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martedì 26 novembre 2013

ACCERTAMENTO FISCALE SULLE TRANSAZIONI IMMOBILIARI, COME DIFENDERSI


Nell’osservazione di oggi, è importante citare la sentenza di sotto riportata, in quanto ci si è resi conto, da molti anni, che l’Amministrazione Finanziaria, in merito agli avvisi di liquidazione attribuito al maggior valore per l’acquisto di un immobile, ha inflazionato gli invii, sviluppati molte volte a “tavolino”, senza considerare il vero valore dell’immobile, fondando le maggiori imposte, semplicemente su dati statistici – matematici.

Con la  sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, n. 547/5/13, depositata il 31.10.2013, è stato accolto il ricorso proposto da alcuni contribuenti avverso un avviso di rettifica e liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, relativamente al maggior valore attributo ad un immobile dall'Agenzia delle Entrate. La sentenza rileva ed evidenzia una mera natura matematico- finanziaria degli elementi valutativi dell’OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) tali da non consentire agli uffici finanziari di avvalersi esclusivamente di tali elementi per fondare un accertamento fiscale immobiliare; Inoltre si riconosce ai contribuenti di avvalersi  di una perizia giurata che la congruità del valore venale dell'immobile dichiarato.”

 Quindi, nel caso di una cartella di pagamento sull’acquisto o vendita di una casa, appartamento, immobile, fabbricato o altro valore immobiliare con l’applicazione di sanzioni ed interessi per aver dichiarato nell’atto un valore inferiore rispetto a quello considerato normale da parte del fisco, e subire un accertamento fiscale (nello specifico in accertamento immobiliare), ci si può difendere considerato che non sempre le pretese dell’agenzia delle entrate sono fondate, principalmente per diverse ragioni: tra le più rilevanti , la motivazione e la fondatezza dei dati.
E’ possibile seguire uno schema standard nell’esaminare l’avviso di liquidazione redatto dall’Agenzia:

      A.      E’ preferibile controllare in primis tutti gli elementi di fatto della cartella: la motivazione, il numero di pagine,  i dati dell’immobile, intestazione … in modo tale da avere, in caso di contenzioso, una buona forza persuasiva .
  
        B.          Entrare nel merito dalla motivazione “cartellare”, cioè,  capire come l’agenzia ha determinato il valore normale   e cercare delle controdeduzioni.
Di solito i valori normali indicati dall’Ade sono calcolati considerando le quotazioni dell’OMI, come detto in precedenza, tali valori possono essere smontati con documenti fondati.

E’ opportuna la:
         C.        La presenza di una perizia dell’immobile della casa, appartamento o fabbricato con data antecedente all’atti compravendita che supporti la nostra fissazione del prezzo. Meglio ancora se la perizia è elaborata non dai soliti intermediari del mercato ma da periti tecnici e terzi rispetto alle parti interessate dall’atto di compravendita. Nel senso se il perito è mio parente potrebbe avere una minore forza persuasiva rispetto alla stessa perizia effettuata dall’ordinario di architettura.


Gli elementi sopra riportati, sono degli ottimi strumenti di difesa soprattutto contro le cartelle emanate da luglio del 2009, in quanto l’agenzia delle entrate dovrà provare in maniera documentale il calcolo e la ricostruzione di un diverso valore,  non soltanto fondati su stime dell’o.m.i.,  perché solo in questo modo le  presunzioni semplici possano essere considerate gravi, precise e concordanti.  


Infine, è importante ricordare che  non esiste un prezzo che il fisco può imporci perché esiste un principio del libero mercato che è quello della libera contrattazione delle parti. Se decido di vendere una casa a mio frantello ad un prezzo inferiore al valore di mercato posso farlo e nessuno può e deve obiettare nulla.
Ps
È opportuno anche prendere nota della circolare 18/E dell’ADE.

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