
Viene stabilito che l'iva è dovuta nel luogo ove il committente è stabilito ovvero ha il domicilio o la residenza.
Si sono cambiati i criteri di territorialità per i servizi e-commerce a privati consumatori comunitari.
Dal 01/01/2015 le prestazioni rese da un soggetto passivo italiano a un privato consumatore comunitario si considerano effettuate nel luogo in cui il fruitore del servizio è stabilito.
Per non identificarsi ogni volta nei vari paesi Ue ove sono stabiliti i propri clienti, si potrà aderire al regime speciale denominato MOSS (mini one stop shop). L'iva in questo caso sarà asssolta in Italia attraaverso il Moss.
0 commenti:
Posta un commento