Ads 468x60px

martedì 14 gennaio 2014

PER CONTROLLARE I DIPENDENTI SI DEVE SEGUIRE UN DETERMINATO ITER



I controlli su Pc e internet sono soggetti alla disciplina dello Statuto dei lavoratori (legge300/1970) e del codice della privacy (Dlgs 196/2003).
Per il controllo a distanza sull’operato dei lavoratori c’è bisogno di una procedura di concertazione sindacale o in alternativa l’autorizzazione della Direzione territoriale del Lavoro. Mentre nel caso di controllo su pc con inserimento di Log, si tratta di invadere il campo dei dati personali e come tale la disciplina del codice della privacy. 
Tracciare una chiara linea di demarcazione tra il potere dell’imprenditore e il diritto del lavoratore al rispetto per la propria persona e dignità è sempre stato un problema molto complesso.

Ad oggi, con l’introduzione delle nuove tecnologie si pongono molti interrogativi nei punti previsti dallo Statuto dei lavoratori e dal Codice della privacy.  La nuova disciplina in materia di accessi e verifiche, ha regolato la corretta gestione dei dati del personale.

Considerato che la giurisprudenza del lavoro è in sintonia con il Garante nel riconoscere il diritto del datore di lavoro a controllare la corretta esecuzione della prestazione del lavoratore, direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica.

Gli articoli 2 e 3, pongono limiti ai controlli di tipo umano. Ad esempio le guardie giurate possono essere impiegate in azienda solo per finalità di tutela del patrimonio ma non per controllare la prestazione dei lavoratori, mentre i nominativi vanno resi noti e per la stessa maniera, accertamenti sanitari e ispezioni fisiche possono avvenire solo nel rispetto di precise garanzie per il lavoratore.
L’articolo 4 dello Statuto , vieta i controlli a distanza per mezzo di apparecchiature , a meno che giustificati da esigenze organizzative o di sicurezza e quindi soggetti ad accordi sindacale o ad autorizzazioni da parte della Dtl. Come esempi possono essere compresi, un centralino telefonico elettronico  o un sistema che registra il traffico internet, o persino l’uso di badge che registrino nominativamente gli spostamenti nei locali aziendali.

Sia il Giudice che il Garante ammettono ammettono la liceità dei controlli operati dal datore di lavoro al fine di rilevare o perseguire abusi. Il Garante ha ammesso delle linee guida al fine di prescrivere specifiche modalità affinché il controllo risulti legittimo: chiarezza e divulgazione delle regole di comportamento, trasparenza delle procedure, gradualità dei controlli, proporzionalità e pertinenza degli interventi rispetto alla gravità dei sospetti e congruità dele reazioni. 

Inoltre uno degli argomenti più dibattuti è l’installazione di apparecchiature di controllo per la sicurezza, sia nel luogo di lavoro sia quella contro atti criminosi, tale installazione richiede la legittimità del comma 2 dell’articolo 4 dello Statuto.
Per una maggiore informazione, consultare la




0 commenti:

Posta un commento