
A DECORRERE DAL PRIMO Gennaio del
1992 i funzionari delle Entrate, i militari e la Guardia di Finanza possono
accedere all’interno dello Studio professionale senza che sia necessaria l’autorizzazione
dell’autorità giudiziaria. Tale verifica è necessaria per l’esame di documenti
e la verifica nei confronti dei professionisti. L’autorizzazione era
considerata “atto dovuto da parte del Magistrato”… L’accesso nello studio deve
essere eseguita esclusivamente in presenza del titolare dello studio o di un
suo delegato.
Se il titolare non è presente,
gli organi verificatori non possono far uso della forza per effettuare un
accesso d’autorità né richiedere l’assistenza di terzi, un accesso forzato è
previsto soltanto dall’autorità di polizia giudiziaria e deve essere
autorizzata con ampia motivazione.
Importante è la questione della
delega, si perviene in tal senso:
- Si da il consenso da parte del titolare dello studio e non si effettua la delega, in questo caso, un successivo ed eventuale atto impositivo sarà nullo, da ciò deriva che, in mancanza del titolare dello studio di delega, non può essere eseguito l’accesso.
Si ricorda che:
la legge impone agli organi
verificatori di accertarsi, prima di procedere all’accesso, della presenza
fisica del titolare ovvero di un soggetto giuridicamente delegato rappresentarlo in sede di verifica fiscale,
derivandone, in tal caso contrario, l’illegittimità delle operazioni di
accesso. La presenza fisica nei locali destinati all’esercizio dell’attività
professionale potrebbe costituire oggetto di impugnazione in sede giurisdizionale
per fa valere possibili vizi di legittimità in sede di metodologia procedurale
della verifica fiscale.
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