La circolare n.44 del 12/11/2013 del Ministero del Lavoro fornisce le indicazioni per la presentazione delle istanze da parte di 9000 lavoratori da salvaguardare. I lavoratori in questione, sono stati identificati nel D.L. 102/2013, considerando principalmente due categorie:
- N.6500 lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto, che abbiano conseguito dopo la cessazione, la quale non può essere anteriore al 1/1/2009 e successiva al 31/12/2011, un reddito lordo complessivo non superiore a 7500 euro in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge citato.
- N. 2500 lavoratori che, nel corso dell’anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell’articolo 42, c.5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26/03/2001 n151,e successive modifiche, o aver usufruito di permessi ai sensi dell’art. 33, c.3 della legge 5/2/1992, n.104, il quale perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
Nella Seconda parte della circolare in questione, si esplicitano le istruzioni alle commissioni per la trasmissione all’INPS delle istanze della prima procedura di salvaguardia di cui al D.l. 1/06/2012 c.19/2012 del 31/07/2012, dai lavoratori dipendenti delle regioni o degli Enti locali, risultanti beneficiari dell’istituto dell’esonero in virtù di leggi regionali e in precedenza oggetto di decisioni di non accoglimento, in quanto, in base all’art. 2 commi 5bis e 5ter del D.L. n. 101/2013, è stata superata la posizione ministeriale in merito all’accessibilità alla salvaguardia da parte dei lavoratori dipendenti non statali esonerati in virtù di leggi regionali e da parte di coloro nei cui confronti l’istituto dell’esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato a seguito di domande presentate prima del 4 dicembre 2011.
Ricordando che il messaggio del 04/11/2013 l’INPS dispone una circolare chiarificatrice nell’individuare i soggetti salvaguardati che si trovano in mobilità, precisamente:
Dall’esame delle posizioni contributive ai fini delle certificazioni della salvaguardia sono state evidenziate le seguenti casistiche di lavoratori inclusi nei processi di gestione degli esuberi aziendali sottoscritti entro il 31 dicembre 2011:
- lavoratori che maturano i requisiti pensionistici previgenti alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011 successivamente al 31.12.2011, ma prima dell’inizio del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità;
- lavoratori che, nell’ambito degli accordi governativi per la gestione delle eccedenze occupazionali, vengono a beneficiare di due successivi ammortizzatori sociali: CIGS, nel corso della quale maturano, dopo il 31.12.2011, i previgenti requisiti pensionistici, e indennità di mobilità.
I soggetti interessati devono produrre Istanza alla Direzione Territoriale del lavoro competente, nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle leggi di conversione del D.L. n.101/2013 e 102/2013.
Le istanze dovranno essere trasmesse da soggetti abilitati ) patronati, consulenti del lavoro, commercialisti ) alle competenti Direzioni territoriali del Lavoro all’indirizzo pec (DPL.Roma@mailcert.lavoro.gov.it o all’indirizzo dedicato DTL.Roma@mailcert.lavoro.gov.it .
Oltre ai dati anagrafici dei soggetti lavoratori, si deve indicare il L’azienda o la P.a. presso la quale il lavoratore ha prestato l’ultimo servizio e l’esatto individuazione della tipologia /fattispecie giuridica in base alla quale si chiede l’accesso ai benefici medesimi.
Unitamente all’istanza bisogna allegare:
- una dichiarazione di sostitutiva di certificazione relativa alla mancata rioccupazione in qualsiasi attività lavorativa
- documento d’identità del soggetto richiedente
- Dichiarazione di un reddito anno lordo inferiore ai 7500 euro.
- Copia della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro medesimo entro il 31/12/2011.
Le istanze verranno monitorate dall’INPS su i criteri individuali dalle DTL competenti.
Considerato le direttive abbastanza chiare e i relativi moduli predisposti dalla DTL e dall’INPS, è consigliabile per chi si trova in una delle condizioni sopra citate di recarsi a un patronato o da un soggetto abilitato previsto dall’art.12/1979, per l’espletamento della domanda.
Di seguito la circolare 44 e i relativi moduli.
circolare n.44
dichiarazione sostitutiva
dichiarazione sostitutiva di certificazione
modulo istanza salvaguardati 1
modulo istanza salvaguardati 2
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