Nell’osservazione di oggi, è
importante citare la sentenza di sotto riportata, in quanto ci si è resi conto,
da molti anni, che l’Amministrazione Finanziaria, in merito agli avvisi di
liquidazione attribuito al maggior valore per l’acquisto di un immobile, ha
inflazionato gli invii, sviluppati molte volte a “tavolino”, senza considerare
il vero valore dell’immobile, fondando le maggiori imposte, semplicemente su
dati statistici – matematici.
“Con la sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Roma, n. 547/5/13, depositata il
31.10.2013, è stato accolto il ricorso proposto da alcuni contribuenti avverso un
avviso di rettifica e liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e
catastale, relativamente al maggior valore attributo ad un immobile
dall'Agenzia delle Entrate. La sentenza rileva ed evidenzia una mera natura
matematico- finanziaria degli elementi valutativi dell’OMI (Osservatorio del
Mercato Immobiliare) tali da non consentire agli uffici finanziari di avvalersi
esclusivamente di tali elementi per fondare un accertamento fiscale
immobiliare; Inoltre si riconosce ai contribuenti di avvalersi di una perizia giurata che la congruità del
valore venale dell'immobile dichiarato.”
Quindi, nel caso di una cartella di pagamento sull’acquisto o vendita
di una casa, appartamento, immobile, fabbricato o altro valore
immobiliare con l’applicazione di sanzioni ed interessi per aver dichiarato nell’atto un valore
inferiore rispetto a quello considerato normale da parte del fisco,
e subire un accertamento fiscale (nello
specifico in accertamento immobiliare), ci si può difendere considerato che non sempre le pretese dell’agenzia delle
entrate sono fondate, principalmente per diverse ragioni: tra le più rilevanti
, la motivazione e la fondatezza dei dati.
E’ possibile seguire uno schema standard nell’esaminare l’avviso di
liquidazione redatto dall’Agenzia:
A.
E’ preferibile controllare in primis tutti gli
elementi di fatto della cartella: la motivazione, il numero di pagine, i dati dell’immobile, intestazione … in modo
tale da avere, in caso di contenzioso, una buona forza persuasiva .
B.
Entrare nel merito dalla motivazione “cartellare”,
cioè, capire come l’agenzia ha
determinato il valore normale e cercare
delle controdeduzioni.
Di solito i valori normali indicati dall’Ade
sono calcolati considerando le quotazioni dell’OMI, come detto in precedenza,
tali valori possono essere smontati con documenti fondati.
E’ opportuna la:
C. La presenza di una perizia dell’immobile
della casa, appartamento o fabbricato con data antecedente all’atti
compravendita che supporti la nostra fissazione del prezzo. Meglio ancora se la
perizia è elaborata non dai soliti intermediari del mercato ma da periti
tecnici e terzi rispetto alle parti interessate dall’atto di compravendita. Nel
senso se il perito è mio parente potrebbe avere una minore forza persuasiva
rispetto alla stessa perizia effettuata dall’ordinario di architettura.
Gli elementi
sopra riportati, sono degli ottimi strumenti di difesa soprattutto contro le
cartelle emanate da luglio del 2009, in quanto l’agenzia delle entrate dovrà
provare in maniera documentale il calcolo e la ricostruzione di un diverso
valore, non soltanto fondati su stime dell’o.m.i.,
perché solo in questo modo le presunzioni semplici possano essere
considerate gravi, precise e concordanti.
Infine, è importante ricordare che non esiste un prezzo che il
fisco può imporci perché esiste un principio del libero mercato
che è quello della libera contrattazione delle parti. Se decido di vendere una
casa a mio frantello ad un prezzo inferiore al valore di mercato posso farlo e
nessuno può e deve obiettare nulla.
Ps
È opportuno anche prendere nota della
circolare 18/E
dell’ADE.
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