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lunedì 31 marzo 2014

REDDITO DOMINICALE E REDDITO AGRARIO

I redditi dei terreni sono regolati dal Titolo I Capo II del TUIR, sono distinguibili in redditi dominicali e redditi agrari. Essi sono calcolati mediante l’applicazione delle tariffe di estimo determinate in base alla ubicazione e alla qualità del terreno e alla tipologia di coltura praticata dichiarata in catasto. L’ammontare dei redditi può essere rilevato direttamente dagli atti catastali se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante in catasto. Per ogni variazione si deve dare comunicazione al catasto stesso.

Pertanto il reddito dei terreni si distingue in:
- reddito dominicale
- e reddito agrario

Il REDDITO DOMINICALE deriva dalla proprietà o da altro diritto reale del terreno. Il fatto che il proprietario o terzi coltivino o meno il terreno è irrilevante, poiché tale reddito spetta, in ogni caso, al proprietario. Dal 2012, l’Imu sostituisce l’Irpef e le addizionali per gli immobili che non sono oggetto di locazione.
Il reddito dominicale è sostituito dall’Imu e non rileva ai fini della determinazione del reddito fondiario, pertanto chi presta l’assistenza fiscale dovrà calcolare il reddito dei terreni non affittati tenendo conto del solo reddito agrario, anche se il reddito dominicale dovrà, comunque, essere indicato.
Si deve comunque tener conto che restano, tuttavia, assoggettati ad Irpef:
• i terreni non affittati per i quali è prevista un’esenzione Imu;
• i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Iap, iscritti nella previdenza agricola.

Il REDDITO AGRARIO rappresenta la redditività media derivante dall'esercizio di attività agricole. Viene determinato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo per ciascuna coltivazione effettivamente praticata.
Sintetizzando, il reddito dominicale è imputato al proprietario (o titolare di altro diritto reale), mentre il reddito agrario spetta al soggetto che coltiva il terreno.







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