Era
da tempo che il settore aspettava che lo Stato intervenisse in aiuto
delle tante attività coinvolte, per il rilancio di un settore che sarà
sicuramente una primaria fonte per la rinascita dell’economia italiana;
l’Italia è leader incontrastato nel mondo per le sue bellezze e la
riqualificazione del settore artistico collegato al settore turistico
porterà sicuramente ad uno sviluppo molto importante per l’economia del
Paese.
Il
cosiddetto “decreto Franceschini” (D.L. 31/5/2014 n. 83, convertito
nella Legge 28/7/2014 n. 106) è intervenuto in tanti settori; si intende
qui focalizzare l’attenzione su un paio di aspetti fiscali:
-
credito d’imposta per gli interventi sui beni, istituti e luoghi culturali
-
credito d’imposta per il settore turistico
Partendo da quest’ultimo si segnala che l’articolo 9 del decreto riconosce un credito d’imposta:
-
pari al 30%
-
dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo
-
da parte alberghi, agenzie viaggi, esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari
-
fino all’importo massimo complessivo di 12.500 euro nei periodi d’imposta 2014 – 2015 -2016
-
fino all’esaurimento dell’importo che lo Stato ha stanziato: 15 milioni di euro per ciascun anno fino al 2019
-
il credito d’imposta maturato in ogni singolo esercizio dovrà però essere ripartito in tre quote annuali di pari importo
-
la prima rata del credito d’imposta relativo alle spese effettuate nel 2014 non sarà utilizzabile prima dell’1/1/2015
-
il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con le imposte da versare (questo sistema viene adottato per fare in modo che possano usufruirne solo le aziende che effettivamente versano imposte) presentando il consueto modello F24 attraverso i servizi telematici pena lo scarto dell’operazione (quindi non F24 cartacei in banca o altri sistemi non riconosciuti)
-
il totale annuo del credito d’imposta deve rientrare nel tetto massimo di aiuti previsto a livello europeo, il cosiddetto “de minimis”
Quali sono i costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo che rientrano nell’agevolazione?
a) impianti wi-fi;
b) siti web ottimizzati per il sistema mobile;
c)
programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e
pernottamenti, purchè in grado di garantire gli standard di
interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di
promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi
ricettivi ed extra-ricettivi;
d)
spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e
pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche
specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
e) servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
f)
strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative
in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
g) servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini inerenti quanto sopra.
Sono esclusi dalle spese riconosciute i costi relativi alla intermediazione commerciale.
Viene
riservata una quota di 1,5 milioni/anno del budget statale destinato al
credito d’imposta alle sole agenzie di viaggi e ai tour operator che
applicano lo studio di settore approvato con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2012, pubblicato nel
supplemento straordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31
dicembre 2012, che risultino appartenenti al cluster 10 “Agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming”, o al cluster 11 “Agenzie specializzate in turismo incoming”, di cui all'allegato 15 annesso al citato decreto.
Sarà un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare
entro
il mese di ottobre 2014, a definire le tipologie di spese eleggibili,
le procedure per la loro ammissione al beneficio (nel rispetto del
limite di spesa possibile in considerazione del budget statale di 15
milioni di euro/anno), le soglie massime di spesa eleggibile per singola
voce di spesa sostenuta, nonchè le procedure di recupero nei casi di
utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta
***
Il decreto in parola riconosce inoltre un credito d’imposta per gli interventi sui beni, istituti e luoghi culturali:
-
per le erogazioni liberali in denaro;
-
effettuate nel periodo 2014 – 2015- 2016;
-
per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
-
non si applicano più le detrazioni d’imposta previste agli articoli 15, comma 1, lettere h - i, e 100, comma 2, lettere f - g, del TUIR;
-
spetta un credito d'imposta, nella misura del:
a) 65% delle erogazioni liberali effettuate negli anni 2014 e 2015,
b) 50% delle erogazioni liberali effettuate nel 2016.
Il credito d'imposta è riconosciuto:
-
alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile,
-
ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.
Il
credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è altresì riconosciuto
qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di
manutenzione, protezione e restauro di beni culturali
pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.
Il
credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo; per
i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è
utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo
17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attività produttive.
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Tra i tanti altri aspetti toccati dal decreto si segnala in particolare l’articolo 8 “Misure urgenti per favorire l'occupazione presso gli istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica”:
-
al fine di fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei
servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e
di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione,
protezione e conservazione nonché valorizzazione dei beni culturali in
gestione;
- gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali;
-
possono impiegare, mediante contratti di lavoro a tempo determinato,
anche in deroga alle disposizioni del comma 28 dell'articolo 9 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;
-
professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, di
cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di età non superiore a quaranta
anni, individuati mediante apposita procedura selettiva.
A decorrere dall'istituzione presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo degli elenchi nazionali dei professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, i contratti di cui al precedente periodo sono riservati ai soggetti iscritti in detti elenchi.
In
nessun caso tali rapporti possono costituire titolo idoneo a instaurare
rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l'amministrazione. Ogni
diversa previsione o pattuizione è nulla di pieno diritto e improduttiva
di effetti giuridici; tali rapporti sono comunque valutabili ai fini di
eventuali successive procedure selettive nella pubblica
amministrazione.
Questi
rapporti di lavoro per esigenze temporanee non pregiudicano le
concessioni dei servizi per il pubblico di cui agli articoli 115 e 117
del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, che non
costituiscono in nessun caso motivo ostativo al ricorso ai predetti
rapporti.
La
finalità di miglioramento del servizio di valorizzazione dei beni
culturali può essere conseguita, con riguardo ai giovani professionisti
di cui al comma 1 di età non superiore a ventinove anni, mediante la
presentazione, da parte degli istituti della cultura di appartenenza
pubblica o da parte dei corrispondenti uffici amministrativi competenti,
anche su richiesta degli enti pubblici territoriali, di apposite
iniziative nell'ambito del servizio civile nazionale, settore patrimonio
artistico e culturale.
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“Le
nuove norme sul turismo colgono in gran parte le esigenze vere del
settore: riqualificazione e innovazione del prodotto turistico,
digitalizzazione e web, semplificazione amministrativa solo per citare
alcuni dei principali punti”, così
l’assessore regionale dell’Emilia-Romagna al Turismo e commercio,
Maurizio Melucci, commenta l’avvenuta conversione in legge del decreto
sul turismo.
“Si
tratta di un provvedimento atteso da anni e che rappresenta un salto
culturale nelle politiche turistiche del nostro del Paese”, e per chi investe nella digitalizzazione. E se “nelle prossime leggi finanziarie occorrerà incrementare le risorse per il settore”, spiega Meluccci intanto “sono importanti le norme che riguardano i distretti turistici1.
Come é noto la costa romagnola é già costituita in Distretto turistico i
cui obiettivi sono la semplificazione amministrativa, la fiscalità e il
credito. Nella nuova legge questo c’è così come é data la possibilità
per i distretti di promuovere progetti pilota, in accordo con i
ministeri competenti. E’ un’opportunità in più per fare decollare il
Distretto della costa romagnola e per dare risposte concrete ai nostri
imprenditori”.
FONTE: COMMERCIALISTA TELEMATICO
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