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DECADENZA DELL'AZIONE GIUDIZIARIA PER CONTROVERSIE PREVIDENZIALI
Il comma 6 dell’articolo 47 del D.P.R. 639/1970 introduce un termine di decadenza triennale entro il quale proporre azione giudiziaria avverso il riconoscimento parziale della prestazione pensionistica o il pagamento di accessori del credito. Per effetto del decorso del suddetto termine non sono più dovuti gli accessori del credito e non può essere ricalcolato l’importo della pensione in pagamento. Recenti orientamenti giurisprudenziali hanno delineato l’ambito di applicazione del comma 2 dell’articolo 47 D.P.R.639/1970; pertanto sono modificate le istruzioni applicative fornite nel corso del tempo in relazione alla suddetta disposizione.
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