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mercoledì 30 luglio 2014

ACCESSO PRESSO GLI STUDI PROFESSIONALI: ALCUNE INFORMAZIONI UTILI



A DECORRERE DAL PRIMO Gennaio del 1992 i funzionari delle Entrate, i militari e la Guardia di Finanza possono accedere all’interno dello Studio professionale senza che sia necessaria l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria. Tale verifica è necessaria per l’esame di documenti e la verifica nei confronti dei professionisti. L’autorizzazione era considerata “atto dovuto da parte del Magistrato”… L’accesso nello studio deve essere eseguita esclusivamente in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato.

Se il titolare non è presente, gli organi verificatori non possono far uso della forza per effettuare un accesso d’autorità né richiedere l’assistenza di terzi, un accesso forzato è previsto soltanto dall’autorità di polizia giudiziaria e deve essere autorizzata con ampia motivazione.

Importante è la questione della delega, si perviene in tal senso:

  •  Si da il consenso da parte del titolare dello studio e non si effettua la delega, in questo caso, un successivo ed eventuale atto impositivo sarà nullo, da ciò deriva che, in mancanza del titolare dello studio di delega, non può essere eseguito l’accesso.

Si ricorda che:

la legge impone agli organi verificatori di accertarsi, prima di procedere all’accesso, della presenza fisica del titolare ovvero di un soggetto giuridicamente delegato  rappresentarlo in sede di verifica fiscale, derivandone, in tal caso contrario, l’illegittimità delle operazioni di accesso. La presenza fisica nei locali destinati all’esercizio dell’attività professionale potrebbe costituire oggetto di impugnazione in sede giurisdizionale per fa valere possibili vizi di legittimità in sede di metodologia procedurale della verifica fiscale.

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