L’ordinanza n. 25572 depositata ieri, ha esplicitatola questione della deducibilità dei compensi all’amministratore unico di srl, affermando che tale compenso NON E’ DEDUCIBILE SUL REDDITO D’IMPRESA. La logica di fondo è che molte volte l’imprenditore è l’amministratore unico.
L’ex articolo 62 del TUIR vietava la deducibilità del compenso disposto all’imprenditore per l’opera prestata, anche la giurisprudenza ha affermato che non è consentita la deducibilità dei compensi corrisposti all’amministratore unico di società di capitali, non essendo individuabile in tal caso la formazione de un’attività imprenditoriale distinta da quella della società e non ricorrendo, quindi, l’assoggettamento all’altrui potere direttivo, di controllo e disciplinare, che costituisce il requisito tipico della subordinazione.
L’articolo 95 del Tuir applica la disposizione sopra citata anche per le società di persone, tale disposizione vale dall’1/1/2004 senza possibilità di efficacia retroattiva.
La C.T.P. di Alessandria ai fini della il 20/03/2010 sentenza n24/06/2010 ai fini della deducibilità fiscale dal reddito d’impresa del compenso spettante all’amministratore unico, occorrerebbe verificare se l’attività svolta dallo stesso può o meno essere equiparata a quella dell’imprenditore. Nella sentenza i giudici non ammettono la deducibilità del compenso, in quanto, vi era una sovrapposizione di ruolo tra imprenditore e amministratore unico.
ATTENZIONE il 05/07/2010 n. 77/04/2010 La stessa Commissione ribalta la sentenza precedente affermando che il compenso all’amministratore unico risulta deducibile dal reddito della società stessa, in quanto è stato regolarmente contabilizzato, registrato nelle s.c. della società e riportato tra i costi nel bilancio d’esercizio.
IN CONCLUSIONE
la Corte di Cassazione, il 14/11/2013 ha ribadito che I COMPENSI ALL’AMMINISTRATORE UNICO DI SRL, NON è deducibile dal reddito D’impresa, perché come detto c’è un’equiparazione tra amm. Unico e imprenditore, riprendendo quindi il filone dell’art. 62 del TUIR.
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