I controlli su Pc e
internet sono soggetti alla disciplina dello Statuto dei lavoratori
(legge300/1970) e del codice della privacy (Dlgs 196/2003).
Per il controllo a
distanza sull’operato dei lavoratori c’è bisogno di una procedura di
concertazione sindacale o in alternativa l’autorizzazione della Direzione
territoriale del Lavoro. Mentre nel caso di controllo su pc con inserimento di
Log, si tratta di invadere il campo dei dati personali e come tale la
disciplina del codice della privacy.
Tracciare una chiara linea di demarcazione
tra il potere dell’imprenditore e il diritto del lavoratore al rispetto per la
propria persona e dignità è sempre stato un problema molto complesso.
Ad oggi, con l’introduzione
delle nuove tecnologie si pongono molti interrogativi nei punti previsti dallo
Statuto dei lavoratori e dal Codice della privacy. La nuova disciplina in materia di accessi e
verifiche, ha regolato la corretta gestione dei dati del personale.
Considerato che la giurisprudenza
del lavoro è in sintonia con il Garante nel riconoscere il diritto del datore
di lavoro a controllare la corretta esecuzione della prestazione del
lavoratore, direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica.
Gli articoli 2 e 3,
pongono limiti ai controlli di tipo umano. Ad esempio le guardie giurate
possono essere impiegate in azienda solo per finalità di tutela del patrimonio
ma non per controllare la prestazione dei lavoratori, mentre i nominativi vanno
resi noti e per la stessa maniera, accertamenti sanitari e ispezioni fisiche
possono avvenire solo nel rispetto di precise garanzie per il lavoratore.
L’articolo 4 dello Statuto
, vieta i controlli a distanza per mezzo di apparecchiature , a meno che
giustificati da esigenze organizzative o di sicurezza e quindi soggetti ad
accordi sindacale o ad autorizzazioni da parte della Dtl. Come esempi possono
essere compresi, un centralino telefonico elettronico o un sistema che registra il traffico
internet, o persino l’uso di badge che registrino nominativamente gli
spostamenti nei locali aziendali.
Sia il Giudice che il
Garante ammettono ammettono la liceità dei controlli operati dal datore di
lavoro al fine di rilevare o perseguire abusi. Il Garante ha ammesso delle
linee guida al fine di prescrivere specifiche modalità affinché il controllo
risulti legittimo: chiarezza e divulgazione delle regole di comportamento,
trasparenza delle procedure, gradualità dei controlli, proporzionalità e
pertinenza degli interventi rispetto alla gravità dei sospetti e congruità dele
reazioni.
Inoltre uno degli
argomenti più dibattuti è l’installazione di apparecchiature di controllo per
la sicurezza, sia nel luogo di lavoro sia quella contro atti criminosi, tale
installazione richiede la legittimità del comma 2 dell’articolo 4 dello
Statuto.
Per una maggiore
informazione, consultare la
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