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venerdì 15 novembre 2013

INDEDUCIBILITA’ DEI COMPENSI ALL’AMMINISTRATORE UNICO DI SRL

L’ordinanza n. 25572 depositata ieri, ha esplicitatola questione della deducibilità dei compensi all’amministratore unico di srl, affermando che tale compenso NON E’ DEDUCIBILE SUL REDDITO D’IMPRESA. La logica di fondo è che molte volte l’imprenditore è l’amministratore unico.Immagine
L’ex articolo 62 del TUIR vietava la deducibilità del compenso disposto all’imprenditore per l’opera prestata, anche la giurisprudenza ha affermato che non è consentita la deducibilità dei compensi corrisposti all’amministratore unico di società di capitali, non essendo individuabile in tal caso la formazione de un’attività imprenditoriale distinta da quella della società e non ricorrendo, quindi, l’assoggettamento all’altrui potere direttivo, di controllo  e disciplinare, che costituisce il requisito tipico della subordinazione.
L’articolo 95 del Tuir applica la disposizione sopra citata anche per le società di persone, tale disposizione vale dall’1/1/2004 senza possibilità di efficacia retroattiva.
La C.T.P. di Alessandria ai fini della il 20/03/2010 sentenza n24/06/2010 ai fini della deducibilità fiscale dal reddito d’impresa del compenso spettante all’amministratore unico, occorrerebbe verificare se l’attività svolta dallo stesso può o meno essere equiparata a quella dell’imprenditore.  Nella sentenza i giudici non ammettono la deducibilità del compenso, in quanto, vi era una sovrapposizione di ruolo tra imprenditore e amministratore unico.
ATTENZIONE  il 05/07/2010 n. 77/04/2010 La stessa Commissione ribalta la sentenza precedente affermando che il compenso all’amministratore unico risulta deducibile dal reddito della società stessa, in quanto è stato regolarmente contabilizzato, registrato nelle s.c. della società e riportato tra i costi nel bilancio d’esercizio.
IN CONCLUSIONE
 la Corte di Cassazione, il 14/11/2013 ha ribadito che I COMPENSI ALL’AMMINISTRATORE UNICO DI SRL, NON è deducibile dal reddito D’impresa, perché come detto c’è un’equiparazione tra amm. Unico e imprenditore, riprendendo quindi il filone dell’art. 62 del TUIR.

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