L’imposta
di registro cambia percentuale e importo, è stata applicata una riduzione dal
3% al 2% dell’imposta per l’acquisto della prima casa, mentre per il
trasferimento di altri immobili è previsto rialzo percentuale dal 7 al 9%.
L’agevolazione
per la prima casa non può applicarsi per il trasferimento delle case di lusso,
tali abitazioni sono identificate con una categoria catastale A/1, A/8 e A/9.
La
novità fiscale prevede una distinzione nel caso di trasferimento è escluso dal
campo di applicazione iva o meno. In caso di
esclusione dal campo iva:
- per gli atti stipulati fino al 31.12.2013, l’imposta di registro in misura proporzionale
con un’aliquota del 7% oltreché imposte ipotecarie e catastali nella misura del
2% e dell’1%;
-per gli atti
stipulati a partire dal 1°
gennaio 2014, l’imposta di registro nella misura del 9%, oltrechè
imposte ipotecarie e catastali in misura fissa di euro 50,00.
Dal primo Gennaio ci sarà una maggiore convenienza.
Si ricorda che : Per le cessioni degli immobili
strumentali, l’imposta di registro è applicabile in modo uniforme, nella misura
fissa di euro 168 sia per le cessioni assoggettate ad IVA che per quelle esenti
dall’imposta. In attuazione del principio di alternatività IVA/Registro,
previsto dall’art. 40 del dpr 131 del 1986, considerato che in entrambe le
ipotesi si tratta di operazioni che rientrano nell’ambito applicativo dell’IVA.
In caso di applicazione del campo iva:
-per gli atti stipulati fino al 31.12.2013, trovava
applicazione l’imposta di registro in misura fissa, oltreché imposte ipotecarie
e catastali nella misura del 3% e dell’1%;
- per gli
atti stipulati a partire dal 1° gennaio 2014, l’imposta di registro si applicherà sempre nella misura fissa pari ad euro 200, oltreché imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale
pari rispettivamente al 3% e al 1%.
In questo caso la convenienza non è elevata, ma comunque ci sarà
un piccolo risparmio rispetto alla vecchia normativa.
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