione ed il
bollettino MAV predisposto per il versamento volontario integrativo
dovranno essere inviati al richiedente mediante raccomandata con avviso
di ricevimento.
Il versamento autorizzato dovrà essere
eseguito dall’interessato per l’intero ammontare, entro la fine del
trimestre successivo a quello di notifica della relativa autorizzazione,
pena la decadenza.
I versamenti effettuati in ritardo saranno considerati inefficaci e verranno rimborsati, senza maggiorazione per interessi.
7. Lavoratori intermittenti già autorizzati alla prosecuzione volontaria
Il lavoratore intermittente che sia
stato già autorizzato alla prosecuzione volontaria potrà utilizzare tale
autorizzazione solo per la copertura degli eventuali periodi
intercorrenti fra un periodo lavorativo e l’altro, non interessato
dall’obbligo della disponibilità.
Come detto, per i periodi di
disponibilità indennizzati è dovuta la contribuzione obbligatoria e per
gli stessi è possibile unicamente l’eventuale integrazione del relativo
valore retributivo, qualora inferiore all’importo della retribuzione
convenzionale.
Nell’ipotesi in cui la precedente
autorizzazione sia stata utilizzata per la copertura di periodi di
lavoro intermittente e/o di disponibilità, la contribuzione volontaria
versata dovrà essere annullata ed utilizzata per l’integrazione di detti
periodi. L’eventuale somma eccedente dovrà essere restituita
all’interessato.
È appena il caso di ricordare che i
versamenti volontari eseguiti sulla base della precedente
autorizzazione, a copertura di periodi completamente privi di
contribuzione obbligatoria, dovranno avvenire nel rispetto dei termini
trimestrali normalmente previsti per la prosecuzione volontaria (31
marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre).
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