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giovedì 7 novembre 2013

VANTAGGI E SVANTAGGI DELLA NUOVA CEDOLARE SECCA:

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Il Dl 102/2013, approvato  in Senato il 24 Ottobre scorso, ha ridotto la cedolare sui contratti a canone concordato dal 19% al 15 %, con effetto dal periodo d’imposta 2013.

Sono ammessi al regime sostitutivo esclusivamente le persone fisiche locatrici, che operano al di fuori dell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’immobile.

Sono esclusi anche gli immobili che, pur avendo i requisiti di fatto per essere destinati a uso abitativo, sono iscritti in una categoria catastale diversa, come ad esempio i fabbricati accatastati come uffici o negozi.

VANTAGGI E SVANTAGGI

I benefici per il locatore sono legati principalmente alla misura dell’aliquota applicabile e alle imposte che va a sostituire. Chi sceglie il regime sostitutivo applica al canone annuo le aliquote Irpef per scaglioni di reddito, non sconta le addizionali regionali e comunali Irpef relativa al canone di locazione, non versa le imposte di registro e di bollo dovete in relazione al contratto e non è tenuto agli obblighi di comunicazione connessi alla stipula.

Il regime sostitutivo presenta tuttavia, alcuni svantaggi quali, ad esempio, la rinuncia del locatore per tutta la durata dell’opzione alla facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo, anche se prevista nel contratto, compreso l’aggiornamento Istat.

Ma il principale svantaggio è rappresentato dall’applicazione di un regime sostitutivo, che si muove al di fuori del meccanismo ordinario di determinazione dell’Irpef, impedendo al contribuente, in assenza di altri redditi oltre a quelli di locazione, di riassorbire per intero  eventuali oneri deducibili o detrazioni d’imposta.

Adesione

Nel caso di ADESIONE al regime della cedolare secca, bisogna preventivamente avvertire al conduttore, tramite A/R che non verrà versata l’imposta di registro e che non ci saranno aumenti di canone.

Fuoriuscita

E’ prevista, la possibilità di uscire dall’imposta di registro in ognuna delle annualità successive a quella dell’adesione, entro il termine del pagamento dell’imposta di registro relativa all’annualità di riferimento.

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